Pagamento in ritardo sanzioni C.d.S.: lecita la maggiorazione del 10% semestrale

Nuova conferma della Cassazione riguardo l’applicazione della maggiorazione del 10% semestrale come sanzione per il ritardato pagamento delle sanzioni del Codice della Strada

2 Marzo 2017
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La Corte di Cassazione conferma che la maggiorazione del 10% semestrale (ex art. 27 della L. n.  689/1981), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Notifica di cartella di pagamento e ordinanza ingiunzione: la disciplina del C.d.S.

Nel caso di notifica di cartella di pagamento a seguito di verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, la persona sanzionata propone opposizione alla cartella, deducendo l’omessa notifica del verbale di accertamento, con conseguente estinzione della sanzione. A fronte del rigetto dell’opposizione da parte di G.d.P. e Tribunale, l’opponente ricorre in Cassazione. Il ricorrente contesta, tra l’altro, la violazione degli artt. 206, 203, comma 3, 194 Codice della Strada, e 27 legge n. 689/1981, circa la legittimità della maggiorazione applicata.

Ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. La disciplina ex  artt. 203 e 204 C.d.S. conferisce efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione; quella ex art. 206 C.d.S.  ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio all’art.27 della legge n.689 del 1981, le norme previste per l’esazione delle imposte dirette). Perciò tale disciplina costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale.

Maggiorazione per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta: legittimità

I giudici della Cassazione ribadiscono che:

“secondo consolidato orientamento di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della 1. n.  689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.

Consulta il testo della sentenza Corte di Cassazione n. 2117 del 27.1.2017