Sagre sulla ‘scia’ della liberalizzazione

L’Italia è la Patria delle sagre e delle feste, non c’è paese, frazione o incrocio di vie che almeno una volta all’anno non organizzi la propria sagra o comunque non festeggi qualcosa.

Alcune volte sono ben organizzate ed offrono ristorazione unita a momenti di ritrovo con banchetti per la salvaguardia e la pubblicizzazione delle tipicità locali nell’ottica di quello che oggi definiamo marketing territoriale.

Gli italiani sembrano apprezzare, disertano teatri e incontri culturali, ma le sagre sono ben frequentate ed ecco quindi che il legislatore interviene per incentivare tali attività.

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 – Supplemento Ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta con se molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41  – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande“L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”

Si tratta di una semplificazione che incide fortemente sulla sicurezza alimentare ossia la possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico  di cui l’organismo necessita per la sopravvivenza.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessaria l’autorizzazione  del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.

Si precisa poi, al fine di consentire il più ampio esercizio di tale attività, che la stessa potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.. 59/2010 che testualmente recita: Art. 71 – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

 

 

1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

 

Sembra assurdo ma è proprio vero si è proceduto da un lato alla semplificazione delle sagre con la segnalazione certificata di inizio attività e dall’altro all’ampliamento della platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari.

La domanda nasce spontanea: come sarà presa tale norma, se non viene modificata in sede di conversione del Decreto Legge, dalle Associazioni di Categoria, dalle Associazioni dei Consumatori ma soprattutto dai tanti ristoratori che sono invece soggetti al possesso dei requisiti di cui gli organizzatori delle sagre sono esentati? Ai posteri l’ardua sentenza.

 

Si evidenzia poi che già per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è richiesto il possesso del corso di alimentarista (ex libretto di idoneità sanitaria) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (art. 92 comma 14 legge 388 del 23/12/2000). Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” : Art. 92 : 14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

Per la parte sanitaria necessità presentare il Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, al Comune per il successivo inoltro all’Azienda Sanitaria Locale.

Permane l’obbligo di corresponsione dei diritti S.I.A.E. e di assolvimento (se dovuti) dei contributi E.N.P.A.L.S. in presenza di gruppi deputati all’intrattenimento musicale o in caso di utilizzo di apparecchiature per la riproduzione di musica. Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi e manifestazioni, quali quelle commerciali in forma ambulante, non godono di alcuna agevolazione.

 

Numerose sono le agevolazioni previste dalla normativa vigente per le associazioni o comitati, sia in tema di istituzione, tenuta-conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne l’assoggettamento alle imposte ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte sui redditi del ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di occasionalità e marginalità.

Tali agevolazioni in materia di Imposte sui redditi sono da ricondurre all’articolo 143 (comma 3 – lettera “a.”) del T.U.I.R. (“Esclusione dal reddito imponibile”) all’articolo 2 (comma 1 lettera “hh.”) del D.P.R. n. 696 in data 21/12/1996 (semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi) nonché alle disposizioni dettate dall’articolo 8 (comma 2) della legge sul volontariato nr. 266/1991. In ultimo la legge n. 296 in data 27/12/2006 (cd. Legge Finanziaria 2007) al comma 185 ha statuito che le associazioni che operano o partecipano a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle medesime associazioni hanno carattere di liberalità ai fini delle imposte sui redditi. Tutte le attività che non rispettano i suddetti requisiti sono assoggettate all’I.V.A. e quindi alla certificazione dei corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti ed alle norme in materia previdenziale ed assistenziale per l’assunzione del personale impiegato nell’attività, ecc..

 

Di particolare rilievo, in  tema di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le disposizioni di dettaglio di recente emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del rinvio normativo di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Nel caso specifico, la Risoluzione n. 69837 in data 30/07/2009 della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore e Normativa tecnica, ha inteso fornire un’interpretazione che, per quanto riguarda la possibilità di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre ed in ogni altra occasione in cui si promuovono produzione e/o commercio di prodotti tipici locali (laddove tale possibilità non sia esclusa da legge statale e sia invece espressamente prevista da legge regionale), nulla sia stato innovato dalla norma di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Pertanto, in presenza di regolare autorizzazione rilasciata anche ai sensi dall’articolo 86 del T.U.L.P.S., il divieto posto al secondo comma del nuovo articolo 14/bis della legge 125, infatti, non può riferirsi anche ad esercizi (sebbene posti su aree pubbliche) provvisti della licenza (anche se temporanea). Quale ulteriore incombenza amministrativa il decreto Legge n. 185 in data 20/11/2008 (articolo 30), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ha introdotto il cosiddetto modello E.A.S. per la comunicazione dei  dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Sono pertanto tenuti alla presentazione del modello di comunicazione tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione previste dagli articoli 148 del T.U.I.R. dall’articolo 4 (quarto comma – secondo periodo e sesto comma), del D.P.R. n. 633/1972. Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della Legge 11/08/1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995. Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)  che non svolgono attività commerciali.

 

Gli organizzatori dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti  igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; in particolare dovranno essere protetti gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo, etc..

 

I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.

Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.

 

I dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

Per il commercio e la somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell’ “industria alimentare” come definita dall’art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP) nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

 

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312 thoughts on “Sagre sulla ‘scia’ della liberalizzazione

  1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (G.U. Serie Generale n. 82 del 6 aprile 2012)

    Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, il testo è stato migliorato da alcune richieste formulate direttamente dai cittadini e raccolte dall’iniziativa “Burocrazia, diamoci un taglio – Le tue idee per semplificare” del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione.
    Tra le modifiche apportate al testo originale del suddetto decreto, si segnala:
    All’articolo 41: al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».
    Pertanto, la semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, così diventa (sempre che non venga ulteriormente modificato):

    Articolo 41
    (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)
    1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
    *requisito professionale

    • Salve, sono in possesso di una laurea triennale in scienze e tecnologie dell’alimentazione e di un abilitazione come perito industriale, oltre ad una partita IVA relativa a consulenza igienica alimentare.
      In base a quanto letto i volontari che somministrano generi alimentari NON sono obbligati a frequentare i corsi alimentari (ex libretto sanitario), mentre chi cucina è tenuto a parteciparvi?
      Cil mio oratorio mi ha chiesto di tenere questo corso: con i requisiti prima elencati posso farlo? (l’ASL della mia provincia mi ha detto di si, ma volevo un suo parere in merito).
      grazie e buon lavoro

    • Salve Dott. Giannetta,
      Sono il Presidente di una neo Associazione Sportiva Dilettantistica ed ho preso in affitto una sala da adibire a sede sociale ed ovviamente a luogo dove svolgere i corsi indicati nello statuto , ovvero Spinning ed aerobica.
      La mia domanda è la seguente:
      devo presentare la S.c.i.a. pur non essendo una palestra privata aperta al pubblico ( come indicato nella normativa di riferimento) ma la sede di un associazione dove si svolgono cmq i corsi?
      Preciso che all’interno non si somministrano bevande o alimenti e non si vende alcuna tipologia di merce.
      Insomma non vi è attività commerciale.
      Mi sono già recato presso tre diversi commercialisti, il Comune di residenza e l’ASL di riferimento, ma tutte queste figure hanno dato pareri discordanti e non esaustivi. I primi ribadiscono che non è attività commerciale e quindi non va presentata, i secondi richiedono giusto una comunicazione per notizia, l’ufficio dell’ASL è molto vago.
      Grazie per la disponibilità e la professionalità nelle risposte.
      Cordialmente
      Paolo

      • Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale. Con il contratto associativo (l’atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
        Nel caso di specie :
        • non vi è alcuna attività commerciale per cui tutta la normativa sulla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande non va applicata;
        • non vi alcuna attività di spettacolo o intrattenimento pubblico per cui tutta la normativa del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza non va applicata;
        • trattandosi quindi di attività riservata ai soli soci non vanno applicate le relative norme igienico sanitarie.
        Naturalmente in base alla normativa sulle costruzione deve trattarsi di locale munito del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del DPR 380/2001 e bisogna rispettare la normativa sui rumori che non devono oltrepassare le mura perimetrali del locale.
        Si precisa che la corte di cassazione con sentenza n. 3171 del 25/02/1989 ha precisato che la locuzione “sale da ballo” di cui all’art. 666 del c.p. non si identifica con quella di “scuole di danza”. La prima indica il locale ove si svolgono riunioni, per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo, persone del pubblico, la seconda indica il luogo ove allievi apprendono l’arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento. Nel secondo caso, pertanto, non è richiesta la licenza dell’autorità ai sensi dell’art. 666 c.p. e l’apertura della scuola senza licenza non è riconducibile, pertanto, a detta norma incriminatrice. Alla luce di questa sentenza la scuola di ballo non è assoggettabile a licenza quando si tratta veramente di una scuola di ballo e che quindi ha come finalità non il divertimento ma l’insegnamento del ballo.
        Se quindi l’attività di spinning ed aerobica non assume la caratteristica di trattenimento non sarà necessaria alcuna autorizzazione di polizia.
        Consiglio ad ogni buon fine di fare una semplice comunicazione al Comune informandolo dell’esistenza dell’Associazione e delle attività poste in essere al fine di mettere l’ente nelle condizioni di controllare al meglio il proprio territorio. Preciso comunque che i Commercialisti hanno assolutamente ragione nell’affermare che non vi è alcun obbligo giuridico circa tale comunicazione.
        Spero di essere stato abbastanza esauriente.

    • Salve,
      ho bisogno di un consiglio per favore.Ho organizzato con la mia associazione di promozione sociale, con il patrocinio del mio comune Ischia (na) un mercatino di Natale. Una delle associate fa dei buonissimi biscotti natalizi, ho compilato la scia e il suap a nome dell’associazione e presentati all’ufficio protocolli del comune,come indicato dal mio referente comunale, specificando che si tratta di una vendita per raccolta fondi. E’ tutto regolare? il mercatino dura 10gg
      Oppure poteva anche compilarla la diretta interessata visto che si tratta di un evento particolare?
      La ringrazio per il suo tempo
      Elisa Di Iorio

    • Sono il pres di una assd sociale e dobbiamo organizzare un festa di quattro giorni con la presenza di giovani provenienti da diverse parti d’Italia e dovrebbero passare le giornate all’interno di una struttura pubblica pero’ gestita da una societa’ privata vicino alla nostra associazione e dovremmo organizzare dei pranzi e cena cosa occorre fare visto che possiamo organizzare sia come associazione sociale visto che all’interno della struttura c’è la sede sociale dell’assd cosa consiglia di fare e cosa serve come documentazione

    • Salve,vorrei informazioni riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di un festival musicale della durata di 3 giorni.Io ho un’associazione con codice fiscale e faccio la barman da 10 anni. La mia domanda è quali permessi devo richiedere la SCIA e poi? grazie

  2. Egregio sig. Giannetta, l’articolo è chiaro ed interessante, ma il fatto che per le finalità di cui trattasi non è richiesto più il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 6. art. 71 D.lgs. 59/2010, riguarda anche la vendita di prodotti alimentari in occasione di sagre, feste, manifestazioni varie?
    (Es. allestimento di un punto ristoro con panini sigillati prodotti da laboratori autorizzati e bevande in lattina come accade spesso in queste occasioni).
    In questo caso, trattandosi di vendita e non di somministrazione (come specifica la suddetta norma, dovrebbe essere richiesto il requisito professionale? In caso positivo non vi sarebbe una disciplina più severa per un’attività che di fatto potrebbe essere meno richiosa?

  3. La norma è applicabile solo ed esclusivamente all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Per cui non si applica nel caso della vendita dei prodotti alimentari. L’allestimento di un punto di ristoro è soggetto ai requisiti di cui all’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (morali e professionali).
    La disparità purtroppo sussiste anche nei confronti dei titolari di altri esercizi pubblici di somministrazione. La ratio della norma è descritta nella parte introduttiva dell’articolo. La stessa a mio avviso andrebbe impugnata dalle organizzazioni di categoria.

    • Salve,

      volevo, se possibile, avere un chiarimento. Siamo un’associazione culturale che vorrebbe mettere un banchetto ad una festa di quartiere per la somministrazione di birra artigianale. Rientriamo nel DL di cui sopra? è gia in vigore?
      In caso affermativo quali autorizzazioni dovremmo richiedere?

      Grazie in anticipo per l’attenzione,
      Simone

  4. La normativa di cui innanzi si applica solo e soltanto a coloro che organizzano una sagra intesa come un evento per il quale presentano la SCIA Amministrativa e Sanitaria, quindi non nel caso di installazione di un banchetto per la somministrazione di birra artigianale intesa come attività a se stante seppur all’interno di tale avvenimento. Per effettuare tale attività occorre richiedere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e per la somministrazione temporanea, amministrativa e sanitaria, a meno che tale somministrazione non rientri nella SCIA per l’organizzazione della sagra.

    • Grazie per il chiarimento.

      Quindi in pratica se ho capito bene: se il banchetto è tenuto dagli organizzatori della sagra/festa allora si rientra nella normativa, altrimenti si applica la normativa precedente?

      Grazie di nuovo,
      Simone

  5. Buongiorno, volevo sapere cosa devo fare nella mia circostanza: Organizzo un torneo serale di calcio dove, previa piccola offerta, somministro panini con salamella e bibite.Scusi se non l’ho detto prima ma sono presidente di un’associazione che non ha partita iva in quanto non vende e non fa utili ma organizza eventi e si mantine solo con i soldi delle iscrizioni…
    grazie

  6. Nel caso specifico si tratta di un pubblico intrattenimento con somministrazione di alimenti e bevande per cui consiglio di chiedere all’Ufficio Attività Produttive del suo Comune e comunque in linea di massima necessitano i seguenti atti:
    • SCIA per lo svolgimento della manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande
    • Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
    • Fotocopia Codice Fiscale
    • Modello “Condizioni Particolari del Permesso per Spettacoli e Intrattenimenti” rilasciato dall’Agenzia S.I.A.E. competente per territorio in caso di musica
    • Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare almeno 3 giorni prima al Questore competente per territorio ai sensi dell’art. 18 del TULPS
    • Modello DIA, per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004
    • Verbale di collaudo di eventuali attrezzature montate
    • Il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti morali
    Naturalmente si parte dal presupposto che il campo di calcio e quindi l’impianto sportivo nel suo complesso sia munito dell’agibilità rilasciata a seguito del sopralluogo della Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli.

  7. salve,vorrei avere qualche delucidazione,in quanto sarei interessato a partecipare a sagre e quant altro,con panini a base di carne,salsiccie e varie,che ovviamente vanno cotti al momento sulla brace.E bevande.Non ho p.iva,ma sono in possesso della licenza per la somministrazione,posso vendere a queste sagre o vado incontro a sanzioni?
    Grazie

    • Preciso che le novità normative per le sagre valgono solo e soltanto per coloro che organizzano tali manifestazioni che secondo lo spirito sano della loro ideazione sono da considerarsi feste popolari o tradizionali, con fiera e mercato per valorizzare soprattutto i prodotti della terra per cui in questa ottica il legislatore ha facilitato la loro organizzazione.
      Per tutti coloro che nell’ambito di un tale evento vogliono effettuare attività di vendita e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande valgono le relative normative nazionali e regionali ivi comprese le norme fiscali.
      Nel caso di specie non capisco come mai sia in possesso di licenza per la somministrazione senza apertura di partita IVA e quindi ritengo senza iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio per cui debbo presupporre che ottenuta la licenza non ha iniziato tale attività. In caso contrario c’è stata di sicuro un’evasione fiscale.
      Nella sua posizione, sia nelle sagre che altrove, non può né vendere né somministrare.

      • Un privato può organizzare sagre su suolo privato?
        C’è un limite temporale per lo svolgimento delle sagre?

        • Un privato può organizzare sagre su suolo privato purché in possesso di tutti i dovuti titoli abilitativi amministrativi, sanitari e fiscali.
          Non esiste un limite temporale per lo svolgimento delle sagre.

          • Buongiorno cosa intende per titoli abilitativi aamministrativi ? Grazie per l’attenzione
            Mario

          • Salve , vorrei costituire un’associazione culturale in un locale commerciale a torino dove sono domiciliato, all’interno di essa vorrei somministrare saltuariamente ai soli soci dei piccoli assaggi di cibo e vino….tale attivita’ sara’ appunto occasionale anche perche’ non a scopo di lucro . La mia domanda e’:devo richiedere l’autorizzazione all’asl di competenza anche se la mia non e’di fatto un’attivita’ commerciale? Qui a torino siamo famosi perche’ ogni ente competente ha una versione dei fatti! Per l’immensa stima nei suoi confronti mi rivolgo quindi a lei! Preciso inoltre che sono titolare di rec(somministrazione alimenti e bevande 07) e di corso haccp!
            grazie ancora. Yari Sita’

        • Per titoli abilitativi si intende SCIA per la vendita ai sensi del DLgs 114/98, SCIA per la somministrazione temporanea ai sensi della legge 287/1991, Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, SCIA per pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68 TULPS ed 80 TULPS.
          Dal punto di vista fiscale partita IVA e fatturazione.

