Difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio – funzionario delegato – disciplina della procura al difensore e relativi principi – applicabilità. La sentenza della Cassazione

18 Ottobre 2011
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In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, l’espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità; ciò in conformità del principio secondo il quale, l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi

Cassazione sez. II Civile, 16/9/2011 n. 19027

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Corte di Cassazione Civile sez. II 31/3/2010 n. 7873 – Produzione agli atti della delega al funzionario incaricato della difesa – sufficiente la sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte del funzionario delegato e la dichiarazione del medesimo di stare in giudizio in tale qualità