Quando non si ha presente la normativa nazionale e internazionale il rischio è quello di sbagliare. Giustamente il PM aveva ritenuto sussistere il reato di guida senza patente a carico di un cittadino Ucraino che, dopo aver acquisito la residenza in Italia (il 20 marzo 2008) aveva conseguito la patente in Ucraina (il 18 maggio 2009) e veniva coinvolto in un sinistro il 5 luglio 2011. Ma il GIP ha ritenuto applicabile l’articolo 136 del codice della strada, senza tenere invece conto delle regole nazionali e dei principi delle Convenzioni internazionali che dispongono, le prime, che per guidare in Italia è necessaria la patente rilasciata dall’UMC nazionale…
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