  8. capito! no in effetti sto ancora facendo il corso per la licenza quindi non ho nessuna attività.La ringrazio molto..quindi se ho ben capito la legge sopra si avvale per gli organizzatori,io un domani dovrò essere fornito di p.iva cmq.

  9. Salve!sono Presidente di una associazione culturale, sportiva e dilettantistica, ogni anno d’estate organizzo una festa campestre con allestimento di uno stand gastronomico.Quindi con la SCIA non ho più bisogno di individuare operatori responsabili del settore???A chi va fatta la segnalazione certificata di inizio attività?

    • Premesso che parliamo di una manifestazione che rientra nel concetto ampio di sagra, la SCIA va presentata allo sportello SUAP del Comune in cui viene effettuata la manifestazione a firma del presidente dell’associazione. Naturalmente occorre presentare anche il modulo per la registrazione sanitaria sempre al Comune per il successivo inoltro all’ASL competente.

  10. organiziamo da 40 anni una festa in montagna metri 1.100
    per ricordare i caduti delle varie guerre.
    l’evento termina con un pranzo, svolto sotto una struttura ( tendone) ricavato da una struttura ad arco di una vecchia serra.
    Ospita circa 300 persone.
    il pranzo viene cucinato in locali messi a disposizione dal ns comune.
    Lo stesso dopo cotto viene trasportato con appositi contenitori, a chiusura ermetica in acciaio, fino al luogo del pranzo.
    Vicino al tendone montiamo una casetta prefabbricata in lamiera, che viene adibita a bar per il dopo pranzo.
    quali permessi dobbiamo richiedere esempio:

    s.c.i.a ?

    requisiti morali..?

    mappa locali usati per cucina, pranzo e bar ?

    bolettino A.S.L.

    AUTORIZZAZIONI s.i.a.e.
    ( la banda incaricata delle musuche dice che non è necessaria perchè essendo gli unici a suonare hanno gia stipulato una loro convenzione con la S.I.A.E.il cui costo e compresa nell’offerta che elargiamo loro)

    la festa dura un giorno.
    è l’unica che organizziamo
    il ricavato serve per la manutenzione di una chiesa a ricordo di partigiani caduti.
    ci siamo costituiti come comitato con codice fiscale, tutti le ricevute e documentazione vengono regolarmente conservate .
    ringraziamo anticipatamente per la risposta.

    • Per tale tipologia di attività (sagra) occorrono i seguenti atti :
      1)Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare almeno 3 giorni prima alla Questura competente per territorio ai sensi dell’art. 18 del TULPS
      2)SCIA ai sensi dell’art. 68 del TULPS per lo spettacolo musicale da rilasciarsi previa esibizione dell’avvenuto permesso SIAE che naturalmente se stipulato tra banda e SIAE va benissimo e dell’art. 86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande per il quale necessita il possesso dei requisiti morali e non professionali;
      3)Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004 da presentare all’Azienda Sanitaria Locale per il tramite del Comune competente per territorio ed a cui allegare la planimetria dei locali e la descrizione del ciclo di produzione, trasporto e somministrazione. Occorre allegare poi il versamento dei diritti ASL secondo il relativo tariffario regionale
      4)Certificato di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. previa acquisizione del parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la struttura
      5)Verbale di collaudo del palco e delle attrezzature installate per il pubblico spettacolo

  11. Se un torneo di calcietto viene organizzato da un società che è iscritta all’UISP non facente parte del CONI ,è obbligata ad avere un licenza temporanea e quindi rilasciare ricevute fiscali??

    saluti

    • Se la manifestazione rientra tra le tipologie analizzate dalla norma in questione è sufficiente una SCIA con tutte le agevolazioni e gli adempimenti innanzi detti.
      Per l’aspetto fiscale consiglio di rivolgersi ad un commercialista anche perchè se l’attività è esercitata nell’ambito di un’impresa occorre senza ombra di dubbio emettere le ricevute fiscali cosa diversa se fatta per fini di beneficenza o a favore di una cerchia ristretta di persone senza margini di guadagno e quindi scopo di lucro.

      • SPETT.LE DOTT GIANNETTA,

        IL MIO E’ UN CASO PARTICOLARE:
        Nel mio paese, da oramai 10 anni circa, la Pro Loco locale organizza dei veri e propri banchetti in una piazza pubblica. Le chiamano “sagre”.
        Il problema è che:
        – la fanno ogni mercoledì di luglio-agosto e settembre (poichè la località è turistica, o quasi diciamo)
        – i tre organizzatori sono sempre gli stessi e, soprattutto, NIENTE DICONO SULLE ENTRATE ED USCITE DELLA PRO LOCO
        – percepiscono dei finanziamenti comunali e regionali (Sardegna)
        – Cucinano sopra una piazza, zero norme igienico sanitarie, e propongono: gnocchi, carne di maiale, vitello ect..accompagnati da vino o altre bevande alcoliche
        -Tutti i ristoratori sono “neri” perchè questi soggetti, puntualmente ogni mercoledì, organizzano questi banchetti, mascherandoli col nome di sagre, al prezzo di 15€/cadauno per un piatto di gnocchi(o altro) + 1bicchiere di vino.
        – La Pro Loco dovrebbe reinvestire i soldi per promuovere il territorio, ma purtroppo nemmeno il comune sa che fine fanno le entrate (gestiscono tutto loro).

        -Possono cucinare sulla piazza pubblica? Possono incassare del denaro rilasciando un mero bigliettino con un numero? Tra l’altro chi cucina è vestito normalmente, senza camice; e chi serve idem. Mi faccia sapere, grazie.

        • Lo spirito della norma relativa all’organizzazione delle sagre è quello di promuovere i prodotti tipici del territorio e non quello di camuffare un esercizio pubblico di ristorazione con evidente evasione fiscale. In merito ai requisiti presumo che gli organizzatori effettuino sia la SCIA Amministrativa che sanitaria per cui l’ASL dovrebbe provvedere con i dovuti controlli. I requisiti sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche sono stabiliti con Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Quindi in teoria è possibile cucinare sulla piazza pubblica salvo le carenze descritte che fanno venir meno tale possibilità.
          In materia fiscale in base a quanto descritto è evidente il raggiro della normativa e l’evasione fiscale per cui sarebbe opportuno chiedere l’intervento dell’ASL per la parte sanitaria e della Guardia di Finanza per la parte fiscale.

          • Gentilissimo, puntuale e preciso. Grazie.
            Volevo un consiglio e l’ho trovato. Grazie ancora

          • Mi scusi, dimenticavo: qualora gli organizzatori non avessero nessuna autorizzazione da parte della Asl, come si procede?..e se hanno una specie d’autorizzazione rilasciata solo dal sindaco, è valida?..Attendo, e grazie per la sua professionalità e tempestività nel rispondere alle domande.

          • Se l’attività risulta sprovvista della Registrazione Sanitaria all’ASL ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004 si applica una sanzione prevista dall’art. 6 – 3° comma del D. Lgs. n. 193/2007 da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 P.M.R. Euro 3.000,00 naturalmente occorre far intervenire il medico dell’ASL per verificare le condizioni degli alimenti e quindi se in cattivo stato procedere al sequestro e distruzione altrimenti sequestro e devoluzione in beneficenza.
            La ex autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco non è oggi valida in quanto sostituita dal modulo di registrazione sanitaria. In presenza di tale atto rilasciato oggi si è sprovvisti di Registrazione Sanitaria.

  12. Salve, rappresento una Pro Loco recentemente e regolarmente costituita.
    Abbiamo intenzione di organizzare una festa popolare in due giorni con stand gastronomici ed una cena. Purtroppo le informazioni circa gli obblighi da adempiere sono stati “confusie”. Potrebbe, gentilmente fornirci qualche delucidazione? La preparazione dei cibi avviene in locali messi a disposizione dal Comune (un palazzetto dello sport), cucinati e somministrati/venduti da parte dei volontari dell’associazione.
    Quali sono le autorizzazioni necessarie e i requisiti richiesti? si deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP)? Chiunque prepari, manipoli o somministri cibi ha bisogno di un corso HACCP? Sono previste limitazioni o regole particolari per la somministrazione di bevande alcoliche (vino, birra e amari)?

    Grazie anticipatamente per la disponibilità e l’attenzione

    • Ai sensi dell’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
      a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
      b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
      c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
      d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
      e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
      f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
      2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
      3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
      4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
      5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

      1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 (Requisito professionale ex iscrizione al REC e/o Corso di Formazione e/o attività per almeno 2 anni negli ultimi 5 e/o titolo di studio specifico)
      2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
      3. Fotocopia Codice Fiscale e Partita IVA della Società
      4. Versamento degli eventuali diritti di istruttoria istituiti dal Comune competente per territorio
      5. Modello “Condizioni Particolari del Permesso per Spettacoli e Intrattenimenti” rilasciato dall’Agenzia S.I.A.E. di Avellino con il relativo versamento dei diritti d’autore
      6. Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare almeno 3 giorni prima alla Questura competente per territorio ai sensi dell’art. 18 del TULPS
      7. Modello per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004
      8. Versamento dei diritti di istruttoria all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
      9. Per il commercio e la somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'”industria alimentare” come definita dall’art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP) nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
      Nella domanda si parla di “Chiunque prepari, manipoli o somministri cibi ha bisogno di un corso HACCP?” credo che il riferimento sia all’ex libretto sanitario oggi corso di alimentarista che nel caso di sagre non è richiesto da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 92 comma 14 legge 388 del 23/12/2000.
      In merito poi alle limitazioni per le bevande alcoliche si precisa che a seguito il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del rinvio normativo di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23) con la Risoluzione n. 69837 in data 30/07/2009 ha inteso fornire un’interpretazione che, per quanto riguarda la possibilità di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre ed in ogni altra occasione in cui si promuovono produzione e/o commercio di prodotti tipici locali (laddove tale possibilità non sia esclusa da legge statale e sia invece espressamente prevista da legge regionale), nulla sia stato innovato dalla norma di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Pertanto, in presenza di regolare autorizzazione rilasciata anche ai sensi dall’articolo 86 del T.U.L.P.S., il divieto posto al secondo comma del nuovo articolo 14/bis della legge 125, infatti, non può riferirsi anche ad esercizi (sebbene posti su aree pubbliche) provvisti della licenza (anche se temporanea). Si conclude quindi che con il possesso della SCIA potete somministrare bevande alcoliche.

      Consiglio comunque di rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune in cui bisogna organizzare l’evento al fine di condividere la procedura autorizzativa e soprattutto per raccordare quanto innanzi detto con la relativa normativa regionale.

  13. salve vorrei un informazione stiamo organizzando una sagra di prodotti tipici il comune ci ha gia rilasciato il permesso ma vorrei sapere se hai fini fiscali dato che siamo un associazione durante tale evento c’e bisogno di rilasciare un ricevuta fiscale???
    grazieeeee

    • Se chi organizza l’evento è un’associazione che non ha fini di lucro e quindi appartiene alla categoria degli enti non commerciali si è esonerati dall’emissione della ricevuta fiscale altrimenti si tratta di attività commerciale assoggettata ad imposizione fiscale.
      Consiglio di rivolgersi ad un commercialista per inquadrare l’attività dal punto di vista fiscale o chiedere chiarimenti direttamente al Comando della Guardi di Finanza competente per territorio al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo.

  14. buongiorno, siamo un comitato cittadino no-profit e stiamo organizzando una festa popolare di due giorni con stand gastronomici e musica popolare dal vivo. abbiamo compilato scia on line per la somministrazione cibi e bevande e richiesto il permesso siae per l’esecuzione musicale. La sagra si svolgerà all’interno di un ristorante con ampio parco che concede la struttura in comodato (con rimborso spese), previa stipulazione di contratto. Ci hanno detto che esiste una scia per pubblico intrattenimento temporaneo: è obbligatoria, visto il comune ne è sprovvista nella modulistica? ci hanno detto che se fossimo un ente commerciale sarebbe la scia per manifestazione temporanea (68-69 tulps), ma noi siamo no profit, c’è un permesso corrispettivo? grazie!

  15. Il modello SCIA è disciplinato nei contenuti ma non nelle forme per cui va bene qualsiasi stampato adattandolo al caso particolare quindi omettendo i dati che non interessano e inserendo che trattasi di comitato cittadino no profit. Potete sia adattare il modello del Vostro Comune sia reperire su internet con motore di ricerca “scia sagra comitato onlus”. Preciso poi che il Comune è obbligato a fornire una modulistica specifica in caso contrario data la sua inadempienza il cittadino inserisce tutti i dati necessari in un modello corrispondente.

  16. Sono il presidente di una associazione onlus e facciamo da anni una festa popolare estiva.Seguiamo tutte le norme previste per ASL Comune e Siae, ma volevo sapere se utilizziamo i fornelli a gas gpl in bombole, per la cottura dei cibi, vi sono delle norme da rispettare e siamo soggetti alla prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.Grazie.

    • Le bombole di gas devono essere posizionate all’esterno del locale, se all’area aperta tenute a debita distanza dai fornelli con un tubo di adeguata lunghezza. Per ogni scrupolo è possibile chiedere delucidazioni al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco competenti per territorio.

  17. Gentilissimo,

    le volevo porre il seguente quesito:
    io sono un privato cittadino senza partita IVA, in occasione di una festa patronale vorrei organizzare un chiosco per la vendita di bibite ed alimenti
    posso farlo?
    oltre alla comunicazione al comune e all’ASl come dovrei fare per la fiscalità… (IVA )
    La ringrazio anticipatamente

    • In merito alla domanda formulata la risposta è assolutamente no in quanto si tratta di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande per la quale necessitano :
      • Requisiti Morali e Professionali (ex iscrizione REC)
      • Corso di Alimentarista
      • SCIA Amministrativa
      • Registrazione Sanitaria all’ASL
      • Apertura Partita IVA
      • Iscrizione Camera di Commercio

      • Buongiorno, insieme ad un gruppo di amici organizziamo una festa dove prepariamo da mangiare su fornelli all’aperto e serviamo su tavoli all’estiti all’aperto. tutto molto improvvisato, la raccolta fondi serve a finanziare varie opere di pubblico interesse. che problemi rischiamo di avere? come tutelarci?
        grazie

        • Occorre costituire un’associazione pro opere pubbliche con indicato nello statuto lo scopo della stessa ed il carattere di beneficenza della stessa, presentare la SCIA Amministrativa al Comune, il Modulo di registrazione Sanitaria all’ASL competente per il tramite del Comune, pagare la SIAE in casi di musica.

          • Buon giorno è mi scuso per l’intrusione……
            Noto che lei indossa la stessa divisa che ho indossato anch’io per anni, e gradirei un parere Dott.Giannetta!
            Abbiamo creato auto finanziandoci una Associazione NO PROFIT……finalizzata alla rivalutazione del territorio, al rispetto dell’ambiente e alla riscoperta di antiche tradizioni…..
            Organizziamo giornate ecologiche sudando e sputando sangue. Inoltre quattro volte all’anno, organizziamo eventi con cui tentiamo di sensibilizzare la popolazione su alcune problematiche e lo facciamo anche attraverso delle sagre!
            Da ciò che ho letto noto che in materia e nello specifico, molto è stato semplificato dal legislatore, per ciò che ci riguarda.
            Ma ciò che non comprendo e per me è assurdo, li dove vi è un impegno del tutto disinteressato, e la corresponsione dei diritti S.I.A.E., ma ancor più del VERSAMENTO DIRITTI A.S.L.!
            Perché lo stato pretende questa “MARCHETTA” DA ASSOCIAZIONI COME LA NOSTRA ….
            Comprendo che per tutelare il cittadino vengano richiesti tutti i requisiti igenico sanitari, ma perché tassare anche l’impegno, dove quest’ultimo spesso va a sostituire la latitanza delle istituzioni.
            Mi scusi per lo sfogo che non è rivolto di certo a lei……ma gradirei comunque un suo parere, oltre se può, indirizzarmi per l’eventuale protesta!
            Cordiali saluti.

  18. Buongiorno, facendo parte dell’organizzazione di una sagra di paese curata da una confraternita con codice fiscale e requisiti ASL in regola, vorrei porre due quesiti:
    il decreto legge citato qui sopra esonera quindi l’appoggio di un professionista del settore per qualsiasi tipo di cibo somministrato durante la sagra? Basta fare la SCIA (senza riferirsi ad alcun professionista del settore alimentare) e la comunicazione all’ASL?

    Per quanto riguarda la SIAE invece il contributo va pagato in ogni caso se l’evento comprende somministrazione di cibi e bevande e musica?
    Anche se l’evento musicale copre solo una parte della serata e anche se non viene pubblicizzata la presenza dell’orchestra? Il contributo comprende i diritti sui pezzi eseguiti oppure quelli vanno pagati a parte?

    Grazie, cordiali saluti

    Marco

    • In merito al primo quesito si chiarisce che non necessita alcun professionista di settore basta presentare il Modulo di Registrazione Sanitaria all’Asl per il tramite del Comune a cui allegare l’elenco dei fornitori dei vari alimenti, le modalità di manipolazione e somministrazione.
      La SIAE va pagata solo e soltanto in presenza di musica indipendentemente dall’aspetto pubblicitario. Occorre fare una dichiarazione all’Ufficio della SIAE il quale rilascia il proprio nulla osta e poi il gruppo musicale deve compilare la scheda dei brani eseguiti su cui versare i diritti d’autore. Se nella scheda vengono indicati dei brani non soggetti ai diritti si paga solo una tariffa fissa di pochi euro.

      • Grazie per la cordiale risposta, chiedo ancora una precisazione: oltre al diritto sui brani c’è l’imposta SIAE relativa alla percentuale sull’intero incasso derivante dalla somministrazione di cibi e bevande; quello è scollegato dal diritto pagato sui brani oppure omnicomprensivo? Perchè si tratta di un importo davvero rilevante, e non riesco a capire che nesso abbia con i diritti d’autore dei brani!

        Grazie ancora, cordiali saluti

        Marco

        • La percentuale sull’incasso è prevista solo quando vi è un biglietto d’ingresso da pagare altrimenti se si svolge in luogo aperto al pubblico si pagano solo i diritti d’autore sui brani.

  19. salve !!!!
    volevo delle chiarezze in merito ad una nostra attività ..sono presidente di un associazione di volontariato di protezione civile,il comune ci ha chiesto nei giorni d’estate di aprire alle 17 00 e chiudere alle 23 00 la villa comunale e fare vigilanza, assistenza e soccorso.. in tale orario visto il gran caldo noi somministriamo acqua e bibite a pagamento e tutto quasto solo con una dichiaraziona fatta da me e presentata al comune … possiamo definirlo evento straordinario e quindi compatibile al Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”?????

    • La vendita di acqua in bottiglia costituisce un’attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e pertanto soggetta al D.Lgs. 114/98 per cui oltre alla SCIA Amministrativa da presentarsi al Comune per l’avvio della stessa occorrono i requisiti professionali, morali e sanitari oltre naturalmente all’assolvimento degli obblighi fiscali. Se poi si tratta di somministrazione (del tipo bar) subentra anche la legge 287/91.
      Ritengo che il caso così come prospettato non rientri tra gli eventi straordinari e quindi in carenza di titoli abilitativi.

  20. SONO IL PRESIDENTE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS ISCRITTA NEI SETTORI SOCIALI E CULTURALE, LE ORGANIZZAZIONI DI EVENTI CULTURALI E NON SERVONO A SEGUIRE L’OBBIETTIVO PRIMARIO, CHE E’ LA RICERCA NEL TROVARE UNA CURA PER LE ATASSIE; MAGGIORI INFO: http://www.atassia.it L’ASSOCIAZIONE E’ REGOLARMENTE COSTITUITA E POSSIEDE UN PROPRIO CODICE FISCALE SEGUE UNA CERTA LINEA: BILANCIO ECC. MA IL PROBLEMA NASCE QUONDO TRA LE VARIE ORGANIZZAZIONI BISOGNA SOMMINISTRARE CIBI E BEVANDE CONFEZIONATE O NEL CASO SI FANNO GRIGLIATE E SI DISTRIBUISCE IN CAMBIO DI LIBERA OFFERTA A SOCI E NON. IN QUESTO CASO LENTE COMUNALE INIZIA A NON DARE PERMESSI SENZA AVERE UNA SCIA, CI SIAMO SINO A QUEST’ANNO MOMENTO IN CUI PER L’ENNESIMA VOLTA LENTE PUBBLICO FRENA L’EVENTO DI CULTURA STORICA LOCALE… MI CHIEDO DOPO LE NORMATIVE ULTIME DEVO COMUNQUE FARE LA SCIA? O COME POSSO METTERE A TACERE CHI MI OSTACOLA? LA LEGGE E’ DALLA MIA PARTE? COME POSSO INFORMARE I BIRICCHINI CHE MI DICONO DI NON SAPERE? CHE DEVO FARE BUROCRATICAMENTE? GRAZIE…

    • Per effettuare spettacoli musicali e somministrazione di alimenti e bevande occorrono i seguenti atti:
      • SCIA per lo svolgimento della manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande
      • Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
      • Fotocopia Codice Fiscale
      • Modello “Condizioni Particolari del Permesso per Spettacoli e Intrattenimenti” rilasciato dall’Agenzia S.I.A.E. competente per territorio in caso di musica
      • Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare almeno 3 giorni prima al Questore competente per territorio ai sensi dell’art. 18 del TULPS
      • Modello DIA, per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004
      • Verbale di collaudo di eventuali attrezzature montate
      • Il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti morali
      Pertanto il Comune ha perfettamente ragione nel richiedere la SCIA.

  21. La vendita di acqua in bottiglia costituisce un’attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e pertanto soggetta al D.Lgs. 114/98 per cui oltre alla SCIA Amministrativa da presentarsi al Comune per l’avvio della stessa occorrono i requisiti professionali, morali e sanitari oltre naturalmente all’assolvimento degli obblighi fiscali. Se poi si tratta di somministrazione (del tipo bar) subentra anche la legge 287/91.
    Ritengo che il caso così come prospettato non rientri tra gli eventi straordinari e quindi in carenza di titoli abilitativi.

  22. Buongiorno Sig. Giannetti, ho letto con attenzione il suo articolo ed è molto interessante.
    Sono volontario in una parrocchia che possiede partita iva, durante il mese di settembre festeggiamo un Santo e in questa occasione ci sono 3 giorni di festa (musica, giochi popolari, pesche di beneficenza e ristorazione). Di norma per la ristorazione ci appoggiamo ad uno di quei furgoni attrezzati per la vendita di cibi (panini) e bevande (acqua , birra, etc.) che rilascia regolare scontrino fiscale. Quest’ anno uno sponsor di cui non faccio il nome vorrebbe offrirci qualche pedana di bevande (acqua, birra, etc.). Noi vorremmo affrofittare dell’offerta per poter vendere da noi volontari le bevande che ci sono state offerte, lasciando al paninaro il solo compito di somministrazione di alimenti. I soldi ricavati dalla vendita delle bevande verranno utilizzati per i lavori di manutenzione della parrocchia e per le attività di oratorio e catechesi. La mia domanda è: possiamo vendere le bevande senza poter rilasciare scontrino fiscale? cosa ci serve per poterlo fare? Cordiali saluti Giuseppe

    • Si consideri che, in tema di esenzioni (cfr. art. 143, Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917), sono previste a favore degli enti non commerciali, e quindi anche della parrocchia, alcune agevolazioni in relazione alle attività occasionali di raccolta pubblica di fondi.
      In particolare è prevista la non imponibilità IRES (Imposta sul Reddito delle Società) dei fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione” (art. 143). In questi casi, non è prevista neppure l’applicazione dell’IVA. Le caratteristiche che deve avere la raccolta di fondi che si svolge in caso feste/eventi/manifestazioni: deve trattarsi di raccolta pubblica (rivolta ad una massa indistinta di soggetti); deve essere occasionale; può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di servizi o beni di modico valore; deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Circa il “carattere di occasionalità” della manifestazione: la norma è interpretata identificando in un massimo di due (in un anno) il numero delle feste/eventi/manifestazioni per le quali è possibile la non imponibilità IRES. Circa, invece, il “carattere celebrativo” della festa/evento/manifestazione, è possibile considerare rispondenti a tale carattere feste come la celebrazione del Santo Patrono, l’apertura dell’anno oratoriano, una raccolta fondi a favore di una iniziativa missionaria, ecc.. Quindi, accertati il “carattere di occasionalità” e il “carattere celebrativo” della festa/evento/manifestazione, è possibile godere delle agevolazioni per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, che sono considerate esenti da imposte dirette ed indirette. Anche per queste attività rimane comunque necessario rendicontare le entrate e le uscite. Le agevolazioni fiscali, però, vengono parzialmente o totalmente meno nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni summenzionate: qualora non sia soddisfatto il “carattere celebrativo” della festa/evento/manifestazione, i proventi che ne derivano configurano per la parrocchia “redditi diversi” da inserire in dichiarazione dei redditi e soggetti ad IRES; qualora, invece, venga a mancare per la festa/evento/manifestazione il “carattere di occasionalità”, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si configurerà come attività commerciale a tutti gli effetti, con le implicazioni che ne conseguono relativamente alla necessità di apertura della partita IVA (come, del resto, per quanto riguarda tutte le attività di tipo commerciale non occasionali), alla fatturazione delle vendite, agli adempimenti contabili e dichiarativi connessi.
      La norma prevede l’obbligo di rendicontare singolarmente e analiticamente in “un apposito e separato rendiconto” le operazioni finanziarie connesse con l’attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi.
      Il rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, tenuto e conservato anche oltre i termini di accertamento (art. 22 del D.P.R. 600/73). Anche se il documento non ha una valenza fiscale (la raccolta pubblica di fondi viene considerata un’operazione non imponibile dall’art.2 del decreto legislativo), appare tuttavia chiaro l’intento di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi nell’interesse di quanti (cittadini e imprese) intendano contribuire all’attività degli enti non commerciali, avendo una informazione chiara su come vengono impiegati i fondi a disposizione.
      In pratica si tratterà di contrapporre le entrate (incassi) e le uscite (spese) e riportare il saldo nel rendiconto generale dell’ente.

      Schema di rendiconto per raccolta pubblica di fondi

      MANIFESTAZIONE PUBBLICA:

      Data:
      Luogo:
      Entrate: Euro
      • Raccolta contanti
      • Mediante versamenti in c/c postale n. ________
      • Mediante versamenti in c/c bancario n. ________
      Spese: Euro
      • Per beni distribuiti durante la raccolta
      • Per altri beni utilizzati
      • Per servizi
      • Altre spese

      In caso di spese per servizi che raggiungono livelli significativi, si consiglia di dettagliare le categorie di costo in modo più analitico. Ad esempio:

      • Utenze (telefono, luce, gas…)
      • Spese per promozione e pubblicità (stampa manifesti/volantini, spazi su mass-media, inserzioni…)
      • Consulenze
      • Compensi per spettacoli
      • Spese di viaggio e trasferte
      • Stampe e spese postali
      • Imposte (SIAE, pubblicità,..)
      • Altri servizi

      Il caso così come prospettato rientra nel campo di applicazione dell’esenzione e quindi è possibile effettuare la vendita senza il rilascio di scontrini fiscali.

  23. Salve,sono uno degli amministratori di una festa/sagra organizzata in provincia di lecce, la festa prevede un concerto, vendita di cibo e bevande, è una festa politica e culturale(con tavola rotonda, stand informativi, ecc.).

    volevo chiedere se qualcuno più esperto di me sa cosa prevede la legge in merito alla fiscalità di questo evento

    è prevista l’esenzione??

    grazie

    • Si consideri che, in tema di esenzioni (cfr. art. 143, Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917), sono previste a favore degli enti non commerciali, e quindi anche associazioni e movimenti politici, alcune agevolazioni in relazione alle attività occasionali di raccolta pubblica di fondi.
      In particolare è prevista la non imponibilità IRES (Imposta sul Reddito delle Società) dei fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione” (art. 143). In questi casi, non è prevista neppure l’applicazione dell’IVA. Le caratteristiche che deve avere la raccolta di fondi che si svolge in caso feste/eventi/manifestazioni: deve trattarsi di raccolta pubblica (rivolta ad una massa indistinta di soggetti); deve essere occasionale; può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di servizi o beni di modico valore; deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Circa il “carattere di occasionalità” della manifestazione: la norma è interpretata identificando in un massimo di due (in un anno) il numero delle feste/eventi/manifestazioni per le quali è possibile la non imponibilità IRES. Circa, invece, il “carattere celebrativo” della festa/evento/manifestazione, è possibile considerare rispondenti a tale carattere feste come la degustazione di prodotti tipici locali. Quindi, accertati il “carattere di occasionalità” e il “carattere celebrativo” della festa/evento/manifestazione, è possibile godere delle agevolazioni per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, che sono considerate esenti da imposte dirette ed indirette. Anche per queste attività rimane comunque necessario rendicontare le entrate e le uscite. Le agevolazioni fiscali, però, vengono parzialmente o totalmente meno nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni summenzionate: qualora non sia soddisfatto il “carattere celebrativo” della festa/evento/manifestazione, i proventi che ne derivano configurano per la parrocchia “redditi diversi” da inserire in dichiarazione dei redditi e soggetti ad IRES; qualora, invece, venga a mancare per la festa/evento/manifestazione il “carattere di occasionalità”, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si configurerà come attività commerciale a tutti gli effetti, con le implicazioni che ne conseguono relativamente alla necessità di apertura della partita IVA (come, del resto, per quanto riguarda tutte le attività di tipo commerciale non occasionali), alla fatturazione delle vendite, agli adempimenti contabili e dichiarativi connessi.
      La norma prevede l’obbligo di rendicontare singolarmente e analiticamente in “un apposito e separato rendiconto” le operazioni finanziarie connesse con l’attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi.
      Il rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, tenuto e conservato anche oltre i termini di accertamento (art. 22 del D.P.R. 600/73). Anche se il documento non ha una valenza fiscale (la raccolta pubblica di fondi viene considerata un’operazione non imponibile dall’art.2 del decreto legislativo), appare tuttavia chiaro l’intento di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi nell’interesse di quanti (cittadini e imprese) intendano contribuire all’attività degli enti non commerciali, avendo una informazione chiara su come vengono impiegati i fondi a disposizione.
      In pratica si tratterà di contrapporre le entrate (incassi) e le uscite (spese) e riportare il saldo nel rendiconto generale dell’ente.

      Schema di rendiconto per raccolta pubblica di fondi

      MANIFESTAZIONE PUBBLICA:

      Data:
      Luogo:
      Entrate: Euro
      • Raccolta contanti
      • Mediante versamenti in c/c postale n. ________
      • Mediante versamenti in c/c bancario n. ________
      Spese: Euro
      • Per beni distribuiti durante la raccolta
      • Per altri beni utilizzati
      • Per servizi
      • Altre spese

      In caso di spese per servizi che raggiungono livelli significativi, si consiglia di dettagliare le categorie di costo in modo più analitico. Ad esempio:

      • Utenze (telefono, luce, gas…)
      • Spese per promozione e pubblicità (stampa manifesti/volantini, spazi su mass-media, inserzioni…)
      • Consulenze
      • Compensi per spettacoli
      • Spese di viaggio e trasferte
      • Stampe e spese postali
      • Imposte (SIAE, pubblicità,..)
      • Altri servizi

      Il caso così come prospettato rientra nel campo di applicazione dell’esenzione e quindi è possibile effettuare la vendita senza il rilascio di scontrini fiscali.

  24. Buongiorno sig. Giannetta, faccio parte di una associazione di volontariato per la tutela del territorio e delle acque del fiume Po, da statuto possiamo effettuare manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande, ne vorremmo fare una ove il ricavato (tolte le spese) verrà donato per contribuire alla messa in sicurezza delle scuole (danneggiate dal sisma). La festa durerebbe 1 gg. e verrebbe fatta sulla piazza del paese. Vorrei sapere oltre alla SCIA a quali obblighi devo adempiere, mi hanno parlato di personale RSPP, IRL, medico, persone abilitate al pronto soccorso, piani di evacuazione e registratore di cassa.
    Vorre sapere se posso fare la manifestazione? che obblighi ho? Il personale che serve sulla festa deve essere tutto iscritto all’associazione?
    La ringrazio moltissimo, distinti saluti.

  25. Buongiorno sig. Giannetta, sono il presidente di una pro loco (non siamo titolari di una P.Iva ma solo del codice fiscale, ci sosteniamo tramite le quote associative e qualche contributo quando organizziamo eventi)e stiamo organizzando un evento enogastronomico nel quale verrano degli espositori che venderanno e somministrenno i loro prodotti(gli espositori sono tutti ristoranti, forni ecc. insomma titolari di attività commerciali) invece noi come pro loco abbiamo organizzato una degustazione di vini (non vendiamo il calice di vino, ma i partecipanti verseranno un contributo a fronte del quale offriremo due assaggi di vino) noi come associzione non ci siamo fatti carico delle varie autorizzazioni (licenze, utilizzo di fiamme libere, adempimenti igenico sanitari) degli espositori alle quali loro provvederanno in modo autonomo, noi ci siamo fatti carico solo di fornire la corrente elettrica, l’acqua, e un gazebo, per tutto il resto hanno una gestione autonoma. Io prima di organizzare l’evento ho chiesto al comune di competenza le autorizzazioni necessarie (naturalmente spiegando bene il tipo di manifestazione, l’assaggio dei vini e la presenza dei vari stand gastronomici) e mi è stato detto di presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico, la rihciesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e di intrattenimento musicale (naturalmente ho fatto anche la comunicazione alla siae) e per quanto riguarda la richiesta di licenza provvisoria per la somministrazione di alcolici mi hanno detto che non è necessaria perchè non si tratta di una vendita. Non mi hanno parlato ne di scia, ne di autorizzazioni sanitarie ecc.
    Lei cosa ne pensa è possibile che sono necessarie solo quelle autorizzazioni? Se non è così cosa devo fare? la manifestazione purtroppo si svolgerà la settimana prossima quindi non penso di essere in tempo per presentare altri permessi.
    Sono un presidente giovane e soprattutto è la mia prima volta da presidente di una pro loco (vorrei evitare di finire in galera :D) per dei permessi mancati.
    La ringrazio per l’aiuto che sicuramente mi darà.

