Segnaletica a validità zonale e prescrizioni per l’impiego degli apparecchi di controllo della velocità fuori dai centri abitati – quesito, soluzione prospettata e risposta (negativa) del Ministero.
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

9 Novembre 2011
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In questo servizio era stato proposto un interessante quesito, circa la possibilità di ovviare all’obbligo di ripetizione dei segnali di prescrizione dei limiti di velocità in presenza di intersezioni stradali, utilizzando segnali a validità zonale previsti dal regolamento, al fine di legittimare l’impiego di apparecchi di controllo della velocità fuori dai centri abitati senza la presenza degli agenti, nel rispetto della distanza di almeno un chilometro tra la postazione e il segnale prescrittivo.

Infatti, l’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, impone che le postazioni fisse per il rilevamento a distanza della velocità dei veicoli, poste al di fuori dei centri abitati, non possono essere installate o utilizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

L’articolo 104 del codice della strada impone altresì la ripetizione dei segnali di prescrizione in presenza di intersezioni, che altrimenti interromperebbero la continuità della prescrizione stessa, ove imposta mediante segnaletica stradale, salvo si tratti di segnali a validità zonale.

Va ricordato che tale nuova limitazione, imposta per effetto dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, sarebbe dovuta essere oggetto di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare nel dettaglio le modalità di attuazione relative all’uso di tali strumenti per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità. Tuttavia, tale disposizione, anche nelle more di una disciplina attuativa, è stata ritenuta già vigente ed efficace, per cui ove non sia osservata la distanza di un chilometro tra la postazione e l’ultimo segnale prescrittivo, l’accertamento delle violazioni sarà da considerarsi illegittimo e quindi soggetto alle censure dell’autorità competente in caso di ricorso.

E’ innegabile le strade extraurbane, ove in precedenza era autorizzato (e autorizzabile) l’uso di postazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 121/02, come convertito in legge 168/02, in base alla comprovata assenza di luoghi ove poter fermare in sicurezza i veicoli per la contestazione immediata e, soprattutto, in presenza di una elevata incidentalità, sono caratterizzate spesso da numerose intersezioni e che proprio tale circostanza determina l’elevata incidentalità legata alla violazione dei limiti di velocità. In conseguenza di quanto già detto, dove sia necessario ripetere il limite di velocità dopo un’intersezione che si trovi a meno di un chilometro dalla postazione, l’accertamento mediante gli strumenti in parola sarebbe oggi illegittimo e quindi non più possibile, con grave nocumento per la sicurezza della circolazione…

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