I veicoli al servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione.
L’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini

14 Febbraio 2012
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Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. d) del codice della strada, il sindaco (dirigente o altra figura competente) deve riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno previsto dall’articolo 188 e dall’articolo 381 del regolamento. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco (dirigente o altra figura competente) rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.

L’autorizzazione ha validità 5 anni; per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. del regolamento che è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. È necessario precisare che per effetto dell’articolo 74 del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice della privacy), prima della sua modifica apportata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dal 13 agosto 2010, “I  contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno…

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