    Cordiali Saluti

    • Ritengo che l’assaggio di vini è da inquadrare come somministrazione alimenti e bevande e pertanto sottoposto sia a SCIA Amministrativa che Sanitaria. Occorre inoltre l’Autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo musicale ai sensi dell’art. 69 e 80 TULPS.
      Mi chiedo ogni espositore ha per proprio conto presentato sia SCIA Amministrativa che Sanitaria? La cosa mi sembra abbastanza macchinosa. Alla Pro Loco poi che è l’organizzatore della manifestazione gli espositori verseranno delle somme di denaro?

      Per la galera la rassicuro … siamo in carenza di posti liberi…

      • Buonasera Sig. Giannetta innanzitutto la ringrazio per la cortese risposta. Purtroppo è come pensavo…ma mi domando come mai il mio comune non mi ha detto di queste autorizzazioni che sicuramente avrei richiesto. io credo che il comune essendo l’organo più vicino a noi debba essere il punto di riferimento per il cittadino, ma noto, come è successo nel mio caso, (ma anche da quel leggo) spesso sono proprio i comuni che ti indirizzano nel lato sbagliato fornendo informazioni sbagliate o parziali.
        Purtroppo per quest’anno non posso fare più nulla e penso sarò costretta ad annullare la manifestazione, ma sicuramente grazie alle sue delucidazioni in futuro saprò cosa fare.

        • Gentilissima Lina,
          non credo sia una buonascelta annullare la manifestazione se il suo ene più prossimo al cittadino Le ha saputo consigliare l’iter procedurale per cui ritengo che Lei debba recarsi al Comune e fare tutto quanto l’Ufficio preposto Le suggerisce ma mai arrendersi anche perchè per fare tutta la pratica serve non più di un’ora di lavoro. Se ha bisogno di modelli provvederò io a trasmetterli.

          • Se potesse inviarmi i modelli mi farebbe un grande favore.
            La ringrazio per la disponibilità e soprattutto per l’incoraggiamento.

  26. L’attività descritta rientra nella non imponibilità IRES (Imposta sul Reddito delle Società) dei fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione” (art. 143) pertanto oltre alla SCIA Amministrativa (per la somministrazione di alimenti e bevande), alla SCIA Sanitaria, alla dichiarazione di inizio attività della SIAE non occorre altro. Nel caso in cui all’evento sia prevista un’affluenza tale da giustificare un eventuale punto di pronto soccorso consiglio di coinvolgere qualche associazione con un proprio servizio ambulanza. Per il piano di evacuazione dovrebbe essere il Comune a prescrivere le eventuali vie di entrata e di uscita nell’area della manifestazione. Il Comune potrebbe prevedere che il servizio d’ordine rientri tra i servizi a domanda individuale e pertanto chiedere il versamento delle spese.
    La manifestazione può essere fatta, gli obbligo sono quelli innanzi descritti, il personale da utilizzare potrebbe anche essere non iscritto all’Associazione ma semplicemente condividere la giusta causa.

  27. Salve, sono un presidente della Pro-Loco e intendo organizzare una sagra in cui verrà somministrato un menu fisso, contenente pasta,carne e vino. La sagra si svolgerà su suolo pubblico durante la quale ci sarà anche un orchestra musicale che intratterrà i presenti. Ai fini autorizzativi cosa dovrò presentare al SUAP del Comune in cui si terrà la sagra? è possibile avere un modello di SCIA in formato word?

    • mi scusi se le faccio un’altra domanda; poiché durante la sagra ci sarà un’orchestra musicale, devo inoltrare al Comune, oltre ai modelli allegatomi, anche la richiesta di licenza dei trattenimenti orchestrali, giusto?

      • Si occorre indicare anche tale richiesta ai sensi dell’art. 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773. Per eventuali palchi presentare verbale di collaudo da parte di un tecnico abilitato.

  28. Sono proprietario e gestore di un pub pizzeria bar , in estate in occasione di agosto vorrei organizzare adiacente al mio locale circo 2 mt di distanza, una piccola braceria 0,40 *0,80 dimensioni della barbecue in quanto la cucina adiacente al barbecue e piccola, quale modulistica devo usare se usare ,per il comune o la asl, visto che comunque in questo periodo tutte le associazioni e Non organizzano grigliate ecc sono regolarmente iscritto alla camera di commercio ,libretti sanitari, locale autorizzato ecc. Essendo poche serate e pochi soldi vista La concorrenza sleali di coloro che non hanno mai pagato autorizzazioni tasse bollettini etc .Sono incazzato perché io ogni hanno subisco controlli, pago le tasse e loro? Grazie della risposta. Sono di Rocchetta S Antonio in prov do Foggia.

  29. Occorre chiedere al Comune l’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, comunicare sempre al Comune con il modello SCIA che in tale spazio si procederà ad installare una piccola braceria e quindi comunicare il tutto all’Asl con il Modulo di registrazione sanitaria.

  30. Buon giorno sign.Domenico Giannetta,vorrei avere delle delucidazioni su due temi:
    1)vorrei sapere se,in qualita’ di professionista nell’attivita’ di somminisrazione di alimenti e bevande,con relativa licenza,iscrizione alla camera di commercio e hccp,in occasione di eventi posso allestire stand per la vendita al di fuori del mio locale; se la risposta e si o no mi spieghi………
    2)Non crede che sia in contrapposizione il fatto che chi detiene una licenza debba adempiere a tutta una serie di cose per effetuare la vendita al di fuori del proprio locale ,mentre le associazioni indistrurbate fanno quello che vogliono visto che la normativa per loro è inesistente sotto l’aspetto fiscale e sanitario.Ogni anno assistiamo a una concorrenza sleale nei nostri confronti proprio perche’ ci sono queste disparita’.Come dobbiamo fare?

    • In merito al primo quesito si precisa che tutti i titoli abilitativi sono rilasciati e validi per il locale indicato nella planimetria allegata agli atti autorizzativi per cui ogni attività effettuata all’esterno dello stesso è da considerarsi non legittimata.
      Per l’allestimento di uno stand (presumo di tratti di uno stand da posizionarsi all’interno dello stesso Comune in occasione di eventi che vengono effettuati in luoghi distanti dalla sede del locale) si tratta di presentare al Comune la richiesta di occupazione di suolo pubblico, la SCIA per l’autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande e la SCIA Sanitaria all’ASL sempre per il tramite del Comune oltre naturalmente che adempiere agli obblighi fiscali con registrare di cassa o ricevute fiscali.
      In relazione al secondo quesito preciso che condivido la sua osservazione precisando che la norma considera “sagra” un evento in cui viene valorizzato un prodotto tipico del posto a modico prezzo e il ricavato serve per eventi culturali o scopi sociali si pensi alla ristrutturazione di una Chiesa, di un Oratorio, ecc. Purtroppo tale scopo è il più delle volte raggirato da persone che fanno di tali eventi occasione di guadagno. La legge proprio per lo spirito sociale prevede delle agevolazioni nel rilascio dei titoli abilitativi ma trotto l’uomo ma tengo a sottolineare che non è vero che per essi non esiste la normativa fiscale e sanitaria in quanto in materia fiscale gli organizzatori devono dimostrare la destinazione delle somme e per quanto riguarda l’aspetto sanitario devono presentare la SCIA Sanitaria all’ASL rispettando tutto quanto previsto nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.
      Il mio consiglio è quello di evidenziare al Sindaco, capo dell’amministrazione locale più prossima al cittadino ma soprattutto Autorità Sanitaria Locale e oggi con il potere di segnalare all’Agenzia delle Entrate situazioni di evasione fiscale, tali problematiche e quindi poi fare la stessa cosa con gli organi preposti alla vigilanza ossia le Forze di Polizia Locali e Nazionali tra cui la Guardia di Finanza.

    • Ogni Associazione ha un proprio statuto che disciplina quelli che sono i fini della sua esistenza per cui gli incassi derivanti da attività ludico ricreative dovrebbero servire al raggiungimento di tali scopi (es. un’associazione sportiva dilettantistica organizza una manifestazione di somministrazione di un prodotto tipico del posto “la zucchina” al fine di reperire dei fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto dei ragazzi, delle magliette, ecc.).
      L’Associazione ha l’obbligo di rendicontazione ma questo nei confronti dei propri soci senza alcun obbligo di dimostrazione ai soggetti terzi salvo ipotesi di reato per i quali occorre presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria.
      Un’Associazione senza scopo di lucro che si rispetti rende pubblico il proprio rendiconto a tutti i cittadini del territorio in cui opera se ciò non avviene e si rilevano delle resistenze è già un primo segno di poca serietà.

  31. Buona sera, sono il presidente di una associazione che lavora per una festa paesana in cui effettuiamo manipolazione e distribuzione degli alimenti.
    Usiamo dei locali come posti di ristori e come cucina una struttura a norma son impianto elettrico e impianto a gas con bombole completa di accessori.
    posso avere per cortesia chiarimenti su quelle che sono le autorizzazioni da chiedere per la manifestazione e per controlli da parte degli organi competenti sulla sicurezza.
    Grazie per la collaborazione

  32. In tema di atti abilitativi occorre: richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, Modulo di Registrazione Sanitaria da presentare all’ASL per il tramite del Comune, Autorizzazione ai sensi dell’art. 68 TULPS per eventuali spettacoli musicali.
    I controlli in tema di sicurezza attengono agli impianti (idrico ed elettrico) che devono essere realizzati da personale qualificato che deve certificare la perfetta esecuzione nel rispetto della normativa di settore.

  33. Buongiorno, chiedo gentilmente che documentazione dovrei inoltrare per organizzare una festa dove oltre le solite bibite si vende anche birra in bicchieri di plastica, salsicce, costine pollo…tutto cucinato alla brace…sono presidente di una asd di calcio regolarmente iscritta al Coni…la festa durerebbe tre giorni.
    Da quello che ho capito basta fare le debite domande in Comune e alla SIAE e chi mi aiuta non deve per forza fare parte dell’associazione e non è obbligato ad avere tesserini sanitari.

    Grazie per la risposta cordiali saluti

    • Ha perfettamente ragione per cui in presenza di un evento a carattere benefico chiunque può collaborare alla riuscita della manifestazione senza la necessità del corso di alimentarista fatto salvo i requisiti igienico sanitari previsti dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, occorre presentare la seguente documentazione:
      1. SCIA Amministrativa al Comune per la somministrazione di alimenti e bevande
      2. Richiesta di Autorizzazione ai sensi dell’art. 68 TULPS per eventuali spettacoli musicali
      3. Dichiarazione di inizio attività presso la SIAE
      4. SCIA Sanitaria da presentare al Comune
      5. Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

  34. buongiorno,
    ho una società srl che ha avuto in concessione da parte dell’ente porto un’area per la somministrazione di alimenti e bibite confezionate , piu la possibilita’ di installare pedane per la ricezione della gente.
    Oltre alla somministrazione durante le sere verranno organizzati piccoli spettacoli teatrali e musicali di artisti che si esibiranno in alcune delle nostre pedane installate.
    Per quanto riguarda la somministrazione delle bevande abbiamo presentato apposita documentazione allo sportello al comune e contestualmente la scia, per quanto riguardo lo spettacolo c’è chi dice che dobbiamo presentare un istanza alla questura e chi invece dice di fare una semplice comunicazione al comune in quanto non abbiamo nessun palco e l’altezza della pedane non è superiore agli 80 cm.
    Vorrei maggiori riguardi a proposito.

    grazie anticipatamente

    • Da quanto descritto la società ha le carte in regola per lo svolgimento dell’attività di somministrazione e piccoli intrattenimenti musicali ex art. 69 TULPS.
      In merito alla comunicazione alla Questura presumo ci si riferisca al Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare almeno 3 giorni prima ai sensi dell’art. 18 del TULPS il quale testualmente recita : “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.”
      Dal tenore della norma si evince chiaramente che tale comunicazione non si applica agli esercizi di somministrazione con attività di intrattenimento e svago.
      Per quanto il parere da parte della commissione di vigilanza questo necessita quando il trattenimento è svolto in forma imprenditoriale, ovvero quando è necessario il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS; tale professionalità si concretizza con la presenza di una o più delle seguenti circostanze:
      pubblicità del trattenimento
      pagamento di un biglietto di ingresso
      aumento del prezzo delle consumazioni in occasione del trattenimento
      modifica degli arredi o presenza di opere di contenimento del pubblico
      coinvolgimento del pubblico
      L’altezza del palco fino a 80 cm e altre disposizioni sono contenute nella regola tecnica – Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 e sono relative alle prescrizioni di prevenzione incendi.
      Anche in tale situazione non necessita alcun parere della commissione sui pubblici spettacoli.

  35. Salve, nel mio paese si svolge da anni una sgara di prodotti tipici, prinipalmente salumi. io sono il presidente di un’associazione regolarmente costituita ed iscritta persso l’agenzia dell’entrate. per quanto riguarda le varie domande ed autorizzazioni se ne occupa il presidente della proloco. la proloco in questsagra n possiede nessuno stand, in quanto appartnegono tutti ad associazioni culturali e ricreative. Io vorrei sapere per quanto riguarda la mia associazione quindi, di riflesso tutte le altre, come dobbiamo comportarci per quanto riguarda i raggazi che lavorano sotto il nostro stand.
    – dobbiamo utilizzare un libro soci nel quale iscrivere tutti coloro che prestano lavoro?
    – i ragazzi devono essere in possesso del libretto per la manipolazione degli alimenti?
    – esistono delle limitazioni per quanto riguarda l’età dei ragazzi che prestano lavoro?
    le chiederi anche dove poter trovare la normativa di riferimento in quanto quella presente in questo sito rigurda la somministrazione degli alimenti mentre a me occorerebbe quella relativa alla vendita.
    In attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente per il tempo concessomi.

    • In merito alle domande si parla di persone che prestano “lavoro” credo che la dizione sia stata usata impropriamente in quanto deve trattarsi di persone che volontariamente prestano la propria attività per la riuscita della manifestazione.
      Il personale che viene impiegato negli stand può anche non appartenere all’Associazione in quanto si tratta di un evento senza scopo di lucro e quindi un momento di aggregazione della comunità di appartenenza.
      I ragazzi per la somministrazione in tali occasioni non necessitano del corso di alimentarista.
      Trattandosi di attività di volontariato con uno scopo sociale non esiste un limite di età. Naturalmente in presenza di minorenni occorre una dichiarazione di assenso dei genitori per evitare responsabilità.
      Per tutti i casi va poi evidenziato che il personale dell’associazione è già coperto da assicurazione infortuni e responsabilità civile mentre quello estraneo no per cui sarebbe opportuno stipulare una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tali soggetti.
      Per lo svolgimento dell’attività di vendita la stessa è disciplinata dal D.Lgs. 114/98 e dalla normativa regionale di riferimento. Per svolgere tale attività occorre rivolgersi al Settore Commercio del Comune di riferimento per la presentazione di una SCIA per la vendita sulle aree pubbliche se trattasi di suolo pubblico o SCIA per la vendita su aree private se trattasi di locali fatto salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA Sanitaria) e professionali per il settore alimentare .
      Se è più preciso nel descrivere la tipologia di vendita potrò essere più preciso.

  36. Buongiorno, in occasione della festa religiosa nel paese in cui abito, vorrei allestire uno stand per la vendita di magliette con l’immagine della Santa Patrona. Premetto che sono titolare di un’attività analoga ma senza vendita ambulante.
    Devo fare qualche comunicazione o richiesta al Comune o ad altro Ente?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta e con l’occasione cordialmente la saluto.

    • Se la vendita avviene nell’ambito di un’attività imprenditoriale quindi con scopo di lucro deve chiedere per prima cosa l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e fare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la vendita di prodotti non alimentari da presentare al Comune in cui effettuare la vendita. Il settore è disciplinato dal D.Lgs. 114/98 e dalla legge regionale di riferimento. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale fare delle ricevute fiscali o scontrino.

