Divieto di transito con gregge su strada di un abitato – percorso alternativo – passaggio abusivo
TAR Puglia Lecce sez. I, 14/12/2011 n. 2085

20 Dicembre 2011
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1. Ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000 ciò che rileva è l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento sindacale e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (TAR Piemonte, sez. I, 8.4.2011, n. 376).

2. Il provvedimento contingibile non può essere considerato automaticamente illegittimo solo perché sprovvisto di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30.6.2011, n. 3922).

3. È legittima l’ordinanza con la quale il sindaco al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, individuati nella “diffusione di malattia a causa della prolificazione di insetti”, nella necessità di “garantire il decoro urbano” e nella necessità di evitare “incidenti con i veicoli e i danni alle persone o cose”, ha vietato ad un pastore di transitare con il gregge sulla strada di un abitato, ordinandogli di “trovare un idoneo percorso alternativo (considerato che il Comune non dispone di strada di proprietà nelle vicinanze) almeno per un tratto di circa 700 mt per il transito di animali in gregge o in mandria sulla strada […] e di provvedere, immediatamente, ad ogni passaggio abusivo effettuato nell’abitato […] alla pulizia totale delle deiezioni prodotte dal suo gregge (ripristino dello stato dei luoghi) avendo cura di avere al seguito strumenti idonei alla raccolta delle suddette deiezioni e alla disinfestazione settimanale del tratto in narrativa allo scopo di evitare prolificazioni di insetti”. 

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