La reiterazione nel reato di guida senza patente.
L’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini

9 Gennaio 2012
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Purtroppo, come spesso accade in conseguenza di ampie riforme, connotate da scarsa coerenza, la questione è praticamente priva di una soluzione esente da critiche, né la prassi ministeriale, né la giurisprudenza, hanno fornito una qualche linea interpretativa che possa orientare in senso certo l’operato degli organi di polizia, che tali norme sono chiamati ad applicare. Ovviamente, converrà in ogni caso interessare anche l’UTG-Prefettura competente per l’applicazione della confisca amministrativa. Parimenti, non va trascurata l’indicazione delle Procure, in verità non univoche, circa l’applicabilità del sequestro penale preventivo ai reati del codice della strada e in particolare ai casi di “reiterazione” di tali illeciti, per i quali appare possibile, almeno in astratto, l’applicazione della confisca e quindi del sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 224-ter del codice della strada.Onde ricercare una soluzione coerente e funzionale rispetto al quadro che attualmente si è delineato all’interno del codice della strada per quello che concerne le ipotesi di “reiterazione” degli illeciti ivi previsti e puniti, non si può prescindere dall’inquadramento di detto istituto, alla luce della ricostruzione storica e della successiva evoluzione normativa.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha operato un’ampia decriminalizzazione e in particolare ha ricondotto a illecito amministrativo la maggior parte dei reati previsti dal codice della strada. All’interno di tale riforma, per la quasi totalità dei predetti illeciti decriminalizzati, il decreto ha disposto l’inammissibilità del pagamento in misura ridotta, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 202 del codice della strada e, nel contempo, l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo, ovvero, in caso di “reiterazione”, la sua confisca amministrativa. Infine, aggiungendo l’articolo 8-bis nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ha definito il nuovo istituto della reiterazione delle violazioni (amministrative).In questo quadro di modifiche appare chiaro che, in conseguenza della decriminalizzazione degli illeciti del codice della strada in particolare, il legislatore si sia preoccupato di disporre un’adeguata sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata alla gravità del fatto che in precedenza costituiva reato, nonché di escludere la possibilità del pagamento in misura ridotta e di rendere applicabile un’ulteriore sanzione amministrativa accessoria a violazione amministrativa che, nel caso di reiterazione della violazione (amministrativa) definita con le stesse modifiche, è costituita dalla confisca amministrativa.

Tale sistema, per quanto riguarda la guida senza patente o nei casi per i quali comunque si applicano le sanzioni dell’articolo 116, comma 13 e comma 18, è rimasto pressoché inalterato sino all’entrata in vigore del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, poi convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che ha ricondotto le ipotesi previste dall’articolo 116, comma 13, nell’ambito penale, mentre nulla ha innovato rispetto al comma 18 del medesimo articolo…

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