La gravidanza non è motivo di esclusione dal concorso pubblico

1 Febbraio 2012
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Il titolo sembra esprimere un concetto conosciuto ed unanimemente accettato: la donna in gravidanza non può essere esclusa dalla partecipazione ad un concorso pubblico in ragione del suo stato di attesa del figlio.

Ma siamo sicuri che il principio sia accettato da tutti?

Probabilmente no, se è stata necessaria una pronuncia del TAR Lazio – Roma sezione I bis che, con sentenza 25.10.2011 n. 8213, ha precisato che “deve considerarsi illegittima la norma di bando impugnata nella parte in cui, fissando un limite ai rinvii temporali degli accertamenti sanitari allorchè una candidata versi nello stato di gravidanza, di fatto impedisce la partecipazione della stessa al concorso decretando la sua esclusione qualora il suddetto stato di gravidanza persista oltre la data stabilita per la ultimazione degli accertamenti stessi. Va da sé che una tale norma collide con i sopramenzionati principi costituzionali, determinando una inammissibile disparità di trattamento nei confronti di una concorrente che vede così pregiudicata la sua scelta in favore della maternità. Va, ancora, evidenziato come lo stato di gravidanza non possa essere considerato come una malattia o una imperfezione che mette in discussione l’idoneità psico-fisica della donna al suo eventuale reclutamento nell’Esercito”

Ma cosa c’entra l’esercito? Per ora nulla ma riflettiamo un attimo ed immaginiamo il classico concorso/selezione, magari stagionale, per agente di polizia locale.

Supera brillantemente le prove scritte ed orali una ragazza in avanzato stato di gravidanza. Cosa accadrà quando si presenterà alla prova pratica per la guida della moto, sempre più spesso prevista nelle selezioni, con “la pericolosa sporgenza anteriore”?

Si badi bene. Non ci si riferisce all’eventualità in cui la candidata, per problemi di salute non si presenti alla prova (e già qui con la pronuncia del TAR che richiama artt. 3 e 51 della Costituzione potrebbero esserci dubbi procedurali), ma all’eventualità in cui si presenti con certificato medico che sconsigli la prova in moto fino al perdurare dello stato di gravidanza.

La ragazza sarà esclusa dal concorso per non aver superato la prova?

Probabilmente no secondo quanto asserito dal TAR Lazio nella ricordata pronuncia dell’ottobre 2011, che ricorda “che gli artt. 3 e 51 della Costituzione garantiscono a tutti i cittadini senza distinzione di sesso la possibilità di accesso agli uffici pubblici, e ciò in ragione del più generale principio di uguaglianza sancito dalla carta costituzionale. Anche sul piano della normativa comunitaria la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne l’accesso al lavoro, stabilisce, all’art. 3, n.1, che l’applicazione del suddetto principio comporta l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività. Sul piano nazionale, la tutela della maternità ha trovato la sua realizzazione nella legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri nonché nella legge 10 aprile 1991 n. 125 sulle pari opportunità. Sulla base di tali principi di rango costituzionale che non ammettono deroghe alcune, va evidenziato come non possa derivare per la lavoratrice madre alcuna conseguenza sfavorevole dal fatto di trovarsi nello stato di gravidanza nel caso di svolgimento di una procedura concorsuale per l’accesso ad un impiego pubblico”.

E ricorda ancora il TAR “come lo stato di gravidanza non possa essere considerato come una malattia o una imperfezione che mette in discussione l’idoneità psico-fisica della donna al suo eventuale reclutamento”.

E l’ente come farà nel frattempo ad assumere? Farà una graduatoria provvisoria in attesa del parto? Chi scrive non ha la soluzione in tasca. La pronuncia è ancora troppo “fresca”.

Di certo c’è che il TAR ha aperto una breccia a favore delle donne in stato di gravidanza e, se la gravidanza non può mettere in discussione l’idoneità psicofisica, allo stesso modo, non è escluso, che la giurisprudenza futura possa riconoscere che non possa essere motivo di esclusione dalle prove pratiche.