“Femminicidio”, le novità introdotte dal D.L. n. 93/2013

4 Dicembre 2013
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Con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242, sono entrate nel nostro ordinamento, oltre ad altre norme che non tratteremo in questa sede, le nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l’obiettivo di prevenire il cd. “femminicidio” e proteggere le vittime.
Vediamo in particolare le modifiche apportate, riguardanti l’art. 612-bis c.p. cd. “ATTI PERSECUTORI” (STALKING).
Ecco le principali novità introdotte:
– viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (vigente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto); infatti, nel c.p.p. all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la lettera l-ter). Quindi, anche fuori dei casi previsti dall’articolo 380 comma 1 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all`arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: … omissis… l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;
– le circostanze aggravanti, precedentemente previste per il coniuge legalmente separato o divorziato, vengono estese anche a fatti commessi dal coniuge in costanza del vincolo matrimoniale oppure da persona che sia stata in legami affettivi e vengono estese anche a fatti perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
– viene prevista l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori e nei casi di gravi minacce reiterate previste dall’art. 612 co. 2° c.p.p.
– al fine di dare completa attuazione alla Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita, viene stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito
– Quando il Questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

 

di Claudio Bigliardi