  37. Sono presidente di un’associazione che organizza ogni anno, in Agosto e nello stesso piazzale privato, utilizzando le stesse strutture, una “festa della birra”, somministrando alimenti e bevande e offrendo musica live. Ecco i miei quesiti:
    1. A parte la SCIA e la DIA sanitaria, devo produrre qualche comunicazione alla Polizia?
    2. L’HACCP, laddove il processo produttivo e gli impianti sono gli stessi dell’anno precedente, va comunque rinnovata?
    3.La relazione tecnica sul processo produttivo e l’utilizzazioni degli alimenti, da allegare alla DIA sanitaria, deve essere sempre fatta da un tecnico abilitato o può essere fatta anche dal legale rappresentante dell’associazione? Se il processo produttivo è sempre lo stesso dell’anno precedente, va bene la stessa relazione tecnica o deve esserne prodotta una nuova?
    4. chi somministra gli alimenti e le bevande deve avere il corso di alimentarista?
    Grazie

    • 1. Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare alla Questura almeno 3 giorni prima ai sensi dell’art. 18 del TULPS il quale testualmente recita : “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.”
      2. L’HACCP va rinnovata.
      3. La relazione tecnica deve essere fatta da un tecnico abilitato salvo diversa indicazione dell’ASL di competenza. La stessa va fatta ex novo anche se con copia incolla e cambio di data rinnovata in quanto la registrazione avviene con il carattere della temporaneità.
      4. Il personale non ha l’obbligo del corso di alimentarista.

  38. Salve vorrei un chiarimento se è possibile. Come può una persona avere la licenza di minimarket e trasfomarla in licenza con somministrazione? Mi spiego meglio …da vendita al dettaglio a somministrazione di alcolici tipo bar e addirittura preparazione di alimenti senza avere un laboratorio tra l altro. Basta solo adeguare il locale e se sì quali sono i requisiti che dovrebbe avere il locale in questione? Dove vivo c’è un pò di confusione…ognuno fa quello che vuole senza regole.Un ultima cosa i vigili sono tenuti a fare controlli ai locali? Grazie

    • La norma che regolamenta il settore delle attività commerciali di vendita è il D.Lgs 114/98 e la legge regionale di riferimento mentre i pubblici esercizi per la somministrazione degli alimenti e bevande sono regolamentati dalla legge 287/91 e dalla legge regionale di riferimento.
      Nel caso di minimarket e bar si tratta di due attività distinte e separate che però possono essere esercitate nello stesso locale ma con titoli abilitativi diversi e ben distinti.
      Tali attività devono rispettare i requisiti igienico sanitari ed avere la registrazione all’Asl competente per territorio. L’Asl a sua volta disporrà dei controlli sul rispetto dei requisiti sanitari.
      Le regole ci sono e sono scritte anche chiaramente basta studiarle. Per quanto riguarda i controlli trattandosi di attività commerciali e di pubblico esercizio possono essere effettuati da tutte le forze di polizia nazionali e a maggior ragione dalla polizia locale che viene definita polizia amministrativa dalla normativa regionale che regolamenta il settore.

      • Il titolare dell esercizio di cui le ho parlato ha trasformato il suo esercizio in bar ancor prima di avere un impianto idraulico…quindi senza lavandino nè tanto meno bagno.Gli organi che avrebbero dovuto controllarla invece di sanzionarlo l hanno aiutato ad adeguare il locale per quanto possibile. NON HA NEANCHE LO SCARICO!il comune gli ha persino dato una piazza per fare una sagra con musica…aveva solo fatto la richiesta di occupazione del suolo pubblico e nessuno è intervenuto in pieno secondo me contrasto con le regole e soprattutto non tutelando le attività in regola.

      • Per come descritto si tratta di una serie di violazioni alla normativa vigente. Consiglio di evidenziare quanto sopra alle autorità preposte al fine di evitare il prosieguo di un’attività non conforme alla norma.

  39. salve,da poco mio papa’ ha preso il rec ha la licenza ed e’ in possesso di p.iva,vorebbe sapere a chi deve chiedere x la somnistrazione di bevande e panini nelle piazze?

    • All’Ufficio Commercio del Comune di residenza dove presentare una SCIA per la somministrazione degli alimenti e bevande dimostrando il possesso dei requisiti morali e professionali. Deve inoltre avere un veicolo in possesso di Registrazione sanitaria e aver frequentato un Corso di alimentarista.

  40. Gentilissimo Sig. Domenico, quanto esposto mi sembra tutto chiaro ed esaustivo, tranne per un aspetto: l’orario.
    Mi potrebbe delucidare chi e secondo quali norme viene stabilisce l’orario di cessazione della somministrazione di alimenti, bevande e dell’eventuale intrattenimento musicale?
    Da quali regolamenti prescinde di norma?

    La ringrazio anticipatamente.

  41. Premesso che nella disamina si parla di “sagre” quindi degli eventi eccezionali per la degustazione di prodotti tipici locali si precisa che l’’orario dipende dalla richiesta fatta dagli organizzatori. Esso viene determinato in virtù degli usi locali e di un eventuale regolamento comunale che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso spettacolo musicale. Va comunque rispettata tutta la normativa sulle emissioni acustiche legge 26 ottobre 1995, n. 447. In teoria se non viene arrecato disturbo alla quiete pubblica tali attività potrebbero svolgersi per tutta la nottata (vedi per esempio le notti bianche).

  42. Salve Dottor Giannetta,
    è possibile avere un modello SCIA da presentare al Comune da parte del comitato festa in occasione di una festa patronale in cui si terrà un concerto del cantante? la ringrazio anticipatamente

    • Il caso descritto non è soggetto a modello SCIA ma licenza ex art. 68 TULPS con eventuale parere della Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli e licenza Agibilità ex art. 80 TULPS. Il tutto dipende da come viene organizzata l’affluenza del pubblico, l’altezza del palco, le strutture montate.

  43. Buonasera.
    Nel mio paese ogni anno organizziamo come ONLUS un evento di raccolta fondi per un convento locale. Viene effettuata attività di somministrazione temporanea di alimenti in uno spiazzo su terreno pubblico ed all’interno di una grande struttura temporanea (assimilabile a un gazebo), che ospita anche il luogo di cottura degli alimenti.
    Volevo chiedere se la DIA sanitaria (novità che ci è stata richiesta per l’edizione di quest’anno, assieme alla SCIA) necessita tra gli allegati anche la planimetria e la relazione tecnica dei locali, considerando che non ci sono impianti fissi. Se questi allegati sono indispensabili, cosa bisogna riportarvi per un chiosco temporaneo?
    Grazie dell’aiuto, cordiali saluti.

    • La planimetria e la relazione tecnica sono necessarie per la registrazione sanitaria ben sapendo che sullo schizzo planimetrico vengono riportate delle strutture temporanee. Per il chiosco riportare le caratteristiche costruttive, la scheda tecnica e l’esatto posizionamento dello stesso oltre alla descrizione degli ambienti interni, delle attrezzature da posizionare, l’approvvigionamento idrico, lo scarico.

  44. Buongiorno Sig. Domenico,
    a breve organizzeremo la nostra quarta sagra,durante questo periodo di gg 4 verranno somministrati bevande e cibi. abbiamo presentato la NIAS al comune il quale provvederà ad inviare la pratica alla Asl, ma purtroppo alcune cose a livello normativo non ci sono chiare:

    Quali sono le leggi/ norme da seguiere?
    La legge 388/00 ci esonera dal possesso del libretto sanitario/ formazione sanitaria, questo è giusto?
    Noi abbiamo redatto il nostro manuale HACCP e prima dell’evento facciamo una breve formazione ai nostri operatori, dobbiamo seguire per la formazione un iter ben preciso?
    Bobbiamo fargli sottoscrivere la prese visione delle norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti?
    Siccome ogni anno ci troviamo difronte a delle informazioni sempre più frammentarie le chiediamo di darci alcune indicazioni.
    La nostra manifestazione avrà inizio fra 10 giorni.
    Grazie

  45. Buongiorno dott. Giannetta;

    le volevo chiedere se per l’organizzazione di eventi, mostre,sagre o fiere è sufficiente avere la partita I.V.A. o è necessaria anche l’iscrizione alla camera di commercio?
    GRazie anticipatamente

    • Se trattasi di eventi organizzati nell’ambito di un’attività di impresa occore sia la Partita IVA che l’iscrizione alla Camera di Commercio.
      Se trattasi di organizzatori che lo fanno senza il carattere della professionalità ed imprenditorialità allora non occorre nè l’una nè l’altra.

      • Buongiorno dott. Giannetta,
        con “organizzatori senza il carattere di professionalità e imprenditorialita” si intende un soggetto che organizza saltuariamente eventi di questo tipo?
        Se io volessi organizzare una cena medievale nella piazza del mio paesino con musica medievale e spettacoli di sbandieratori tamburini etc… potrei farlo come privata? se si ho bisogno della partita iva anche se si tratta di un evento soltanto o mi converrebbe di piu farlo con l’associazione di cui sono presidente che però non è a scopo di lucro?Un associazione culturale NON a scopo di lucro puo trasformarsi in associazione culturale lucrativa ovvero in modo da poter pagare anche i soci operanti che ne fanno parte senza dover per forza trasformarsi in società? se è possibile, come? è sufficiente cambiare lo statuto scrivendo che parte dei ricavati andranno ai soci o devo anche iscriverla alla camera di commercio e prendere la partita iva?
        la ringrazio in anticipo per la gentilezza

        • Premesso che in Italia viene definito imprenditore (a norma dell’articolo 2082 del Codice Civile – Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I): chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per professionalità si intende l'”abitualità” all’esercizio dell’impresa; il concetto non va però confuso con quello di continuità (imprenditore è anche chi esercita un’attività solo in un determinato periodo dell’anno, ad esempio un hotel aperto nei mesi invernali) né con quello di esclusività (o prevalenza) dell’attività esercitata dal momento che è imprenditore anche chi esercita tale attività come attività secondaria o delega ad altri la gestione dell’attività: la titolarità dell’impresa può dunque essere disgiunta dall’effettiva partecipazione alla gestione dell’azienda (in capo all’imprenditore rimane, in ogni caso, il rischio d’impresa).
          L’organizzazione di eventi saltuari per scopi di beneficenza senza il carattere dell’imprenditorialità è senza ombra di dubbio lecito.
          Consiglio di organizzare l’evento attraverso l’associazione piuttosto che come privata.
          Trasformare un’associazione senza scopo di lucro in associazione con scopo di lucro significa apertura partita iva, iscrizione camera di commercio e soprattutto munirsi dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività che si intende esercitare concretamente (attività di vendita, somministrazione, agenzia di affari, eccc.)

  46. Le prescrizioni igienico sanitarie da osservare sono quelle contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” – reperibile su internet tranquillamente.
    Ai sensi della legge 388/2000 non occorre il possesso del libretto sanitario/corso di alimentarista.
    Per quanto riguarda l’HACCP va benissimo ciò che è stato fatto occorre soltanto che tale procedura sia certificata da uno studio abilitato.
    Non necessita la sottoscrizione delle norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti.
    Consiglio comunque di avere assumere conferma presso l’ASL ed il Comune in quanto potrebbe esserci qualche regolamento locale che prescriva qualcosa di diverso che comunque non deve contrastare con la norma nazionale.

  47. Buongiorno comandante, avrei bisogno cortesenmente di una informazione: la mia associazione sportiva dilettantistica si autofinanzia organizzando una sagra, lo scorso anno abbiamo optato per la legge 398; la mia domanda è questa: dobbiamo versare l’iva sui proventi della sagra oppure rientra nei 2 eventi l’anno di cui una società può usufruire??
    grazie

    • A mio avviso l’IVA sugli incassi non è dovuta ma consiglio di avere anche il supporto di un commercialista in quanto l’aspetto fiscale è molto delicato anche in virtù del fatto che trattasi di una materia in continua evoluzione.

  48. salve la contatto per sapere cosa serve per vendere panini con carne arrosto.Tenendo presente che ho gia’ un lavoro ,quindi questo vorrei farlo solo di domenica a tempo perso,sto’ gia’ prendendo il corso di somministrazione alimenti ,posso vendere bibite varie e posso occupare il suolo pubblico durante le varie feste domenicali estive e invernali che fanno nel mio paese?che ufficio e chi bignogna avvisare grazie anticipatamente.

    • Per l’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante occorre:
      1. Apertura Partita IVA
      2. Iscrizione Camera di Commercio
      3. Registrazione Sanitaria per le attrezzature ed il mezzo per il trasporto degli alimenti
      4. Corso di alimentarista
      5. Possesso requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del DLgs 59/2010
      6. Scia al Comune di residenza per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari
      7. Autocontrollo HACCP
      8. Richiesta occupazione suolo pubblico prima di iniziare l’attività
      Consiglio di chiedere ulteriori delucidazione all’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del suo Comune di residenza.

  49. Siamo una società che noleggia strutture per manifestazioni ( gazebo ) e ci hanno chiesto di seguire un evento con la possibilità di degustazione a pagamento di cioccolata, caffè e bevande. L’evento dura 3 gg in spazio regolarmente affittato per la manifdestazione.
    Ho sia la P.iva della società, che il r.e.c. per somministrazione alimenti e bevande. Posso ottenere una licenza temporanea per i tre giorni ? Come devo fare ?

    Grazie di cuore.

      • Mi può dire i passi da fare ?? Per me è la prima volta e proprio non saprei come fare…..
        Grazie della sua disponibilità !!

        • I passi da fare sono :
          1. Presentazione del modulo per la registrazione sanitaria da presentare al Comune per il successivo inoltro all’ASL
          2. Autocontrollo HACCP
          3. Scia al Comune di residenza per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari
          4. Richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico
          5. Richiesta di autorizzazione ex art. 68 TULPS per lo spettacolo musicale
          6. Rilascio licenza agibilità ex art. 80 TULPS per le strutture montate o in alternativa a seconda del tipo di allestimenti dichiarazione di un tecnico attestante la staticità delle strutture
          7. Dichiarazione per il versamento dei diritti SIAE
          Consiglio di chiedere ulteriori delucidazione all’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del suo Comune di residenza.

  50. egregio comandante, vorrei sapere quali sanzioni applicare nel caso di omessa scia e relativa documentazione nel caso di una sagra che svolge anche attività di intrattenimemnto e svago.
    grazie

  51. Salve Dott. Giannetta,
    sono il presidente di un associazione sportiva dilettantistica e mi interessava sapere solamente, quanto tempo prima di un eventuale sagra, va presenta la domanda al SUAP. Alcuni dicono 10 gg, altri 5, altri anche il giorno stesso. Questa è l’unica cosa che ancora non mi è chiara.
    Grazie in anticipo e buon lavoro.

    • Il tempo potrebbe essere disciplinato da un apposito regolamento comunale in caso contrario il problema non si pone in quanto l’avvio dell’attività è contestuale alla presentazione della SCIA tramite SUAP e l’Amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per i dovuti controlli ai sensi dell’art. 241/90. In molti casi sono le ASL che prevedono la presentazione del Modulo di Registrazione Sanitaria almeno 15 giorni prima al fine di poter predisporre i controlli sanitari sul posto durante la manifestazione.
      Purtroppo non vi è un tempo fisso determinato per legge per cui deve chiedere lumi al SUAP del Comune di competenza.

      • Grazie mille per la risposta.

        Gentilmente, avrei anche bisogno di sapere, se i moduli da presentare al SUAP per la SCIA, sono scaricabili da qualche sito, oppure devo per forza recarmi da un commercialista. Purtroppo il nostro sportello SUAP non è molto aggiornato in merito a queste informazioni.
        Grazie anticipatamente e buon lavoro.
        Nicola.

  52. Buon giorno dr. Giannetta, sono una cittadina comune e ho una domanda da porle: abito al 1° piano di uno stabile e ho le finestre delle camere da letto che si affacciano sulla strada, al piano terreno da 2 anni hanno aperto un minimarket indiano che è diventato la nostra disperazione (non solo mia ma anche dei vicini).
    Da circa un anno i gestori di questo negozio stappano e inducono i loro clienti a consumare bottiglie e lattine di birra davanti al negozio. Da minimarket…si è trasformato a tutti gli effetti in un bar, con conseguenti schiamazzi e litigi tra ubriachi. Abbiamo informato numerose volte i carabinieri, la guardia di finanza e anche la polizia municipale, (chiamandoli anche in presenza di gente ubriaca con birre in mano)ogni volta veniva fatta una romanzina al gestore e tutto finiva lì! Questi minimarket…possono somministrare bevande alcoliche come un comune bar???
    Siamo sull’orlo di un esaurimento e non sappiamo più a CHI RIVOLGERCI…gradirei cortesemente un suo consiglio per poter risolvere definitivamente questo grosso problema.
    Cordialmente la saluto.
    Maria R.

    • Per somministrazione deve intendersi l’allestimenti di aree appositamente attrezzate per il consumo sul posto che pare non ci siano per cui ben può il cliente acquistare la birra e poi consumarla sul marciapiede davanti al minimarket.
      Il problema si può risolvere solo e soltanto se le Forze di Polizia si fanno carico del problema avviando tutta una serie di controlli amministrativa all’attività commerciale ed eventualmente applicare l’art. 100 del TULPS : Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

  53. Violazioni e sanzioni

    Esercizio di vendita sprovvisto di certificato igienico-sanitario o di Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva agli uffici comunali o alla ASL art. 6 Reg. CE n. 852/2004
    Mancata comunicazione di subentro nell’attività art. 6 Reg. CE n. 852/2004
    Sanzione prevista dall’art. 6 – 3° comma del D. Lgs. n. 193/2007 da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 P.M.R. Euro 3.000,00

    Gli addetti agli esercizi di vendita di prodotti alimentari hanno l’obbligo di indossare una sopraveste di colore chiaro ed un idoneo copricapo che ne contenga la capigliatura.
    Personale che non indossa idoneo copricapo o idonea sopraveste Art. 42 D.P.R. 327/80 euro 258,00
    L’organo competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è l’ASL competente per territorio e le sanzioni devono essere pagate allo stesso organo entro gg. 60 dall’avvenuta contestazione o notificazione.

