Le biciclette possono circolare ‘contromano’, ma quando mai!

24 Aprile 2012
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Si può attuare un doppio senso di marcia di cui uno per le sole biciclette previa l’apposizione di una corretta segnaletica.

Il parere del ministero delle Infrastrutture che sta rimbalzando sul web in queste ore, consente sì alle biciclette di circolare nel senso contrario a quello di marcia, ma solo in casi molto limitati: occorre che la strada sia larga almeno 4,25 metri e che ci sia la segnaletica per avvisare i conducenti che potrebbero trovarsi ciclisti in direzione opposta.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere prot. 6234 del 21/12/2011, si è espresso a favore della tesi di seguito riportata. Il doppio senso “limitato” consiste in una strada a doppio senso di marcia con una direzione consentita a tutti e quella opposta solo alle biciclette. Si tratta di una forma legale per liberalizzare la circolazione delle biciclette in molte delle strade urbane che, essenzialmente per motivi storici, non sono dotate delle misure geometriche minime indicate per le strade di nuova costruzione.

Secondo il ministero, non si può derogare all’obbligo di circolare a senso unico quando non c’è abbastanza spazio per far passare due veicoli affiancati. Però si può ricorrere a una particolare soluzione: invece di considerare lo spazio di due corsie normali (ciascuna di esse richiede almeno 2,75 metri), si può pensare di strutturare la carreggiata come una corsia per veicoli leggeri (2,75 metri, appunto) più una pista ciclabile, che può essere anche più stretta (1,50 metri). Si arriva così a un minimo di 4,25 metri, strisce di margine comprese.

Difatti le condizioni necessarie per applicare il doppio senso “limitato” sono una larghezza di almeno 4.25 m, il divieto di transito al traffico pesante e il limite di velocità a 30 km/h o ZTL. In tal modo, senza tracciare alcuna corsia dedicata è possibile conciliare il doppio senso delle biciclette in una strada con una sola direzione di traffico veicolare.

Inoltre, occorre anche una segnaletica, che in questo caso è analoga a quella già in uso nelle strade in cui possono circolare contromano alcuni veicoli: per esempio, quelle di accesso ad alcuni ospedali, in cui ci si può trovare un mezzo di soccorso in senso contrario. Quindi, al posto del segnale di «Senso unico» ci andrà il triangolo di «Strada a doppio senso», integrato dai pannelli che chiariscono che il transito in un senso vale solo per le bici.

Analoghi pannelli andranno sotto i segnali che indicano le direzioni consentite. Può anche non essere usata alcuna striscia orizzontale per delimitare le corsie, perché in questo caso non si tratta tecnicamente di corsie separate.

Il ricorso massiccio allo strumento del senso unico, se da una parte può essere utile per scoraggiare il traffico veicolare di transito, dall’altra parte crea situazioni imbarazzanti e di grande scomodità per chi sceglie di spostarsi in bicicletta, in evidente contrasto alle sollecitazioni normative richiamate.

In Europa è piuttosto diffusa la pratica di consentire alle biciclette di circolare nei sensi unici in entrambe le direzioni applicando un cartello integrativo con la dicitura “eccetto bici”, con o senza segnaletica orizzontale di corsia.

In Italia diverse Amministrazioni locali hanno attuato tale soluzione, sia su singole strade che su intere zone dei centri storici regolati come “zone 30”, anche se si tratta di una opportunità ancora controversa dal punto di vista normativo.

La soluzione del senso unico “eccetto bici” è quella più facilmente condivisibile e riconoscibile a livello europeo, semplice da adottare e già sufficientemente collaudata con esiti interessanti sul fronte della sicurezza stradale.

In attesa che il senso unico “eccetto bici” possa giungere a migliore maturazione normativa si è sviluppata una soluzione compatibile per facilitare la circolazione delle biciclette in ambito urbano.

Sostanzialmente consiste nel regolamentare una strada a doppio senso di marcia e vietare un senso ad una o più categorie di veicoli.

Innanzitutto è bene ricordare che le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (DM 05/11/2001), si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e sono solo di riferimento per l’adeguamento delle strade esistenti (art.2 come modificato dal DM 22/04/2004).

L’art.4 c.1 lett. d) del DM 557/99 prevede, tra gli itinerari ciclabili, anche i percorsi promiscuo con gli altri veicoli.

Essi possono essere previsti per dare continuità alla rete degli itinerari ciclabili, prevista dal piano della rete degli itinerari ciclabili di cui all’art.3 c.1, nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. (Il piano è obbligatorio per tutti i comuni superiori a 30.000 abitanti) In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra ciclisti e automobilisti.

Al riguardo l’istituzione di una zona a velocità limitata di cui all’art. 135 c.14 del DPR 495/92 (zona 30), può ritenersi confacente all’esigenza sopra rappresentata, purché in condizioni di ridotto traffico veicolare.

Dall’attuale formulazione dell’art.4 c.5 del DM 557/99 non ci sono vincoli sulla modalità di realizzazione di itinerari promiscui anche di senso opposto.

Qualora per difetto di spazio non sia possibile la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, ex art.6 c.1 e art.7 c.4 del DM 557/99, di senso opposto a quello veicolare, appare quindi ammissibile realizzare percorsi promiscui limitando il transito in senso opposto ai soli velocipedi, mediante l’impiego della segnaletica di obbligo di cui all’art.122 cc.2-3 del DPR 495/92 (figg. 80/81), integrata con i pannelli di cui all’art. 83 c.3 Mod. II 4.

Qualora i veicoli provengano da un senso unico, su entrambi i sensi di marcia deve naturalmente essere apposto il segnale “doppio senso di circolazione”.

In merito alle dimensioni della sezione stradale, nell’ipotesi di strade locali urbane, si può fare riferimento al modulo minimo di corsia pari a 2,75 m, maggiorato della larghezza minima di corsia ciclabile pari 1,50 m, per un totale di 4,25 m.

Tale misura è da intendersi attualmente come minima inderogabile per consentire il transito di veicoli a motore di massa complessiva fino a 3,5 t in un senso, e di velocipedi a due ruote in senso opposto.

Per motivi di sicurezza non è opportuno consentire la sosta sulla mano percorsa dai velocipedi.

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, come consentito dall’art.138 c.6 del DPR 495/92, non si dovranno tracciare le strisce longitudinali; conseguentemente, non essendo definite le corsie di marcia, non si dovrà fare uso della segnaletica verticale di cui all’art.135 c.19 (“uso corsie”); in tal caso tutti i conducenti dovranno adottare il comportamento di cui all’art.143 cc.1-2 del Codice della Strada e, qualora si necessario, quello di cui all’art. 150 c.1.

La diffusione della bicicletta dipende dalla continuità ed estensione della rete ciclabile, ovvero di quel sistema complesso e integrato di spazi dedicati (piste ciclabili) e spazi condivisi (strade con traffico non elevato), che consente di organizzare gli spostamenti in bicicletta in modo efficiente. La possibilità di circolare in bici in doppio senso di marcia permette un completamento a basso costo della rete ciclabile e offre interessanti alternative a strade fortemente trafficate.

Ora il fatto che ci sia un parere non vincola i gestori di strade a rispettarne il contenuto, ma di certo può essere un elemento importante per la difesa e per l’accusa qualora ci sia un incidente e il gestore vada sotto processo.