Si ricorda come la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 22/2015 abbia chiarito che, le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale, debbono essere incluse nella spesa del personale, oggetto di contenimento ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, mentre vanno escluse dalle limitazioni di crescita del salario accessorio (all’epoca art.9, comma 2-bis del d.l. n.78/2010 ed ora art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017).
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Consulta l’orientamento applicativo 20 dicembre 2019 CFL58