Disciplina del trasporto combinato, con esempi pratici

G. Simonato ci parla di trasporto combinato. Focus su: normativa comunitaria, normativa nazionale, documentazione necessaria e esempi pratici.

13 Luglio 2017
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Nell’attività dell’autotrasporto merci, interessante è la disciplina del “trasporto combinato”, che permette il movimento delle merci attraverso varie tipologie di reti.

Per meglio chiarire, la rete ferroviaria ha dei limiti ben precisi correlati alle stazioni di partenza e arrivo. Le merci devono successivamente proseguire, con l’ausilio di altra tipologia di trasporto, fino alla destinazione prevista.
Per risolvere questa problematica si è diffuso il trasporto combinato, il quale prevede l’integrazione del trasporto su rotaia con il trasporto su gomma, il trasporto navale ed, eventualmente, il trasporto aereo.

La disciplina del trasporto combinato ha come obiettivo la riduzione del dispendio di risorse e l’abbattimento dell’inquinamento ambientale.
La sinergia fra i diversi mezzi utilizzati per questo fine ha sviluppato e incentivato, soprattutto negli ultimi anni, la catena di trasporto tra: ferro, acqua, aria e gomma.

Trasporto combinato: normativa europea

Le norme che regolano questa tipologia di trasporto merci, sono molteplici, sia europee che nazionali.

Con la Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 è stata prevista la fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri.
Nelle premesse della stessa, interessante è il passaggio che prevedeva l’instaurazione di una politica comune dei trasporti, con la fissazione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada effettuati in partenza da uno stato e con destinazione del territorio di un altro Stato membro o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

Inoltre, l’utilizzazione della tecnica strada/ferrovia nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada costituisce su lunghe distanze una forma d’esercizio proficua sul piano economico.
L’obiettivo era quello di snellire la circolazione stradale, aumentandone in tal modo la sicurezza, mettendo parallellamente in atto azioni di protezione dell’ambiente.

Il dettato di cui all’art. 1, è interessante per le varie definizioni, fra cui:

  • trasporti combinati strada/ferrovia: sono i trasporti stradali di merci tra Stati membri per i quali il veicolo trattore, l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio o le loro sovrastrutture amovibili sono trasportati per ferrovia dalla stazione adeguata di carico del veicolo più vicina al punto di carico della merce fino alla stazione adeguata di scarico del veicolo più vicina al punto di scarico della merce;
  • sovrastruttura amovibile: è la parte di un veicolo destinata a ricevere il carico , munita di piedi d’appoggio e che , mediante un dispositivo che fa parte del veicolo, può essere da esso staccata e ad esso reintegrata.

La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 7 dicembre 1992, la quale era volta alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, oltre al recepimento della Direttiva n. 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri, è stata più volte modificata; in occasione di nuove modifiche è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere al rifacimento di detta direttiva in considerazione che il mercato interno provoca un aumento del traffico e che la Comunità deve mettere in opera i mezzi necessari a gestire al meglio le proprie risorse di trasporto nell’interesse della collettività, il che implica il ricorso al trasporto combinato.

All’art. 1 della citata normativa, è riportato in modo esplicito che essa si applica alle operazioni di trasporto combinato, salvo restando il Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26 marzo 1992 relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.
Per “trasporto combinato” si intendono i trasporti di merci fra Stati membri per i quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso non supera i 100 Km in linea d’aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

  • fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;
  • oppure in un raggio non superiore a 150 Km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

[…]

(continua con:  trasporto combinato: la normativa italiana; attività di controllo relative al trasporto combinato; alcuni esempi concreti: navi dirette in paesi extraeuropei e molto altro)