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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge 9 aprile 2025, n. 58, recante “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”.
La norma modifica in modo sostanziale l’articolo 9 del Codice della Strada, semplificando le procedure di autorizzazione per le competizioni sportive su strada, sia con veicoli che di tipo atletico. Il testo ridefinisce le competenze istituzionali in base al tipo di strada e all’estensione territoriale dell’evento, introduce termini per il rilascio dei nulla osta e chiarisce le modalità di sospensione temporanea della circolazione.
Le modifiche all’articolo 9 del Codice della Strada
La Legge n. 58/2025, interviene sull’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), ridefinendo in maniera organica il quadro normativo relativo alle competizioni sportive su strada. Il nuovo testo del comma 1 stabilisce che tali eventi – siano essi con veicoli, animali o di tipo atletico – sono ammessi su strade e aree pubbliche nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, e devono essere autorizzati in funzione della sicurezza pubblica e della compatibilità con la circolazione e i servizi di trasporto.
La norma individua con chiarezza l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione, in base alla tipologia della gara e al territorio interessato. In particolare:
Gare che si svolgono all’interno di un solo comune: l’autorizzazione è rilasciata dal comune stesso.
Gare che interessano più comuni ma restano all’interno della stessa regione: la competenza passa alla regione o alla provincia autonoma (Trento o Bolzano).
Gare che interessano più regioni: l’autorizzazione è rilasciata dalla regione (o provincia autonoma) del luogo di partenza, sentite le altre regioni coinvolte, le quali devono rilasciare il nulla osta almeno 20 giorni prima della data della gara.
Gare con veicoli a motore: la competenza varia in base alla tipologia della strada:
Strade della rete di interesse nazionale: regione o provincia autonoma;
Strade regionali: regione;
Strade provinciali: province e città metropolitane;
Strade comunali: comuni.
Le autorizzazioni devono specificare le condizioni e le prescrizioni da rispettare durante la gara.
Semplificazione procedurale e conferenze di servizi
Un altro elemento centrale della riforma è la semplificazione delle procedure, ottenuta anche attraverso l’eliminazione di passaggi precedentemente obbligatori. In particolare, al comma 2 dell’articolo 9 sono state soppresse le parole che richiedevano il nulla osta dell’ente proprietario della strada, snellendo così l’iter e riducendo il rischio di sovrapposizioni amministrative.
In caso di coinvolgimento di più enti e interessi pubblici, il nuovo comma prevede la possibilità di indire una conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sospensione della circolazione e sanzioni
Le novità riguardano anche la sospensione temporanea della circolazione durante le competizioni sportive. Il comma 7-bis è stato modificato per chiarire le competenze in merito:
Se la gara si svolge interamente all’interno di un comune, la sospensione è disposta dal sindaco;
Negli altri casi, la sospensione è disposta dal prefetto.
È stato inoltre introdotto un nuovo periodo al comma 9, che stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 6, comma 12 del Codice della Strada) in caso di violazione delle disposizioni di sospensione della circolazione. In questo modo, si rafforza l’efficacia delle misure temporanee adottate a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Il provvedimento entrerà in vigore il 13 maggio 2025
► Vedi il testo aggiornato dell’articolo 9 del CdS con le modifiche apportate dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58.
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