DISCARICO DELLA CARTELLA
Semplificazione nella richiesta di discarico della cartella e prescrizione (M. Ancillotti)

23 Dicembre 2015
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QUESITO
Premesso che la Legge 24-12-2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) stabilisce, in materia di ruoli, all’art.1 comma 538 che “…il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;….”
Si chiede se ove l’interessato abbia dichiarato l’avvenuta prescrizione del credito derivante da violazione al codice della strada ai sensi della lettera a) della Legge n. 228/2012, ove invece tra la data di accertamento della violazione e la notifica della cartella esattoriale siano decorsi solo 4 anni, si configuri il reato di false dichiarazioni o attestazioni di cui agli artt. 495-496 c.p. Considerato poi che l’art. 209 del CdS prevede che la prescrizione è regolata dall’art. 28 della L.689/81 e tale ultimo stabilisce il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, rinviando al codice civile per la disciplina dell’interruzione (art. 2943). Si chiede quali atti tra i seguenti siano atti interruttivi della prescrizione: notifica della ordinanza ingiunzione su ricorso alla prefettura, lettura del dispositivo o notifica della sentenza del Giudice di Pace su opposizione, notifica della cartella esattoriale. Si chiede infine, indicando giurisprudenza, se agli atti interruttivi della prescrizione consegua che il termine di prescrizione ricominci a decorrere nuovamente per intero, successivamente a tali atti, oppure semplicemente venga sospeso e poi continui, computando anche quello trascorso.

RISPOSTA

parte prima del quesito

L’articolo 1 , commi da 537 a 544, della legge di stabilità 2013, approvata con legge 24 dicembre 2012, n. 228, disciplina una nuova forma di sospensione automatica delle attività di riscossione in presenza di ben determinati presupposti oggettivi, decisamente contigua al procedimento di annullamento in autotutela di cui all’articolo 390 e rappresenta proiezione legislativa della direttiva antiburocrazia di Equitalia s.p.a. del 6 maggio 2010, n. 10.
I commi 537-543 dell’unico articolo di cui si compone la legge di stabilità 2013 traducono in termini legislativi parte della direttiva antiburocrazia chiarendone contorni, presupposti e limitiCerchiamo di ripercorrere in sintesi l’articolazione di tale istituto che altro non è che un modo anticipato di disporre di uno strumento difensivo (e già questo primo approdo indirizza la risposta alla prima parte del quesito).

Vediamo, in concreto, come si articola tale convulso istituto.

Il comma 537 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore”.

Si tratta, quindi di una sospensione immediata ed obbligatoria, dunque, per espressa previsione legislativa.

Il successivo comma 538, descrive la procedura. “Entro 90 giorni dalla notificazione del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa

L’espressione, eccessivamente atecnica, non consente di stilare giudizi certi, ma è pensabile che essa debba essere interpretata nella sua più ampia accezione e si riferisca a qualsiasi atto, comunque notificato, dell’intera procedura di riscossione e comprenda cartella di pagamento, ingiunzione fiscale, avviso di intimazione, preavviso di fermo fiscale, fermo fiscale e qualsiasi ulteriore atto cautelare od esecutivo.

“Il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento sono stati interessati da

Il destinatario della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale (sul punto, nonostante il costante riferimento alla sola procedura tramite ruolo, ci sentiamo di confermare che l’istituto si applica anche alle procedure attivate con ingiunzione fiscale) presenta, dunque, una dichiarazione, anche in via informatica. Tale dichiarazione deve inevitabilmente contenere allegati (la norma parla di documentazione) che comprovino l’esistenza del diritto vantato e di cui alla casistica che segue:

a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo (o ingiunzione fiscale) è divenuto esecutivo;
b) provvedimento di sgravio (recte: richiesta di cancellazione del ruolo o di annullamento dell’ingiunzione fiscale) emesso dall’ente creditore;
c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) sospensione giudiziale, ovvero sentenza che abbia annullato in tutto od in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte;
e) pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo (o alla notifica dell’ingiunzione fiscale), in favore dell’ente creditore;
f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito

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