Violazioni al Codice della Strada: la prescrizione è impugnabile senza limiti di tempo

Sentenza della Corte di Cassazione  (sez. III Civ.) 2 luglio 2024, n.  18152

11 Luglio 2024
Modifica zoom
100%

Indice

La sentenza

La recente sentenza n. 18152 del 2 luglio 2024 della Corte di Cassazione ha apportato significativi chiarimenti sull’applicazione della prescrizione dei crediti per sanzioni amministrative del Codice della Strada.

La Corte ha affermato che la contestazione – avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l’esistenza del credito – può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell’interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.

Il ricorso

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’automobilista, annullando la sentenza di secondo grado che, a fronte di una notifica della cartella esattoriale avvenuta oltre cinque anni dopo la notifica del relativo accertamento per violazioni al codice della strada, aveva ritenuto che la controparte fosse decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione, in quanto la cartella era stata ritualmente notificata e non era stata opposta e, pertanto, il titolo esecutivo era divenuto esecutivo.  

Conclusioni

Secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l’interesse ad agire dell’attore.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento