Come noto per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2011, n. 59 è stata eliminata dal vecchio articolo 125 l’ipotesi di illecito amministrativo costituito dalla guida di veicoli in possesso di patente di guida di categoria diversa da quella corrispondente al veicolo guidato. Ciò, con decorrenza 19 gennaio 2013, ha comportato, quindi, che la guida con patente di categoria diversa da quella richiesta per il veicolo guidato rappresenta a tutti gli effetti guida senza patente punita con le sanzioni, penali, previste dall’articolo 116, commi 15 e 17…
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