DURC – Art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 – Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sull’interpretazione della norma. Il DURC non può essere autocertificato

21 Febbraio 2012
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L’art. 15, comma 1, lett. d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha introdotto l’art. 44-bis al D.P.R. n. 445/2000, che recita, testualmente, quanto segue:

 

«Art. 44-bis. (L) – (Acquisizione d’ufficio di informazioni)

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».

 

Tale disposizione va letta anche in relazione al nuovo articolo 40 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce quanto segue:

«Art. 40. (L) – (Certificati)

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”».

 

Il Codice dei contratti impone alle Amministrazioni appaltanti di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese in sede di gara, relativamente le informazioni circa la regolarità della posizione contributiva.

L’unico modo per effettuare la verifica è richiedere il DURC all’INPS, INAIL o alla Cassa Edile, i quali, stando alla normativa appena citata, dal 1° gennaio 2012 non potrebbero rilasciarlo senza l’indicazione da inserire obbligatoriamente in ogni certificato, che ricorda che le Pubbliche Amministrazioni non possono utilizzarli in quanto ritenuti nulli.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, con Nota del 16 gennaio 2012, Prot. 37/0000619, ha ribadito l’orientamento secondo il quale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è soggetto ad autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste in una mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

L’art. 44-bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione e gestione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni; il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

 

La sostituzione del DURC con una dichiarazione sostitutiva deriva non solo dall’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dai principi generali da esso posti, ma dalla previsione espressa dall’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dove si stabilisce quanto segue: “Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. […]. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

L’artifizio semantico – come fa notare Luigi Oliveri (LeggiOggi.it) di denominare il DURC “attestazione” invece che “certificato” non può in alcun modo giustificare l’erronea posizione assunta dal Ministero sul tema. Sia perché attestazione e certificato sono esattamente la stessa cosa. Sia perché a qualificare come certificato il DURC è, ancora, una volta la legge, o meglio il D.P.R. n. 207/2010, all’articolo 6, comma 1: “Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

 

Nel richiamare i contenuti della Nota del Ministero del lavoro e delle politiche agricole del 16 gennaio 2012, l’INPS e l’INAIL, con il Messaggio del 26 gennaio 2012, Prot. INAIL.60010.26/01/2012.0000573 hanno fornito ulteriori precisazioni sulla “possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”.

Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all’articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso “all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”. In tale caso, l’Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l’autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.

 

D’intesa con il Ministero del Lavoro, INPS e INAIL precisano altresì che resta confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell’articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione che le riceve.

 

Dunque, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:

  • appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
  • contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
  • agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni;

dal 13 febbraio 2012 potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti. Le imprese interessate potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell’Amministrazione procedente ed il suo iter attraverso l’apposita funzione di consultazione disponibile sull’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.

 

Per approfondimenti:

 

  1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva – Nota del 16 gennaio 2012, Prot. 37/0000619/MA007.A001: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Art. 44-bis D.P.R. n. 445/2000 – Non autocertificabilità.
  2. Direzione Centrale Rischi INAIL – Ufficio Entrate – Direzione Centrale Entrate INPS – Messaggio del 26 gennaio 2012, Prot. INAIL.60010.26/01/2012.0000573: DURC – Non autocertificabilità – Modifiche apportate dall’art. 15 della Legge n. 183/2011 al D.P.R. n. 445/2000.