L’omesso aggiornamento dei pubblici registri e la prescrizione dell’illecito – un caso reale e la soluzione proposta. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

14 Dicembre 2011
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La Prefettura di Prato, con motivazione condivisibile in fatto e in diritto ripresa dalle deduzioni tecniche dello scrivente a difesa dell’operato degli agenti che d’ufficio avevano elevato il verbale, dopo aver dato atto di conoscere che l’acquisto del veicolo da parte della Società ricorrente era avvenuto alla fine del 2000 e che pertanto la condotta omissiva aveva avuto origine da un fatto illecito maturato nel febbraio del 2001, condivideva con lo scrivente la sussistenza della violazione dell’articolo 94, comma 4, del codice della strada e la sua natura di illecito permanente, come peraltro avevano dimostrato gli effetti negativi determinati dalla predetta violazione, consistiti nella notifica di un verbale a soggetto estraneo (il venditore), dalla notifica della cartella di pagamento a detto soggetto al quale il verbale era stato notificato per compiuta giacenza, nonché nelle spese sostenute dall’amministrazione per unica colpa della Società ricorrente che di fatto aveva aggravato il procedimento a danno sia della pubblica amministrazione, sia del soggetto che, risultando ancora proprietario del veicolo, era stato sottoposto alla riscossione coattiva in vece del reale obbligato in solido.

Diversamente aveva sostenuto la ricorrente società, tramite il proprio difensore, che l’illecito si sarebbe consumato nel febbraio del 2001 e che quindi sarebbe maturata irrimediabilmente la prescrizione prevista dall’articolo 209 del codice della strada e dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Occorre pertanto approfondire tale aspetto.

La Corte di Cassazione, in termini generali, ha stabilito il principio (testuale) per cui “non v’ha dubbio che in tema di illecito amministrativo, la prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 opera con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, ed il relativo termine quinquennale, decorrendo dalla data in cui la violazione stessa è stata compiuta, decorre, ove questa abbia carattere permanente, come nella fattispecie in esame, dalla data di cessazione della permanenza.

Da ciò consegue che “Nel sistema dell’illecito amministrativo depenalizzato, nell’ambito del quale si configurano, come nell’illecito penale, infrazioni omissive o commissive di carattere permanente, l’interruzione della permanenza di tali infrazioni, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata, si verifica soltanto con la notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all’uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza, analogamente alla sentenza penale di primo grado rispetto al reato permanente, vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione” (Cfr. anche Cass. Sent. n. 6183/83, mass. n. 430969; massima precedente conforme: Rv. 430969, N. 6183 del 1983; Sentenza n. 5334 del 03/10/1988)…

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