La Corte di Cassazione con sentenza del 28/7/2015, afferma che risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, c.d.s., il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento.
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