    Per lo spettacolo dal vivo, se manca l’autorizzazione, contestare:

    Art. 68 TULPS – Per aver dato in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, ovvero aperto o esercitato circoli, scuole di ballo o audizione, senza licenza del comune Sanzione Amministrativa
    da € 258,00
    a € 1.549,00
    Pagamento in misura ridotta non ammesso Verbale di Constatazione senza cifra, inviarlo al Settore Autorizzazioni Commerciali Ufficio Licenze che provvederà per la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della cessazione dell’attività

  54. Gentile Giannetta, abbiamo costituito da poche settimane un’associazione di Volontariato (non iscritta a nessun registro per il momento). Vogliamo organizzare un primo ritrovo per presentarci a soci e (futuri) tali, a scopo promozionale. A questo ritrovo intendiamo offrire da bere (non alcolici), da mangiare (grigliata nelle intnzioni, ma ci possiamo accontentare anche di tramezzini o dolci fatti in casa dai soci regolarmente iscritti se ciò fosse più semplice per i permessi). Possiamo organizzare tale manifestazione? quali moduli sono necessari? i dolci fatti in casa possono essere distribuiti? preciso:
    – la somministrazione è occasionale
    – non è ad offerta libera, ma se qualcuno vuol lasciare qualcosa ovviamente verrà registrato come donazione
    – alcuni soci hanno l’abilitazion haccp

    come seconda attività promozionale pensavamo ad una biciclettata, aperta a soci e non soci, ovviamente non agonistica.
    Il comune al quale ho telefonato mi ha detto che basta una semplice comunicazione con l’itinerario ecc. è giusto? intendiamo passare da percorsi agresti di campagna (uno dei soci è una guida ambientale, anche se in questo caso non svolgerebbe attività retribuita ovviamente). mi dicono: ma sono strade comunali? in realtà penso di sì ma senza certezza. dovendo attraversare più comuni le domando se (oltre alla informativa al commissariato 3 gg prima) devo avvertire solo il principale o tutti? devo fare un’assicurazione infortuni obbligatoriamente o posso far firmare ai partecipanti una liberatoria?

    grazie

    • La prima attività promozionale è senza ombra di dubbia fattibili basta presentare una SCIA amministrativa al comune per la somministrazione degli alimenti e bevande, il modulo di registrazione sanitaria all’ASL per il tramite del Comune, chiedere l’occupazione del suolo pubblico, tracciare la provenienza degli alimenti, preparare il controllo haccp.

      La seconda attività se si tratta di una passeggiata con strade aperte al traffico non ci sono problemi se invece si tratta di strade che devono essere chiuse al traffico veicolare e la manifestazione è da inquadrare come competizione sportiva occorre rifarsi a quanto disposto dall’art. 9 del CDS.
      Credo che la sua sia una semplice passeggiata che non va compresa tra le competizioni sportive per cui necessita una semplice comunicazione ai sindaci, alle polizie locali, ai comandi stazione carabinieri, al questore per informarli della manifestazione. Circa l’assicurazione ritengo sia cosa sana e saggia al fine di evitare problemi altrimenti una liberatoria va benissimo.

      Art. 9.
      Competizioni sportive su strada
      1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
      3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
      4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
      4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
      5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione (7) è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
      6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
      6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.
      6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
      7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
      7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1.
      8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 798 a euro 3.194, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
      9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

  55. Buongiorno sig. Giannetta,
    sono presidente di un gruppo donatori di sangue,
    vorremmo fare la 1 cena del donatore riservata ai
    donatori di sangue ed ai propri familiari.
    Disponiamo di una cucina permanente sita nei locali della parrocchia. dobbiamo richiedere l’autorizzazione in Comune
    ed alla ASL per tale cena?
    Grazie per la risposta

    • Se la cena è riservata ad un gruppo determinato di persone e non è aperta al pubblico (qualsiasi persone può accedere per cenare) non occorre fare nulla in quanto si tratta di una semplice cena che chiunque può organizzare a casa propria ed invitare i propri amici.
      In caso contrario necessita SCIA Amministrativa al Comune e modulo per la registrazione sanitari all’ASL.

  56. Gentile Giannetta, siamo un’associazione di danza sportiva dilettantistica iscritta al coni che usufruisce della legge 398: Abbiamo intenzione di aprire una sede dove fare corsi di ballo e serata d’intrattenimento per tutti i soci come circolo privato CSEN. Durante la serata vorremmo vendere delle bibite sigillate senza fare attività di bar vero e proprio, abbiamo chiesto in comune e mi hanno detto che per questo tipo di attività basta solo una SCIA di vicinato senza requisiti REC.
    Possiamo sotto questa forma vendere anche birra sempre in lattina o bottiglia chiuse e liquori in mignon anch’essi sigillati? Essendo alcolici dobbiamo chiedere un altro tipo di prmesso? Il banco dove verranno vendute le bevande, non essendo bar, deve avere requisiti particolari o basta un tavolo e per ultimo, abbiamo l’obbligo di requisiti sanitari particolari.. La ringrazio.

    • La norma di riferimento è il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235 – Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. Oltre alla SCIA al Comune necessita presentare il modulo di registrazione sanitaria. La SCIA abilita ala somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci. Non necessitano altre autorizzazione per le bevande alcoliche. Per i requisiti sanitari occorre rivolgersi all’ASL competente.

  57. Salve, vorrei sapere se le sagre sono soggette ad un orario di “chiusura” preciso, cioè se è presente un ordinamento nazionale, o se rimane a discrezione del comune di appartenenza. Grazie.

  58. Salve,
    vorrei sapere qual’è l’iter da seguire per organizzare una sagra rispettando tempi e leggi.
    Ho partecipato come volontaria alla sagra del mio paese quest’anno, ma l’organizzazione mi è sembrata molto improvvisata.
    Vorrei avere dei punti da cui partire per la riuscita dell’evento. Se potesse anche inviarmi la modulistica le sarei molto grata.

    Descrizione dell’evento:
    Sagra/festa patronale organizzata dalla parrocchia/comitato festa con somministrazione di cibo(c’è distinzione tra cibi cotti e crudi?) e bevande(alcoliche e analcoliche).Durata di 3 giorni con intrattenimenti musicali e culturali. In più è tradizione fare una piccola asta con oggetti di vario genere donati alla chiesa. I proventi, sia dell’asta di beneficenza che della sagra, sono destinati per il 70% alla Parrocchia e per il 30% al comitato.

    Inoltre che autorizzazioni occorrono per poter allestire degli stand per la promozione e vendita di prodotti locali.

    Distinti saluti.
    Marianna

    • Purtroppo Lei ha colto nel segno ossia nell’organizzazione di tali eventi c’è molta improvvisazione. Le cose se si vuole possono essere realizzate anche nel pieno rispetto delle regole perché le norme ci sono e lo consentono. Mi complimento con la sua riflessione e spero che tale atteggiamento si diffonda sempre più tra la gente.
      Invio sulla posta elettronica la modulistica richiesta.

  59. buonasera comandante,
    siamo un gruppo di amici che vorrebbero organizzare una festa rionale con somministrazione di bevande e alimenti.Il ricavato dalla vendita di prodotti tipici del nostro territorio lo vorremmo devolvere in beneficenza.
    Le domande che Le vogliamo porre sono le seguenti:
    se durante la manifestazione qualcuno subisce un danno accidentale (cade e si fa male)quali sono le responsabilità degli organizzatori?
    per l’organizzazione dell’attività quali sono le procedure da adottare per non incorrere in sanzioni amministrative e penali?
    Sarebbe così gentile da inviarci i fac-simili delle domande da presentare agli organi competenti.
    Certo della Sua disponibilità la ringraziamo in anticipo
    e La salutiamo cordialmente.

    • UN SOGGETTO, PRIVATO CITTADINO VORREBBE VENDERE SPORADICAMENTE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI LOCALI POP CORN E ZUCCHERO FILATO.
      VORREBBE FARLO SENZA APERTURA PARTITA IVA CCIA ECC.

      è POSSIBILE FARLO? è TENUTO A COMUNICAZIONI VARIE AI COMUNI DI COMPETENZA CHE ORGANIZZANO TALI EVENTI?
      TALI COMUNICAZIONI UNA VOLTA EFFETTUATE AI SINGOLI COMUNI VALGONO PER SEMPRE O SI è TENUTI A RINNOVARLE OGNI QUALVOLTA IN OCCASIONE DEI SINGOLI EVENTI?

      GRAZIE SALUTI

      • Quello che lei vuol fare è assolutamente vietato. Occorre avere i requisiti morali e professionali, munirsi di titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti, aprire la partita IVA, iscriversi alla CCIAA e quindi chiedere di volta in volta l’autorizzazione per il suolo pubblico.

    • In merito alla responsabilità questa è da ricondursi in capo agli organizzatori se vi è un nesso di causalità tra la causa e l’evento. Rapporto di causa ed effetto, nesso di causalità, che non può mancare per far sorgere la responsabilità.
      Mi spiego il cadere accidentalmente lungo la strada non può essere ricondotto alla responsabilità né degli organizzatori né dell’ente proprietario della strada. Cosa diversa se vi è una buca che vede coinvolta quindi la responsabilità dell’ente proprietario della strada. Cosa ancora diversa se il cittadino inciampa in un filo volante di alimentazione elettrica, cada da un palco, si sente male dopo aver consumato degli alimenti, ecc. che vede sicuramente coinvolta la responsabilità degli organizzatori.
      Il consiglio è quello di osservare scrupolosamente le norme di sicurezza e stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile.
      In merito alla modulistica invierò la stessa tramite la sua mail precisando.

  60. Egregio Comandante,
    mi è stata contestata la violazione dell’art. 28 c.1 e 2 e art. 29 c.1 del d.lgs 114/98 perchè privo di titolo autorizzatorio nell’esercizio di attività commerciale, non alimentare, svolta all’interno di una manifestazione estiva, patrocinata e autorizzata dal comune. Preciso che sono titolare anche di un regolare negozio e che ho svolto tale attività all’interno della manifestazione senza presentazione di una scia specifica in quanto l’organizzazione aveva regolare delibera del comune per l’occupazione del suolo pubblico e tutte le varie autorizzazioni per spettacoli e cose varie. Sarei grato di un suo parere sulla regolarità della sanzione applicata e mi chiedevo se la scia è effettivamente necessaria e in caso affermativo quale sia la normativa violata. Grazie.

    • Il fatto che un evento sia patrocinato dal Comune e/o organizzato dallo stesso Comune non significa che si possono aggirare le norme, anche il Comune se vuole effettuare un’attività commerciale deve acquisire il titolo abilitativo.
      Pertanto la scia per la vendita di prodotti non alimentari nell’ambito di una manifestazione patrocinato / organizzata dal Comune è indispensabile e la sua mancanza costituisce violazione all’art.28, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con sanzione pecuniaria da € 2582,28 a € 15493,00 – prevista dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Pagamento in misura ridotta € 5164,00 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione – previsto dall’art. 16 della l. n.689/81 – Sanzione accessoria confisca delle attrezzature e della merce – prevista dall’art.29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

  61. salve, vorrei sapere se in ambito di una sagra organizzata dalla pro loco del mio paese posso vendere vino, olio e miele prodotti da me (ho la partita iva per l’agriturismo ma i miei prodotti non hanno etichetta registrata. Di cosa ho bisogno per venderli?

  62. Salve, vorrei sapere le autorizzazioni e i requisiti necessari all’apertura di una braceria (solo per i mesi estivi) all’aperto in un giardino con alberi ad alto fusto.

    • Per potere aprire tale attività occorre presentare :
      – SCIA Amministrativa al Comune
      – Titolare in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
      – Registrazione Sanitaria
      – Corso alimentarista
      – Dotare l’area di acqua potabile, bagni

  63. Presumo che si tratti di un imprenditore agricolo, quindi di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra e pertanto per la vendita sul suolo pubblico necessita produrre una SCIA al Comune in cui si vogliono commercializzare tali prodotti in uno all’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. La norma di riferimento è il D.Lgs. 228/2001 – art. 4, comma 4. Naturalmente questi alimenti devono essere prodotti, confezionati e detenuti in locali muniti di registrazione sanitaria. Anche il trasporto di tali prodotti deve avvenire con mezzi idonei dal punto di vista della normativa sanitaria.
    DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
    Art. 4 – Esercizio dell’attivita’ di vendita

    1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita’.
    ((2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e’ soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e puo’ essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.)) Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita’ non e’ richiesta la comunicazione di inizio attivita’.
    3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita’ del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalita’ con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
    4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e’ indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita’ di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
    6. Non possono esercitare l’attivita’ di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa’ di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa’, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita’ o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attivita’. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
    7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita’ a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
    8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa’, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

  64. Buongiorno dott. Giannetta,
    con “organizzatori senza il carattere di professionalità e imprenditorialita” si intende un soggetto che organizza saltuariamente eventi di questo tipo?
    Se io volessi organizzare una cena medievale nella piazza del mio paesino con musica medievale e spettacoli di sbandieratori tamburini etc… potrei farlo come privata? se si ho bisogno della partita iva anche se si tratta di un evento soltanto o mi converrebbe di piu farlo con l’associazione di cui sono presidente che però non è a scopo di lucro?Un associazione culturale NON a scopo di lucro puo trasformarsi in associazione culturale lucrativa ovvero in modo da poter pagare anche i soci operanti che ne fanno parte senza dover per forza trasformarsi in società? se è possibile, come? è sufficiente cambiare lo statuto scrivendo che parte dei ricavati andranno ai soci o devo anche iscriverla alla camera di commercio e prendere la partita iva?
    la ringrazio in anticipo per la gentilezza

  65. Buongiorno dott. Giannetta,
    vorrei sapere praticamente cosa è cambiato tra la vecchia e la nuova norma per l’organizzazione di una sagra paesana?
    la ringrazio in anticipo

    • Il titolo abilitativo era autorizzazione oggi è SCIA, i requisiti richiesti erano morali e professionali oggi sono solo morali. A mio avviso se proprio debbo essere sincero non è cambiato nulla di veramente concreto.

  66. Buongiorno dott.Giannetta
    Volevo sapere se nel mio bar tavola fredda , organizzando una cena a tema con un cuco e un menù su prenotazione , potevo noleggiare una stufa professionale da mettere all’esterno del mio bar assolutamente nella mi proprietà esterna dove tengo i tavoli esterni x i fumatori e se posso volevo sapere che permessi devo chiedere , grazie .

    • Presumo che l’attività di munita di titolo abilitativo per la tipologia a) e b) della legge 287/1991 (Bar – Ristorante). Se così è per l’ampliamento dell’attività all’esterno occorre presentare SCIA Amministrativa al Comune e Registrazione Sanitaria all’ASL per il tramite del Comune.

  67. Buon giorno Dott. Giannetta
    nel mio paese con un gruppo di amici abbiamo ristrutturato a ns. spese l’oratorio messoci a disposizione dal parroco per avere un luogo dove far incontrare i parrocchiani e i ns. bambini (abbiamo anche realizzato sempre a ns. spese un parco giochi e un campetto da calcio).
    Il quesito è questo all’interno dei locali è possibile dare da bere a chi lo frequenta (gli anziani vengono a giocare a carte, i bambini a calciobalilla e ping pong sempre da noi comprati) chiedendo un’offerta per sostenere le spese di gestione? E’ altresì possibile organizzare qualche mangiata sempre con lo stesso scopo?
    La ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che mi vorrà gentilmente fornire.

    • Qualora si tratta di eventi privati ossia organizzati da un gruppo ristretto di soggetti non bisogna fare nulla (es. un gruppo di amici che invito a casa per mangiare e bere) la cosa cambia qualora si organizza un evento aperto al pubblico dove tutti possono accedere in questo caso occorre presentare la stessa documentazione della sagra.

  68. salve, faccio parte di una associazione non profit con partita iva,ogni anno organizziamo una sagra legata alla valorizzazione di una pietanza locale. desidero avere notizie più chiare sul norma fiscale eventuale emissione fatturo o scontrino ed altro.

    • Se trattasi di associazione no profit si presume che non ci sia guadagno per cui il bilancio è in pareggio se così non è siamo in presenza di un’associazione con scopo di lucro e quindi con precisi obblighi fiscali (scontrino, contabilità e quant’altro). Naturalmente per poter esprimere un parere più approfondito occorre verificare lo scopo associativo e le attività che si effettuano.
      Consiglio di rivolgersi comunque ad un commercialisti per evitare spiacevoli intoppi con la Guardi di Finanza.

