Premessa
Affrontare il tema della riscossione all’estero di sanzioni amministrative equivale a calarsi in un mondo tecnico giuridico estremamente difficile da ricostruire, abitato da una innumerevole serie di disposizioni normative a valenza euro unitaria – soprattutto direttive comunitarie – spesso in disarmonia le une con le altre e, soprattutto, non sempre coincidenti (mai con i tempi) con gli atti interni di recepimento.
Ciò, da un lato crea un insieme di scenario normativo a due vie – direttive comunitarie da una parte e atti di recepimento interno dall’altra non sempre coincidenti con il testo dell’atto comunitario – e dall’altro obbliga l’interprete ad una difficile opera di esegesi giuridica degli atti di derivazione comunitaria che davvero non brillano per chiarezza espositiva ed ove taluni concetti – per noi solidamente ancorati a convinzioni giuridiche intangibili – assumono una valenza spesso sfumata e mutevole a seconda degli interessi in gioco.
E il tema della riscossione all’estero non si sottrae davvero a tali considerazioni.
A ciò si aggiunga poi la considerazione – direi dominante in questo frangente – della sostanziale assenza, almeno per il momento a livello pratico-operativo, di disposizioni e sistemi operativi effettivi spendibili all’estero per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni commesse in Italia da trasgressori residenti all’estero.
In questo scenario, fino ad un recente passato, la maggior parte degli organi di polizia stradale non solo rinunciava completamente alla fase esecutiva nei confronti di soggetti con residenza all’estero, ma neanche provvedeva alla notifica del verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione, ritenendo giustificato e proceduralmente legittimo interrompere ogni attività sanzionatoria per la sola presenza di soggetti con residenza estera.
L’atteggiamento non solo era giuridicamente scorretto, ma anche fonte di potenziale responsabilità contabile ed amministrativa e nasceva dalla pressoché totale ignoranza sulle tecniche da utilizzare non tanto per l’attivazione di procedure esecutive all’estero – ancora relegata nel terreno delle opportunità pionieristiche, per quanto possibili – ma anche per la stessa notifica del titolo esecutivo sanzionatorio all’origine del procedimento esecutivo.
Occorre avere ben presente che, malgrado taluni organi di polizia stradale ancora non vi provveda, è, infatti, possibile, con uno sforzo relativo, procedere sia alla identificazione del proprietario di un veicolo straniero, che alla notificazione del verbale di contestazione all’estero, ottenendo il pagamento delle relative sanzioni con una percentuale di successo uguale, se non superiore, a quella di riscossione in Italia. La piattaforma Eucaris, per quanto imperfetta e limitata, per ora, a poche tipologie di violazioni, esiste e consente anche di ottenere dati e informazioni importanti.
In questo breve approfondimento vogliamo provare a fare il punto della situazione sull’argomento, cercando, soprattutto, di ricostruire lo scenario di riferimento normativo, anche relativo alla riscossione di entrate di natura tributaria – essendo ben consapevoli che – ad oggi – non esistono strumenti standardizzati efficaci ed efficienti che consentano l’avvio di sistematiche azioni di recupero all’estero di sanzioni per violazioni amministrative commesse in Italia, ove per recupero si intende la possibilità di attivare azioni veramente espropriative del patrimonio del soggetto residente all’estero e non mere azioni stragiudiziali meramente “sollecitatorie” al pagamento condizionate unicamente dal buonsenso civico del soggetto che riceve istanza di pagamento e che provvede al pagamento volontariamente.
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La riscossione all’estero di sanzioni amministrative
Approfondimento di Massimo Ancillotti
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