La III Sez. Pen. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 44104 del 4 Ottobre 2018 ha ribadito che all’incremento patrimoniale che normalmente discende già dalla semplice emanazione di un permesso di costruire illegittimo, l’eventuale successiva attività edificatoria – così come l’eventuale successiva alienazione del terreno divenuto edificabile – costituisce un post factum, che dipende da una condotta ulteriore del titolare del bene, rimanendo estraneo alla sfera di azione del pubblico ufficiale che ha emanato l’atto illegittimo. Ne consegue che il momento consumativo del reato di abuso d’ufficio consistente nell’emanazione di un permesso di costruire illegittimo coincide con l’emanazione dell’atto stesso, perché in tale momento si compie la condotta del pubblico ufficiale e si verifica l’ingiusto vantaggio patrimoniale per il soggetto beneficiato.
Il reato di abuso d’ufficio consistente nell’emanazione di un permesso di costruire illegittimo si consuma con l’emanazione dell’atto stesso
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