Fuga e omissione di soccorso – non costituisce reato allontanarsi dal luogo dell’incidente dopo essersi assicurati che il soccorso necessario è stato prestato e se non è certo l’intervento dell’organo di polizia che tarda ad arrivare sul posto, ove il conducente si sia reso identificabile.

11 Giugno 2013
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Cassazione penale  sez. IV, 11 marzo 2013 ud. 24 gennaio 2013n. 11491

 

 

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale di Napoli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado, che già aveva assolto omissis con la formula “perchè il fatto non costituisce reato” dal reato di cui all’art. 590 c.p., l’ha mandata assolta anche dalla residua imputazione di cui all’art. 189 comma 6.

Secondola Cortedi merito, in sostanza, gli elementi acquisiti escludevano in fatto l’essersi verificata la “fuga” dopo l’incidente stradale che aveva visto coinvolti l’autovettura condotta dalla omissis e il ciclomotore condotto da omissis.

I testi sentiti dalla difesa in sede di indagini difensive avevano riferito che l’imputata al verificarsi dell’incidente si era fermata e “faceva parte del capannello di soccorritori”, essendosi poi allontanata solo all’arrivo del proprio padre.

Tale circostanza era stata confermata anche dall’unica testimone – oltre la vittima dell’incidente – sentita dalla pubblica accusa in sede di indagine.

Ciò era confermato dalla acclarata presenza in loco dell’autovettura della imputata, che poi era stata spostata, “verosimilmente” per ragioni di circolazione stradale.

Quindi, l’imputata aveva rispettato il disposto normativo, essendosi fermata dopo l’incidente ed essendo ivi rimasta per un tempo apprezzabile, non potendosi pretendere che tale sosta dovesse protrarsi per un tempo indeterminato, ai fini dell’eventuale arrivo degli organi di polizia municipale, che, come riferito dalla testimone, giunse sul luogo dell’Incidente a distanza di circa mezz’ora dopo.

Il procuratore generale contesta la decisione, sostenendo che con il proprio comportamento l’imputata aveva violato il disposto della norma incriminatrice, perchè con il suo allontanamento prima dell’arrivo degli organi di polizia aveva impedito la sua immediata identificazione, che sarebbe avvenuta “solo a distanza di diversi mesi dal fatto”.

La difesa ha inviato una memoria con cui contrasta il ricorso sostenendo che si tratterebbe di una censura di fatto.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il giudice di appello ha ricostruito il fatto, sulla base delle testimonianze rese, sottolineando che la omissis al verificarsi dell’incidente, si era fermata e faceva parte del capannello dei soccorritori che si era radunato attorno al ferito e che solo all’arrivo di suo padre la donna, visibilmente scossa, si era allontanata. Dalle dichiarazioni dell’unica testimone sentita dall’accusa in fase di indagini è, altresì, emerso che la Polizia Municipale giunse sul luogo dell’incidente solo dopo circa mezz’ora che il ferito era stato trasportato in autoambulanza, il cui orario di arrivo non è stato identificato (anzi la circostanza dell’effettiva arrivo dei vigili urbani posta in dubbio dallo stesso giudicante, il quale ha dato atto che agli atti non vi è alcuna traccia di intervento sul posto della polizia municipale o di altre forze dell’ordine e che la comunicazione della notizia di reato era stata effettuata dalla polizia stradale a seguito del ricovero in ospedale del omissis in prognosi riservata).

Tale condotta, secondo la sentenza impugnata, non integra il reato di cui all’art. 189 commi 1 e 6, cosiddetto reato di “fuga”, così qualificata la condotta di colui il quale – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, per pochi istanti, allontanandosi in modo da impedire o, comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale e la ricostruzione delle modalità del sinistro.

La sentenza impugnata, con una argomentazione in punto di fatto, implicante una valutazione di puro merito non manifestamente illogica e, pertanto, non censurabile nella presente sede di giudizio, non soffre del vizio di illogicità manifesta dedotto dal ricorrente, laddove ha affermato che l’imputata, per come sono stati accertati i fatti, è rimasta sul posto per un tempo apprezzabile, mentre è stata la Polizia Municipale che, se è davvero arrivata sul posto, lo ha fatto a distanza di tempo dall’incidente.

 

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.