Il decreto sulle verifiche di taratura e di funzionalità e la circolare del Ministero dell’interno – difficile fare chiarezza. (Seconda Parte)

Pubblichiamo la Seconda Parte di un interessante articolo di G. Carmagnini sulle verifiche di taratura e di funzionalità dei dispositivi per l’accertamento della velocità, alla luce del decreto 13 giugno 2017 e della recentissima circolare del Ministero dell’interno.

1 Settembre 2017
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Approfondimento di G. Carmagnini

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Verifiche di taratura per gli apparecchi di misurazione della velocità istantanea, puntuale o su piccola base

Come già evidenziato, per le verifiche di taratura l’organo di polizia non ha specifiche competente e, quindi, potrà solo collaborare con i laboratori accreditati, mettendo a disposizione il dispositivo o il sistema e, per le verifiche che sono effettuate su strada, sarà di ausilio al personale del laboratorio durante i rilevamenti.
Vediamo come sono disciplinate le verifiche iniziali e periodiche di taratura, tralasciando quelle effettate in sede di approvazione del prototipo, in quanto di alcun interesse operativo.
Verifiche iniziali di taratura:
Luogo della verifica: sempre su pista o comunque strada non aperta alla circolazione pubblica.
Velocità di prova: da 30 km/h a 230 km/h, con incrementi massimi di 20 km/h
Numero di rilevamenti: minimo 100, massimo 200

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