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I giudici contabili di appello hanno definitivo in dettaglio la loro motivazione in merito alla data iniziale di produzione del danno erariale, per mancata notifica nei termini delle violazioni al codice della strada, confutando la tesi dei giudici contabili di primo grado che avevano, invece, condannato per danno erariale i comandanti e funzionari della Polizia Municipale, nonché l’assessore al bilancio a causa del mancato incasso di quei verbali.
Le puntuali indicazioni sono state definite dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale di Appello, contenute nella sentenza 103/2019.
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