La presentazione del ricorso sospende i termini per la comunicazione dei dati del conducente? Tra prassi e giurisprudenza alla luce dell’ultima sentenza della Corte Costituzionale (che dovrebbe, speriamo, aver chiarito il concetto). L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

10 Agosto 2011
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Giustamente i colleghi continuano a chiedere, spiazzati dalle ultime esternazioni del Ministero dell’interno, espresse prima con un parere isolato (1), rivolto alla Prefettura di Bologna (la quale ha poi tuonato, ammonendo tutti gli organi di polizia stradale, colpevoli di aver applicato quanto previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, anche in pendenza di un ricorso) e poi con una nota di indirizzo (2) rivolta a tutti gli organi di polizia stradale, sostenendo che in caso di ricorso avverso il verbale contenente l’invito a comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti, non si deve in alcun caso contestare la violazione dell’articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada, in quanto la mera presentazione del ricorso sarebbe di per sé sola motivo di giustificazione dell’omissione; in tale caso i sessanta giorni per comunicare i dati del conducente decorrerebbero dalla definizione del procedimento o, forse, dalla notifica di un nuovo invito, da effettuarsi solo dopo la definizione del procedimento sanzionatorio (Sic!).
Più volte commentata in maniera negativa, questa interpretazione ha portato scompiglio in un sistema ormai consolidato, anche alla luce di quanto la Corte di Cassazione aveva già confermato in maniera chiara, indiscutibile sul piano dell’applicazione letterale di quanto previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, anche dopo le modifiche apportate nel 2006 in applicazione della sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale.
Il fatto che l’omessa comunicazione determini, ove non sia proposto un giustificato e documentato motivo, l’applicazione della relativa sanzione pecuniaria decorso il sessantesimo giorno dalla notificazione del verbale contenente la richiesta dei dati del conducente, rende chiara la natura di illecito istantaneo di tale omissione, sicché non è nemmeno il caso di chiedersi cosa comporti una tardiva comunicazione, essendo esclusa l’efficacia di qualsiasi ravvedimento, sempre salvo che il ritardo sia giustificabile, documentando così quella carenza dell’elemento soggettivo che determina la non punibilità dell’illecito, in ossequio ai principi generali che disciplinano la responsabilità nelle violazioni amministrative.
L’equivoco nasce da una non condivisibile conclusione (3) (che pare essere in qualche modo smentita dalle successive pronunce sulla costituzionalità dell’articolo 126-bis comma 2) contenuta nella parte motiva della sentenza 27 del 2005, con la quale la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la parziale incostituzionalità dell’articolo 126-bis, comma 2, nella parte in cui era disposta la decurtazione a carico dell’obbligato in solido che, non collaborando con la p.a., ometteva di comunicare i dati del conducente (nulla aggiungendo riguardo alla sanzione pecuniaria per l’omessa comunicazione dei dati del conducente)

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