Prescrizione incidente stradale

5 Dicembre 2018
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E’ jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il concetto di “incidente stradale” (non implica necessariamente lo scontro tra due o più veicoli e neppure il coinvolgimento effettivo di terze persone con danni alle stesse, ma) comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo perl’incolumità altrui e dello stesso conducente.

In definitiva, la corte di Cassazione ribadisce che “il tempo massimo, per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale, è di due anni ogniqualvolta i danni sono conseguiti alla circolazione stradale di un veicolo, intesa nell’ampia accezione indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte, e, quindi, in particolare, non soltanto nel caso di scontro tra due o più veicoli in movimento, ma anche nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione. E ciò a prescindere che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perché la ratio dell’art. 2947 comma 2 c.c. è quella di garantire che l’accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta”.

 

La prescrizione biennale è applicabile in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l’ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del mezzo.

 

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