  69. Gent.mo Dott. Giannetta, siamo un’associazione di promozione sociale neocostituita. L’anno prossimo vorremmo organizzare per un giorno dei punti ristoro lungo una pista ciclabile tra i boschi per promuovere l’utilizzo di questa via. Si pensava a 4 gazebo 2mtx3mt dove al loro interno servire bibite, piadine e cucinare al momento polenta. Secondo Lei si può configurare questa iniziativa come sagra e così facendo utilizzare questa normativa? Se si sarebbe così gentile da inviarmi la modulistica necessaria? Voglio specificare che nei gazebo non si farà uso ne di gas ne di corrente elettrica; la polenta nel caso verrebbe cucinata all’antica sul fuoco a legna all’esterno del gazebo. Grazie mille e complimenti per la sua gentilezza e preparazione

  70. Gentilissimo dot. Gianetta, ho letto l’articolo di Marco del 11/07/2012, e la richiesta del 17/07/2012 sempre di Marco che chiedeva per l’mposta SIAE per manifestazioni con musica e somministrazione di cibi e bevande, bisogna pagare la percentuale sull’incasso. La sua risposta” La percentuale sull’incasso è prevista solo quando vi è biglietto d’ingresso da pagare altrimenti se si svolge in luogo aperto al pubblico si pagano solo i diritti d’autore sui brani”. A me risulta che per manifestazioni dove si somministrano alimenti e bevande a pagamento,senza biglietto d’ingresso e aperta al pubblico,la SIAE richiede la percentuale sull’incasso almeno durante il periodo che si fa la musica, presentando alla SIAE il modulo fornito da loro,dove segnarvi gli incassi. Sarebbe una grossa conqista non dover corrispondere alla SIAE la percentuale sugli incassi effetuati. Grazie e mi scusi se mi sono permesso questa segnalazione.

  71. Buongiorno. Una domanda: in caso si organizzi una sagra o un’evento a livello cittadino previo pagamento di un ticket da 5 euro per la degustazione di prodotti alimentari è previsto il rilascio dello scontrino fiscale? Si precisa che il ricavato non andrebbe in benificienza ma bensì diviso tra gli organizzatori.
    Ringrazio chiunque mi dia una risposta ed l’eventuale normativa di riferimento.

  72. GENTILE SIGNOR GIANNETTA, NON SONO D’ACCORDO PER NIENTE SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLE SAGRE, CHE STANNO CREANDO NON POCHI PROBLEMI AI RISTORANTI,PIZZERIE,GASTONOMIE,MACCELLERIE,PUB, PESCHERIE, PANINOTECHE ECC. ECC. OLTRE AL DANNO CHE STANNO CREANDO ALLO STATO ITALIANO(GIà IN CRISI)SUL MANCATO GETTITO FISCALE PRODOTTO DA TALI SAGRE. MI LAMENTE PERCHè NEL MIO PAESE SONO STATE ORGANIZZATE SAGRE QUASI TUTTI I GIORNI TRA FINE LUGLIO E TUTTO AGOSTO, OLTRE AI PAESI VICINI. QUI SOTTO GLI HO COPIATO UNA LETTERA DOVE SPIEGO LE MIE RAGIONI INVIATA A TUTTE LE ASSOCIAZIONI LOCALI, LA STESSA VALE PER TUTTA L’ITALIA.

    Sono Tito Luciano Massessi titolare del ristorante S’allegusta e sa Cassola e vorrei porre alla vostra attenzione un
    problema che si verifica tutte le estati e che, con il passare degli anni, si sta sempre di più aggravando. Parlo delle
    cosiddette sagre gastronomiche. Noi aspettiamo luglio e agosto per lavorare più intensamente dal momento che in
    bassa stagione, non c’è grande afflusso e ci troviamo a dover competere con le varie associazioni, comitati e
    consorzio commerciale che si improvvisano cuochi, ristoratori senza aver alcun obbligo di mettersi in regola con una
    miriade di leggi, regolamenti a cui noi siamo sottoposti. Questa è concorrenza sleale.
    Organizzare una manifestazione, una festa non presuppone necessariamente una sagra gastronomica ma sembra
    che sia diventato l’unico modo per “battere cassa”.
    Non possiamo neanche parlare di sponsorizzazione di prodotti locali dal momento che le varie associazioni non
    producono ma si limitano a cucinare , compito che è proprio dei ristoratori.
    Le promozioni gastronomiche sarebbe opportuno organizzarle fuori dalla Sardegna nelle opposite fiere nazionali e
    internazionali; esse si possono fare anche in loco come avviene ad es. a Muravera per la sagra delle Cozze( di cui
    Muravera è produttore) che vengono proposte per l’occasione attraverso tutti i ristoratori in tutte le salse e a prezzo
    unico da menù turistico, così pure avviene ad Arzana per la sagra del porcino (natura permettendo).
    Ognuno dovrebbe mettere in atto le proprie competenze : organizzazione di mostre, esibizione dei vari gruppi folk,
    del coro polifonico, dei suonatori di launeddas ecc. ecc.
    Le pro loco in particolare dovrebbero stare vicino agli imprenditori che rischiano di tasca propria, e in particolare a
    quelli in difficoltà, e non contro, immaginate la frase contro loco anzichè pro loco.
    Non pensate che ci sono molti ragazzi i quali aspettano l’estate per guadagnare qualche soldo proprio lavorando nei
    vari ristoranti ?
    Il turista può e deve ricordare il paese per le sue bellezze naturali e per eventi culturali, artigianali e sportive del loco,non
    certo per un piatto di malloreddus o altre pietanze.
    Non si può passare da una sagra all’altra con tanta frequenza considerando anche la vicinanza dei paesi del Sarrabus
    facilmente raggiungibili dai turisti. Questo significa dare un duro colpo alla già fragile economia locale.
    Vorrei inoltre fare un’altra considerazione : dopo anni di dura polemica se le feste si dovessero tenere in paese o al
    mare, ho notato che l’unica manifestazione che ormai si tiene al mare è quella in pieno ferragosto. Come mai però
    anche qui, oltre alle bancarelle, paninoteche, sono presenti commercianti che hanno già la loro attività a Villaputzu?
    Forse che per le feste che si tengono in paese vanno quelli che svolgono la loro attività al mare? Non è anche questa
    concorrenza sleale?
    Non ho niente di personale contro nessuno di voi,anzi vi ammiro per la vostra volontà e organizzazione. Se poi in
    futuro si vuole parlare di cultura, feste,sport, immagine del territorio, mostre, rassegne, jazz, folk, depliantes, lotterie,
    caccia al tesoro, orientiring affianco al trekking, pesca miracolosa, saggi di allievi di scuola di musica e di ballo, Io
    Sono A Vostra Disposizione Per Fare La Mia Parte.
    Ringrazio Anticipatamente Per L’attenzione Che Vorrete Dedicarmi E Porgo cordiali Saluti
    Massessi Tito Luciano
    E-mail luciano.massessi@libero.it
    PEC: luciano.massessi@pec.it
    Cel:3394390472, tel e fax: 070/9977071

    • per quanto riguarga le sagre chiedo: è possibile che un privato, già titolare di paninoteca ambulante organizzi su terreno preivato sagra di cozze e specialità marinare a mesi alterni?

      • In teoria si, se naturalmente richiede ed ottiene i dovuti titoli abilitativi sanitari ed amministrativi. Naturalmente nel caso specifico credo che occorre verificare anche gli adempimenti fiscali trattandosi di attività imprenditoriale.

        • il problema è che questo signore organizza sagra di cozze e specialità marinare per giorni trenta e dopo un breve periodo di sosta continua per altri trenta giorni.
          La domanda è:
          qualunque privato, anche se iscritto al REC, può organizzare sagre,senza limitazioni temporali?;
          Vi sono delle fonti normative o il Comune deve emanare regolamento in merito?
          La ringrazio per il contributo reso.
          distinti saluti.
          F.to Sovr.te <martucci antonio

          • Dalla descrizione fatta non si tratta di sagre ma di un’attività imprenditoriale organizzata a scopo di lucro per cui il Comune potrebbe con un regolamento disciplinare il tutto. Il Comune dovrebbe verificare gli adempimenti fiscali da parte degli organizzatori.
            Nessuna fonte normativa impone al Comune un regolamento in tal senso ma è lo stesso Comune che deve garantire la legalità ed il rispetto delle leggi sul suo territorio.
            Purtroppo non vi è una norma che impone limiti temporali in teoria se le sagre organizzate fossero veramente a scopo benefico senza lucro, promuovendo le tipicità locali il problema non si pone. Viceversa anche l’effettuazione di una sola sagra con i presupposti dell’imprenditorialità e di evasione fiscale risulta illegale.
            Le normative igienico sanitarie e fiscali sono già sufficienti a porre dei paletti.

    • Gentilissimo sig. Tito Luciano Massessi,
      concordo pienamente con quanto evidenziato permettendomi di aggiungere che è sempre la patologia del sistema che genera problemi di natura fiscale e quindi di vera e propria concorrenza sleale.
      Il mio augurio è che associazioni di categoria e addetti al controllo siano più presenti su tali tematiche in modo da bacchettare i furbetti a scapito di chi in Italia paga le tasse.

  73. Gentile Sig. Giannetta,
    vorrei sapere se, nell’ambito di un’attività commerciale non alimentare, sia possibile dedicare stauno stabilmente uno spazio del locale a sala da the, che non verrebbe venduto ma solo offerto ai clienti.

    Grazie per l’attenzione
    Saluti

    Nicola

    • Il caso ritengo rientri nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande in quanto la differenza non è nel vendere ma nel preparare e allestire uno spazio per il consumo sul posto. L’operazione è fattibile ma necessita presentare una SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande oltre alla registrazione sanitaria ed il possesso dei requisiti professionali.

  74. BUONA SERA.SONO UN AMBULANTE DI PANINI,VORREI X CORTESIA SAPERE SE NELE FIERE E SAGRE PAESANE POSSO SOMMINISTRARE OLTRE A BEVANDE IN LATTINA, GLI SPRITZ?VIN BRULE’?COME I LONGE BAR,CI SONO LEGGI CHE ME LO VIETANO DI FARLO?GRAZIE.

    • La legge 7 luglio 2009, n. 88 con l’art. 23 che aggiunge l’art. 14 bis alla legge 30 marzo 2001, n. 125. Il predetto articolo, concernente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su aree
      pubbliche, stabilisce al comma 1 che “La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto,
      dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza
      prevista dall’articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
      Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”
      Stabilisce, altresì, al comma 2, che “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
      diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa
      pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche
      attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
      euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e
      delle attrezzature utilizzate”.

  75. Salve,

    faccio parte di un’associazione che ha la qualifica di ONLUS. A fine mese, nella sede dell’Associazione, organizziamo una manifestazione sull’integrazione degli immigrati. Durante la manifestazione saranno serviti cibi tipici delle nazioni di provenienza degli immigrati, preparati a casa. A chi partecipa sarà richiesto un contributo libero per le spese. Rientriamo nelle previsioni della nuova normativa? E’ necessario l’HACCP?

    Grazie.

  76. La manifestazione è sicuramente fattibile e per la stessa necessita l’HACCP. Occorre presentare scia amministrativa e registrazione sanitaria. Se invece si tratta di una festa privata quindi non aperta al pubblico allora la cosa cambia aspetto e non necessita nulla.

    • Ritengo di no in quanto si tratta di due tipologie di attività ben distinti: il circolo privato riservato solo ai soci e il calcio scommesse che credo non sia riservatosolo ai soci per cui le due attività cozzano.

  77. Buonasera, vorrei chiederLe delle informazioni.
    Stiamo organizzando una festa di paese il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza per opere in paese. Il mio problema è che siamo un gruppo di persone fisiche che organizza tale festa e non una società, associazione o ente, o altro.
    Recatami in Comune l’addetta SUAP mi ha detto che per la somministrazione di cibi e bevande devo effettuare una comunicazione telematica al SUAP e si è limitata a fornirmi l’indirizzo internet.
    Una volta collegata al sito, con non pochi problemi, ho tentato di compilare il modulo il quale mi richiede la compilazione di dati relativi alla “società” che non esiste!
    Per quanto riguarda i requisiti morali abbiamo comunque la disponibilità di un soggetto abilitato che quindi sarebbe il nostro “preposto” per tali requisiti.
    Il ricavato essendo tutto devoluto in beneficienza non entra a far parte del bilancio dell’attività del preposto.
    Come posso quindi risolvere questa situazione non esistendo una persona giuridica che organizza il tutto?
    Di conseguenza non disponiamo nemmeno di registratore fiscale perchè appunto non siamo in possesso di P.IVA e comunque devolviamo tutto in beneficienza.
    La ringrazio sin da ora del Suo prezioso aiuto.
    Saluti.

  78. Salve Dott. Giannetta,
    Sono il Presidente di una neo Associazione Sportiva Dilettantistica ed ho preso in affitto una sala da adibire a sede sociale ed ovviamente a luogo dove svolgere i corsi indicati nello statuto , ovvero Spinning ed aerobica.
    La mia domanda è la seguente:
    devo presentare la S.c.i.a. pur non essendo una palestra privata aperta al pubblico ( come indicato nella normativa di riferimento) ma la sede di un associazione dove si svolgono cmq i corsi?
    Preciso che all’interno non si somministrano bevande o alimenti e non si vende alcuna tipologia di merce.
    Insomma non vi è attività commerciale.
    Mi sono già recato presso tre diversi commercialisti, il Comune di residenza e l’ASL di riferimento, ma tutte queste figure hanno dato pareri discordanti e non esaustivi. I primi ribadiscono che non è attività commerciale e quindi non va presentata, i secondi richiedono giusto una comunicazione per notizia, l’ufficio dell’ASL è molto vago.
    Grazie per la disponibilità e la professionalità nelle risposte.
    Cordialmente
    Paolo

    • Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale. Con il contratto associativo (l’atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
      Nel caso di specie :
      • non vi è alcuna attività commerciale per cui tutta la normativa sulla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande non va applicata;
      • non vi alcuna attività di spettacolo o intrattenimento pubblico per cui tutta la normativa del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza non va applicata;
      • trattandosi quindi di attività riservata ai soli soci non vanno applicate le relative norme igienico sanitarie.
      Naturalmente in base alla normativa sulle costruzione deve trattarsi di locale munito del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del DPR 380/2001 e bisogna rispettare la normativa sui rumori che non devono oltrepassare le mura perimetrali del locale.
      Si precisa che la corte di cassazione con sentenza n. 3171 del 25/02/1989 ha precisato che la locuzione “sale da ballo” di cui all’art. 666 del c.p. non si identifica con quella di “scuole di danza”. La prima indica il locale ove si svolgono riunioni, per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo, persone del pubblico, la seconda indica il luogo ove allievi apprendono l’arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento. Nel secondo caso, pertanto, non è richiesta la licenza dell’autorità ai sensi dell’art. 666 c.p. e l’apertura della scuola senza licenza non è riconducibile, pertanto, a detta norma incriminatrice. Alla luce di questa sentenza la scuola di ballo non è assoggettabile a licenza quando si tratta veramente di una scuola di ballo e che quindi ha come finalità non il divertimento ma l’insegnamento del ballo.
      Se quindi l’attività di spinning ed aerobica non assume la caratteristica di trattenimento non sarà necessaria alcuna autorizzazione di polizia.
      Consiglio ad ogni buon fine di fare una semplice comunicazione al Comune informandolo dell’esistenza dell’Associazione e delle attività poste in essere al fine di mettere l’ente nelle condizioni di controllare al meglio il proprio territorio. Preciso comunque che i Commercialisti hanno assolutamente ragione nell’affermare che non vi è alcun obbligo giuridico circa tale comunicazione.

  79. gent.mo Dr. Giannetta
    sono il presidente di un associazione senza fini di lucro che vorrebbe organizzare una sagra con degustazione dei prodotti locali e omaggio degli stessi.
    Abbiamo richiesto un contributo per la realizzazione dell’evento presentando la nostra ipotesi progettuale ad un ente pubblico.
    Durante l’evento vorremo coinvolgere delle associazioni culturi e sportive del territorio il cui contributo non è economico, infatti abbiamo chiesto loro di partecipare organizzando quanto rientra tra i loro scopi( es. musica dal vivo,sfilata di auto storiche ecc)
    Come possiamo procedere, in caso di approvazione del progetto? quali autorizzazioni richiedere per operare nella massima legalità e trasparenza? per le autorizzazioni è preferibile che ogni associazione richieda la propria o deve farsene carico quella da me rappresentata? Potrei avere la modulistica?
    la ringrazio per la disponibilità.
    Luigi

    • Si tratta di un evento perfettamente fattibile. Credo che la migliore cosa sia quella di ricondurre ad unitarietà l’evento nel senso di richiedere un solo titolo abilitativo per la somministrazione e l’intrattenimento e/o spettacolo pubblico. Sulla mail inoltro la modulistica.

