Patente a punti e (non) obbligo di comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso contro il verbale presupposto: il faticoso cammino della nuova linea del Ministero. A cura di S. Maini

27 Settembre 2011
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La questione della sussistenza o meno dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente (art. 126-bis, comma 2, CdS) in pendenza di ricorso (amministrativo e/o giurisdizionale) contro il verbale presupposto (1), è sempre d’attualità.
È recentissima (2) la “virata” (rectius: quella che io mi permetto di considerare una vera e propria virata a 180° (3)) del Ministero dell’Interno, che (ora) “… Tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale (4) … ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente. …” (5) .
“Virata” che, per quanto mi riguarda, era necessitata (e da tempo), ma che si inserisce (purtroppo) nell’onda lunga della (rectius: di una) giurisprudenza di legittimità di orientamento esattamente contrario “generata” proprio dai ricorsi con i quali lo stesso Viminale ha sostenuto una posizione diametralmente opposta a quella resa nota con la circolare del luglio 2011 (6), a far tempo da Cassazione civile, sez. II, n. 8 agosto 2007, n. 17348 (7).
In soldoni: allo stato il Ministero dice agli organi polizia stradale (8) di fare sostanzialmente l’esatto contrario di quanto la giurisprudenza (ora dominante ma, mi sento di precisare, non univoca) di legittimità ritiene corretto. E che ciò determini, come minimo, un certo qual sconcerto negli operatori è scontato: mi stupirebbe il contrario.
Non mi sorprende affatto perciò che, con la massima autorevolezza (9), si metta sostanzialmente in discussione “… la procedura suggerita (10) dal Ministero dell’Interno …”, evocando “… spiacevoli conseguenze da giustificare innanzi alla Corte dei Conti per i mancati introiti. …”, essendo detta circolare, se ho bene inteso,  contraria alla “… giurisprudenza di Cassazione confermata dalla Corte Costituzionale n. 210 del 13 luglio 2011 …”.
Per quel nulla che conta, temo di non potere condividere tale più che autorevole posizione, e per varî motivi, già altrove (11) illustrati e che perciò, per contenere il tedio, qui mi limito a sinteticamente a richiamare.
Innanzitutto, se è certo vero che la giurisprudenza (ora) ampiamente maggioritaria (12) della Corte di Cassazione è (ancòra) nel senso della obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente anche in pendenza del ricorso contro il verbale presupposto (per tutte: Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881 (13)), mi sentirei però di dire che qualche “incrinatura” è agli atti.
Penso, ad esempio,  a Cassazione civile, sez. II, 18 dicembre 2009, n. 26736 (14), che – così almeno mi pare – considera in linea con la più che nota pronuncia n. 27/2005 della Consulta il verbale di accertamento (il verbale presupposto, insomma) che non faccia riferimento alla (minacciata) decurtazione dei punti patente al proprietario del veicolo – e ciò perché, evidentemente, fino a che non sia “definito” il verbale presupposto, non esiste obbligo di comunicazione (15): rammento, per quanto sicuramente superfluo, che la pronuncia n. 27/2005, cit., pur incidendo profondamente sul meccanismo della patente a punti, ha comunque affermato che … In nessun caso … il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione…

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