Modifiche al regolamento disciplinante il servizio di polizia locale – enti locali – competenze degli organi
TAR Lazio, Latina sez. I, 16/9/2011 n. 706

20 Settembre 2011
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La competenza all’approvazione del regolamento disciplinante il servizio di polizia municipale, previsto dall’articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, non può che appartenere al consiglio posto che: a) in generale la competenza all’approvazione dei regolamenti è attribuita ai consigli dall’articolo 42, comma 2, lett. a), del d.lgs. 17 agosto 2000, n. 267; b) il regolamento disciplinante il servizio di polizia locale è un regolamento diverso dal regolamento degli uffici e dei servizi la competenza all’approvazione del quale è riservata alla giunta (dagli articoli 42, comma 2, lett. a), e 48, comma 3). Alla luce di queste premesse si ritiene che le modifiche al regolamento disciplinante il servizio di polizia locale siano riservate alla competenza del consiglio comunale, trattandosi di modifiche incidenti su un regolamento diverso dall’unico regolamento rientrante nella competenza della giunta (cioè il regolamento degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 48, comma 3, del d.lgs. n. 267 citato); questa impostazione trova indiretta e implicita conferma nell’articolo 132 del regolamento in questione che contempla la possibilità che, con un regolamento della giunta, sia possibile modificare “l’organizzazione, la denominazione e le funzioni di tutte le unità e dei servizi operativi”; questa possibilità infatti si raccorda con l’articolo 48, comma 3, del d.lgs. n. 267 dato che la disposizione in questione si riferisce a “oggetti” omogenei a quelli da disciplinare nel regolamento degli uffici e dei servizi (in pratica il regolamento della giunta previsto dall’articolo 132 è una sorta di equivalente del regolamento generale degli uffici e dei servizi relativo al corpo di polizia locale); nella fattispecie però viene in rilievo una modifica relativa all’ordinamento del personale direttamente incidente sullo stato giuridico del medesimo, un oggetto rientrante, nella competenza del consiglio. 

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