Leggo, a margine della decisione qui in epigrafe, un commento (1) che mi sollecita qualche considerazione. In esso si evidenzia innanzitutto, e naturalmente, il principio così enunciato dalla Corte: “… Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione ….
Opposizione giudiziale a sanzione amministrativa e mancata allegazione del verbale (S. Maini)
Leggi anche
L’obbligo di comunicare i dati del conducente e i contrasti giurisprudenziali
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
giuseppe carmagnini
17/10/25
Codice della Strada: meno incidenti e vittime
I dati del Ministero confermano una riduzione del 10% dei decessi e del 3% dei feriti
17/10/25
PL Channel: Riforma Codice della Strada – facciamo il punto ad un anno dalla sua emanazione
Nuovo webinar: giovedì 6 novembre 2025, ore 10:00 – 12:00
17/10/25
Registro Elettronico Nazionale Telematico (RENT): pubblicata la ricognizione sulle licenze TAXI e NCC
Ricognizione quantitativa delle istanze di iscrizione al RENT
16/10/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento