Il responsabile solidale è invece colui che risponde della violazione in funzione di garanzia della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, laddove non sia possibile attingere direttamente il trasgressore o i trasgressori. In buona sostanza, si tratta di una responsabilità oggettiva sui generis, in quanto consente di recuperare la funzione special-preventiva della sanzione attraverso il diritto di rivalsa dell’obbligato in solido, garantito per il codice della strada dal comma 4 dell’articolo 196e, più in generale, dall’ultimo comma dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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