L’autorizzazione ha validità 5 anni; per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. del regolamento che è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. È necessario precisare che per effetto dell’articolo 74 del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice della privacy), prima della sua modifica apportata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dal 13 agosto 2010, “I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno…