Niente più cellulare libero ai conducenti dei veicoli per trasporto di persone in conto terzi (Linea, Taxi e NCC). In G.U. la legge approvata definitivamente il 25 gennaio

22 Febbraio 2012
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Legge 13 febbraio 2012, n. 11 (GU n. 43 del 21-2-2012 ): “Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida”.   (In vigore dal 7 marzo 2012)

Art. 1

1. All’articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di  cui al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, le parole: «, nonché per  i  conducenti  dei  veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto  di persone in conto terzi» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il testo coordinato dell’articolo 173 del Codice della Strada

TITOLO V – Norme di comportamento

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita’ alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (5)

2 É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. É consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (1) (6)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76,00 a euro 306,00. (2) (3)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152,00 a euro 608,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (2) (4)

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Vedi art. 123 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Comma prima modificato dall’art. 90 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente modificato dall’art.2, DL 20/06/02, n. 121 convertito in L 01/08/02, n. 168.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).

(3) Comma modificato dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 e successivamente sostituito dall’art. 4, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160.

(4) Comma inserito dall’art. 4, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160.

(5) Comma sostituito dall’art. 29, L. 29/7/2010, n. 120.

(6) Comma modificato con parole soppresse dall’art. 1 della Legge 13/2/2012 n. 11.