Il ritiro dei documenti rilasciati all’estero – a chi devono essere inviati ? (G. Carmagnini)

4 Maggio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il problema che ci interessa prende spunto dalla posizione dell’UMC e del MIT riguardo la trattazione dei documenti esteri ritirati in applicazione di sanzioni accessorie previste dal codice della strada, che, vale la pena di ricordare, si applicano di diritto e conseguono alla sanzione principale, secondo un principio di tassatività, ma anche di indefettibilità.
Già in passato la questione si era posta per l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro delle carte di circolazione in conseguenza dell’illecito previsto e punito dall’articolo 80, comma 14, quando si trattava di veicoli immatricolati all’estero. Con la nuova formulazione del citato comma 14 il problema è stato superato con l’annotazione della sospensione dalla circolazione sino al momento in cui sarà effettuata la revisione.
Gli UMC opponevano un’accesa resistenza, negando la competenza a ricevere la carta di circolazione estera ritirata in applicazione della sanzione accessoria di cui all’articolo 216 del codice della strada, sostenendo che tale difetto di competenza discendeva dal fatto che i veicoli immatricolati all’estero non possono essere revisionati in Italia, cosa senz’altro vera, con l’eccezione dei veicoli immatricolati in Svizzera, ma, a mio avviso irrilevante.
Adesso la questione resta limitata all’esibizione di attestazioni della revisione false, ai sensi dell’articolo 80, comma 17, del codice della strada e si ripropongono di nuovo le stesse prese di posizione degli UMC che non intendono accettare le carte di circolazione ritirate in applicazione della sanzione accessoria di cui all’articolo 216 del codice della strada.
Con la nota del 1° ottobre 2014, Prot. 21317 RU che si propone, in verità alquanto vaga e fumosa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto alla Polizia Locale che le carte di circolazione rilasciate dagli Stati esteri e ritirate ai sensi dell’articolo 80, comma 17, del vigente codice della strada, devono essere trasmesse alle autorità che le hanno emesse. Sul punto si può essere anche d’accordo, ma da ciò non pare possa discendere che la trasmissione all’autorità che ha emesso il documento debba avvenire a cura dell’organo di polizia che lo ha ritirato.

Continua a leggere