Il Governo Monti, da più parti sollecitato, ha preso atto della necessità di anticipare il correttivo contenuto nel decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in relazione al rinnovo delle abilitazioni successivamente al compimento dell’ottantesimo anno di età del titolare e pertanto ha abrogato con effetto immediato il comma 2-bis dell’articolo 115, disponendo contestualmente che nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni e, qui sta la vera novità, non è più necessariamente in Commissione Medica Locale. Infatti, l’articolo 126 del codice della strada, come modificato dal d.lgs. 59/2011 e successivamente modificato dal decreto legge in commento, come confermato in sede di conversione, dispone che i titolari delle abilitazioni di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di età, devono rinnovarle ogni due anni, presso uno dei soggetti indicati nell’articolo 119, comma 2 e non davanti alla Commissione Medica Locale…