Omissione di comunicazione dati conducente – articolo 126-bis – termini per la comunicazione: il Ministero smentisce sé stesso … e vince!

Impugnata la sentenza del giudice di pace che aveva accolto un ricorso da parte di un obbligato in solido il quale, nelle more del giudizio di merito, aveva omesso di comunicare i dati del conducente ritenendo che il ricorso presentato sul verbale principale sospendesse i termini per la comunicazione richiesta dall’articolo 126-bis, comma 2, il Ministero si vede accogliere il ricorso dalla Cassazione, la quale conferma le sue precedenti decisioni… Consulta l’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini

24 Novembre 2010
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