La nuova ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore.
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

23 Novembre 2011
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Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/11/2011 (G.U. 19/11/2011 n. 270) sono stare individuate le caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore, prevista dall’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in relazione all’articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120. La materia era già stata disciplinata dal decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, abrogato dalle nuove disposizioni.

Pertanto, le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ove provvedano al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, rilasceranno una ricevuta di consegna conforme ai nuovi modelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/11/2011. La ricevuta è rilasciata mediante procedura informatizzata su carta intestata dello studio di consulenza, attraverso il collegamento telematico con il CED della Direzione generale per la motorizzazione, ed è sottoscritta dalla persona a ciò legittimata ai sensi della legge n. 264 del 1991…

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