In materia di
detenzione e porto d’armi la giurisprudenza ha già evidenziato come il carattere di eccezionalità che connota la
licenza di porto d’armi (costituente una deroga al generale divieto di detenzione di armamenti da parte di privati) e l’ampia
discrezionalità di cui gode l’
Autorità prefettizia nel
valutare le particolari condizioni soggettive che sorreggono la richiesta di licenza o di autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi, rendano del tutto ragionevole e congruo il provvedimento del Prefetto che abbia comminato il
divieto di detenzione di armi e munizioni in capo
a colui che con il proprio comportamento riveli una scarsa affidabilità nell’uso delle armi, od un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni, determinando così il
ragionevole dubbio circa l’affidabilità del detentore di armi.
Il nostro ordinamento è caratterizzato, infatti, da un marcato disfavore nei confronti del possesso e della circolazione delle armi che autorizza l’autorità di P.S. ad apprezzare in modo rigoroso i presupposti al ricorrere dei quali la loro detenzione è eccezionalmente consentita; per cui si deve ritenere che il
pericolo di abuso debba essere inteso nella più ampia accezione possibile. Tale pericolo può essere dunque ravvisato in tutti i casi in cui sul conto del soggetto interessato, ovvero dal suo comportamento, emergano sospetti o indizi negativi che inducono ragionevolmente a dubitare che le armi siano godute ed usate nella più perfetta e completa sicurezza.
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