Con un’interessante pronuncia (sez. III sentenza 16.05.2014 n. 10832) la Cassazione civile precisa che una volta ricoverata presso il pronto soccorso la paziente in condizioni di disagio psichico la struttura ha il compito di porre in essere con propri mezzi le cautele necessarie per vegliare sulla sua sicurezza in attesa che sia sottoposta alla terapia adeguata, o anche che sia dimessa, qualora non fosse riconosciuta necessaria alcuna terapia. La presenza di parenti al capezzale di una paziente (nds: lo stesso vale per gli agenti di polizia) non può ritenersi in ogni caso sostitutiva – neppure sotto il profilo della sorveglianza della paziente, che richiede pur sempre professionalità nel cogliere i segni di allarme e competenza nelle modalità di intervento – delle prestazioni professionali che si ha diritto di pretendere da una struttura sanitaria.
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