Veicoli alimentati a gas e metano
(M. Marchi)

2 Febbraio 2016
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1. Normativa di riferimento

La fattispecie è regolamentata e sanzionata dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 – “Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fi scali”.

2. Installazione metano

I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli ai quali vengono apportate modifi che riguardanti l’alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all’alimentazione a benzina, debbono richiedere all’ufficio della Motorizzazione civile l’aggiornamento della carta di circolazione. L’ufficio della Motorizzazione civile annota sulla carta di circolazione le modifiche apportate al sistema di alimentazione del motore. La richiesta all’ufficio della Motorizzazione civile per l’aggiornamento della carta di circolazione deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata apportata la modifica al sistema di alimentazione del motore.

3. Installatore

L’installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all’alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l’attività di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l’impianto, l’esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l’indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l’esercente deve apporre la propria firma.

4. Sanzioni

Ferma restante l’applicazione dell’art. 78 del codice della strada, ai proprietari delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all’alimentazione con benzina, che non richiedono o richiedono oltre Il termine prescritto l’aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione civile si applica la soprattassa di E 774,00; la stessa sanzione si applica ai proprietari che, avendo richiesto tempestivamente l’aggiornamento della carta di circolazione, non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto al Pubblico registro automobilistico la conseguente annotazione. In ogni caso i predetti soggetti sono altresì tenuti a corrispondere la tassa speciale relativa al periodo fisso nel corso del quale è accertata la violazione.

 

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