Prelievi ematici: mancanza di consenso al prelievo per accertare lo stato d’ebbrezza non costituisce causa di inutilizzabilità

Non è necessario il consenso ai fini dell’utilizzabilità del campione ematico prelevato a seguito del ricovero ospedaliero del conducente, per cui legittimamente può essere provato lo stato di ebbrezza o lo stato di alterazione utilizzando il prelievo ospedaliero

7 Febbraio 2017
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4609 del 31.1.2017, dichiara inammissibile il ricorso di un imputato responsabile per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, il quale richiedeva l’inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico effettuato non per scopi clinici ma solo per la verifica del tasso alcol emico su richiesta della Polizia giudiziaria senza preventiva constatazione del consenso.

Dopo aver evidenziato che l’imputato era stato ricoverato a seguito di “un sinistro devastante” e  sottoposto ai controlli clinici, i giudici della Suprema Corte richiamano indirizzi giurisprudenziali consolidati per cui:

“la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni”.