  80. Salve, vorrei chiedere un’informazione per quanto riguarda una sagra paesana.. ogni anno abbiamo aperto il punto ristoro con i nostri prodotti tipici, pagando la tassa al comune per il suolo e pubblico e rilasciandoci così l’autorizzazione per poter operare. Quest’anno si sparge voce che ci saranno dei controlli a livello fiscale, per un’apertura temporanea (4giorni)cosa è necessario per essere in regola con la finanza? attendo al più presto una risposta..grazie in anticipo..
    Saluti

    • Nel quesito non si evidenzia chiaramente la posizione del soggetto organizzatore per cui preciso che :
      – Se trattasi di attività imprenditoriale svolta professionalmente occorre procedere con scontrini fiscali;
      – Se trattasi di associazioni senza scopo di lucro occorre procedere con la contabilità della stessa.
      Od ogni modo occorre porsi la domanda che fine fanno gli introiti? Se gli stessi vengono spesi evadendo il fisco sussiste qualche problema.

  81. Buongiorno dr. Giannetta,
    ho apprezzato molto la Sua professionalità ed il Suo bagaglio di conoscenza e ne approfitto per formularLe un quesito particolare.
    Una associazione di paese che organizza una festa con ristoro serale ed impiega dei minori (anche non soci) consenzienti in qualità di camerieri (non retribuiti) come deve comportarsi sotto l’ aspetto giuridico ?
    Deve richiedere ai genitori una dichiarazione liberatoria affinchè i figli possano operare in tal senso ?
    Quali sono le responsabilità e di chi nel caso si verifichino infortuni di vario genere sia al minore stesso che ad eventuali partecipanti (p. es. rovesciare un piatto caldo addosso ad un cliente con danni sia agli oggetti che alla persona stessa)?
    Ci sono anche obblighi assicurativi ?
    Confido in una Sua risposta e La ringrazio anticipatamente.

    • Si tratta di un quesito molto interessante che apre un altro aspetto interessante nell’organizzazione degli eventi ed in particolare quello relativo alla stipula di polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi ed a copertura di eventuali infortuni.
      Si precisa :
      – Per l’impiego dei minori è senza ombra di dubbio opportuno e necessario acquisire il consenso dei genitori all’espletamento di un’attività del tutto gratuita
      – Per le responsabilità e gli infortuni salvo la stipula di una polizza risponde l’organizzatore dell’evento
      Nel caso in questione trattandosi di attività gratuita senza scopo di lucro non sussistono obblighi assicurativi dal punto di vista lavorativo.
      Naturalmente tutto è bene quello che finisce bene salvo caso contrario dove bisogna andare ad additare ed addossare le responsabilità civili e penali agli organizzatori.

  82. Buongiorno dr.Giannetta,

    vorrei sapere cosa bisogna fare per poter vendere a sagra e fiere biscotti e torte di produzione familiare.
    Se servono delle licenze o basta avere l’autorizzazione da parte del comune.
    La ringrazio in anticipo per la disponibilità.
    Saluti

    • Si tratta di un’attività di vendita soggetta al Decreto Legislativo 114/98 che per meglio dire deve rispettare le norme igienico sanitarie e acquisire il titolo abilitativo per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. Consiglio di rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Occorre naturalmnete possedere i requiisti morali e professionali oltre al corso di alimentarista.
      Vedo molto difficile la possibilità di vendita a scopo professionale di prodotti di produzione familiare salvo acquisire la Registrazione sanitaria per i locali di produzione degli alimenti.

  83. Buongiorno dr.Giannetta,ho una attività ambulante itinerante iscritta alla camera di commercio, vendo zucchero filato e cioccolata calda prodotti con attrezzature alimentate con generatore a gas con carretto trainato a mano non motorizzato.
    Vorrei sapere se ho l’obbligo di HACCP, e scontrino fiscale con libro dei corrispettivi.
    La ringrazio in anticipo per la disponibilità.
    Saluti

  84. Buongiorno Dott.Giannetta Io e mia moglie vorremmo partecipare ad un mercatino di natale con la vendita di patatine fritte. Siamo in possesso dei requisiti previsti e del libretto sanitario. Unica cosa , non abbiamo partita IVA. Essendo una occupazione occasionale ho letto che se non si superano 5000 euro l’anno si può dichiarare nel mod.730 la somma incassata. ( D.M 21/12/1992 Esonero dell’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti G.U. 22/12/1992, n.300 art.1 )
    E’ vero questo? E se si, quali altri permessi ci servono? Oltre all’autorizzazione dell’ULSS ( SIAN ) . Il tutto sara’ allestito in un gazebo.
    La ringrazio per le sue risposte. Stefano

    • Un’attività è considerata abituale quando viene svolta regolarmente, in via continuativa ed in modo organizzato. I redditi conseguiti dall’attività occasionale di vendita di patatine vanno dichiarati come redditi diversi poiché non possono essere configurati né come redditi d’impresa né come redditi di lavoro autonomo.
      Quindi, se l’attività è saltuaria, non vi è alcun obbligo di apertura di partita IVA. L’unico obbligo è quello di dichiarare tutti i redditi nell’apposito modello 730. La legge delega n. 30/2003 (meglio nota come legge Biagi) stabilisce dei limiti perché l’attività sia da considerare occasionale e cioè:
       Prestazione di durata inferiore a 30 giorni
       Importo annuo massimo di 5.000 euro
      Pertanto se vengono rispettati i detti limiti è possibile esercitare l’attività munendosi della registrazione sanitaria e del titolo abilitativo rilasciato dal Comune per la vendita e l’occupazione del suolo pubblico.
      Ad ogni buon fine segnalo che con l’entrata in vigore del Federalismo Municipale Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in data 27.02.2012 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento protocollo n. 24114/E con cui vengono forniti alcuni particolari tecnici riguardanti l’attività di controllo ed accertamento effettuata dai comuni in particolare le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
      • pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;
      • nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco;
      • sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
      • pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

      • Molto gentile per la risposta dott. Giannetta.
        E per quanto riguarda la S.C.I.A. devo fare qualche cosa?
        Mi scuso ma non ho ancora capito se tocca anche me!
        Grazie
        Stefano

  85. Salve, il capoluogo di regione dove abito ha indetto il solito bando di richiesta per una ventina di casette-addobbate (tutto fornito, anche bagni chimici), il bando non specifica quasi nulla, solo che è già pagata la SIAE, corrente e acqua e sorveglianza notturna. In genere ci vanno personaggi a vendere ombrelli e formaggi.. Quest’anno vorremmo prenderne una noi come gruppo universitario (nessuno ha partita iva nessuno ha mai toccato un registratore di cassa) e vorremmo vendere brulè e affettati presi in Coop e da produttori locali per far cassa per il nuovo anno accademico. Ci hanno risposto che accetterebbero la nostra proposta ma che loro non forniscono assistenza fiscale ne’ tecnica. Quindi noi cosa dovremmo fare? Emettere scontrini? segnare tutto su un quaderno e poi andare in camera di commercio, far la fila e pagare l’iva? Non abbiamo idea di come funzioni e non possiamo permetterci un commercialista o avvocato. Siamo tutti studenti, ste cose in genere le facciamo E BASTA in piazza (siamo una delle tante confraternite universitarie) e nessuno ci rompe mai le scatole e chiudono in genere un occhio. Ma se ci mandano la finanza in baracchetta non vorremmo essere nell’illecito. Anche perchè nessuno di noi puo’ permettersi di pagare una multa. Le normative che lei ha descritto ci consentirebbero qualche tipo di agevolazione? Che tipo di documentazione ulteriore potrebbe servirci (autorizzazioni per cibo e alcolici..)? e per quel che riguarda gli scontrini? Noi ovviamente non siamo nè un negozio nè un’associazione a scopo di lucro. Grazie per ogni delucidazione 🙂 saluti

    • Per la vendita dei prodotti alimentari occorre presentare la SCIA al Comune, il Modulo per la Registrazione Sanitaria all’ASL, attivare l’HACCP e munirsi di corso di alimentarista.
      In merito all’aspetto fiscale non credo che la descrizione dell’attività possa rientrare tra quelle esenti dall’emissione degli scontrini fiscali.
      Consiglio di chiedere alla Guardia di Finanza competente per territorio.
      Un commercialista per l’avvio delle pratiche tra cui la scia al comune attraverso il SUAP è indispensabile.

  86. Buonasera,
    per conto della parrocchia mi occupo di varie problematiche – legate alla sicurezza. Nei locali dell’oratorio è stato ricavato uno spazio adibito a cucina ed per alimentare i “fuochi” si utilizza gas contenuto in una bombola.
    Alle “cene” che vengono organizzate al fine di raccogliere fondi per le attività dell’oratorio partecipano mediamente una ottantina di persone.
    Fatte questa premessa vorrei sapere:
    . dimensioni minime del locale cucina (altezza,larghezza,profondità) al fine di ottemperare le norme di sicurezza
    . altre norme da ottemperare – sempre al fine della sicurezza –
    . norme da ottemperare al fine della sicurezza “alimentare”
    . se dette cene possono essere organizzate senza dare comunicazione ad alcuno o in caso contrario chi si deve avvisare (modi e tempistica)

  87. Buon giorno
    Egregio Dottore, sono oltre 40 anni che organizzo una sagra, e ogni anno faccio le dovute richieste di autorizzazione, e puntualmente ogni anno ci sono delle novità, sarebbe così gentile da inviarmi tutta la modulistica prevista per non avere problemi fino all’ultimo giorno dall’evento? La ringrazio anticipatamente.

  88. Premesso che la linea di confine tra un’attività privata libera e un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che necessita di tutte le scia del caso sta appunto nel carattere pubblico dell’evento e nella configurazione dello stesso quale intrattenimento o spettacolo pubblico.
    Quindi in caso di somministrazione al pubblico occorre presentare:
     Registrazione sanitaria per i locali cucina e somministrazione degli alimenti (per le caratteristiche dei locali occorre far capo all’ASL e ai Regolamenti Comunali ma comunque non ci sono grosse difficoltà di superficie)
     HACCP e tracciabilità dei prodotti acquistati e somministrati
     SCIA Amministrativa al Comune per la somministrazione degli alimenti e bevande
     Assicurazione per responsabilità civile
    In merito al rispetto delle norme di sicurezza da quanto mi è dato intuire si tratta non di un’attività sporadica con il carattere della occasionalità ma di un’attività sistematica che si configura sempre più come una vera e propria attività imprenditoriale e quindi necessita assolvere agli obblighi fiscali : partita iva, scontrini, ecc..

  89. Gentile Dott. Giannetta,
    vorrei avviare un’attività come paninoteca ambulante (classico furgone itinerante). Sono già in possesso dell’HACCP e dell’attestato (ex REC) per la somministrazione di alimenti e bevande.
    Da un mese circa mi sto “scontrando” con la ricerca di normative CERTE che riguardino le specifiche tecniche dei materiali da ultilizzare all’interno della zona di lavoro (piani di lavoro, attrezzature elettriche e/o gas, impianto elettrico a norma, etc).

    Ho notato che in merito all’argomento c’è moltissima confusione ed io, invece avrei bisogno di MOLTA chiarezza dal momento che devo comprare un furgone che poi dovrà passare il collaudo all’ASL e non voglio correre il rischio di NON poter lavorare per via di qualche cavillo e/o norma che salta fuori all’ultimo minuto.

    Sarebbe così gentile da illuminarmi in merito con una documentazione aggiornata a mezzo email oppure un link ad un sito attendibile che abbia una sorta di scheda di tutto quello che va fatto al fine di rendere il furgone a norma ed in regola?

    La ringrazio fin da adesso per tutto quello che vorrà fare.
    Cordiali Saluti.

    Roberto.

    • Per avere tali elementi con precisione consiglio di rivolgersi all’Asl territorialmente competente per il suo Comune in quanto è essa che dovrà verificare le condizioni igienico sanitarie del veicolo.

      Ad ogni buon fine i requisiti sono quelli sanciti dal Ministero della Salute con ORDINANZA 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002. Tale atto è reperibile sul web.

  90. Preg.mo dr. Giannetta,

    faccio parte di un’associazione culturale che collabora con altre associazioni, sempre no profit, di cui una iscritta nel registro regionale (Lazio) come A.P.S. (associazione di promozione sociale).
    Sulla scorta di quanto da Lei scritto, e mi complimento per la Sua chiarezza, avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito all’organizzazione di un evento socio-culturale che stiamo preparando per far rivivere alcune tradizioni ormai desuete, che, comunque, fanno parte del patrimonio storico del paese.
    Ai sensi del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in Legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35, art. 41, sono state semplificate le procedure per la somministrazione di bevande e alimenti.
    Nell’ambito di questa nostra manifestazione (la prima e l’unica dell’anno, quindi occasionale), avremmo intenzione di distrubuire delle castagne arrosto “che fanno tanto Natale” e un bicchiere di vino (in coppa di plastica): l’evento è in programma la settimana precedente al Santo Natale.
    Ciò premesso, avrei 2 domande:
    la prima attiene alla modulistica da presentare che, se mi pare di aver capito bene è la seguente: 1) SCIA per la somministrazione temporanea degli alimenti; 2) DIA sanitaria all’ASL competente per territorio; 3) Richiesta occupazione suolo pubblico; 4) comunicazione alla Questura di manifestazione pubblica.
    La seconda domanda riguarda il fatto che, per ogni “porzione” di caldarroste, avremmo previsto una piccola quota da destinare al finanziamento delle ulteriori attività e/o rimborsi spese per l’organizzazione dell’evento.
    Avremmo pensato di stampare dei ticket con i quali, recandosi presso le postazioni adibite alla cottura delle castagne e alla distribuzione del bicchiere di vino, venga fornita la porzione e la coppa.
    Ai sensi del TUIR vigente, art. 143, sembrerebbe che sia tutto fuori campo IVA, poichè l’attività di somministrazione è svolta durante una manifestazione di interesse storico, artistico e culturale legata agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.
    Il costo del ticket dovrebbe aggirarsi sui 3 euro.
    Ci sono degli obblighi da rispettare? Purtroppo non ho trovato in Comune la modulistica aggiornata.
    La ringrazio infinitamente, sperando che possa esserci d’aiuto per tempo.

    Paolo

  91. In merito alla prima domanda confermo che tale è la modulistica da produrre fatto salvo eventuali altre integrazione che il SUAP e l’ASL potranno chiedere al fine di istruire la pratica. In caso di presenza di eventi musicali occorre richiedere la licenza ex art. 68/69 TULPS con il pagamento della SIAE.
    Per il secondo quesito condivido la procedura adottata con il consiglio di tenere agli atti un bilancio delle entrate e delle uscite ai fini contabili.

  92. Gentile Dott. Giannetta
    intanto la ringrazio per risposta alla mia precedente mail; con la presente Le chiedo la seguente delucidazione:
    come le avevo scritto con un gruppo di genitori abbiamo sistemato e gestiamo l’oratorio del mio paese (conta circa 180 abitanti, ha un piccolo negozio di alimentari e un ristorante che però al sabato sera e alla domenica pomeriggio quando noi apriamo i locali, restano chiusi).
    L’oratorio resta quindi l’unico luogo di incontro e svago per i nostri bambini e gli anziani che vengono a giocare a carte e chiacchierare. Abbiamo allestimento un piccolo “mobile bar” con lattine, dolciumi per le merende dei nostri bimbi, bottiglie di vino. Le chiedevo se fosse possibile tenere un cestino con scritto “OFFERTA € 1,00 PER OPERE PARROCCHIALE” per le consumazioni, come per esempio si trovano all’interno delle chiese per le candele votive, dove viene indicato “OFFERTA” e c’è una cifra prestabilita. Tutte le offerte raccolte sono esclusivamente usate per l’acquisto di bevande di cui sopra, il pagamento delle bollette dell’oratorio e la gestione dello stesso. La ringrazio per la Sua cortese attenzione e Le porgo cordiali saluti.

  93. Gent.le Dott. Giannetta, come Consorzio dovrei partecipare ad alcune fiere, mercatini e giornate enogastronomiche e proporre, a scopo informativo e di promozione, degustazioni completamente gratuite di prodotti quali formaggi, creme di verdure e confetture spalmate su pane, vino, olio, aceto, ecc. Le degustazioni verranno proposte da hostes e da alcuni consorziati o loro dipendenti.
    Gli addetti alla degustazione devono aver frequentato qualche corso?
    Quali autorizzazioni devo richiedere? oppure, visto che la degustazione è completamente gratutita non devo sottostare a nessuna normativa?
    La ringrazio per la sua disponibilità e cordialmente saluto

    • Da quanto mi è dato intuire si tratta di un’attività di promozione dei prodotti dei vari consorziati per cui si offre al cittadino potenziale cliente l’opportunità di degustarli mentre per un’eventuale acquisto dovrà rivolgersi presso la sede aziendale o del consorzio.
      Premesso che non essendoci attività di vendita le iniziative a farsi non devono sottostare alla normativa del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande dal punto di vista dei titoli abilitativi, ergo non occorre alcuna SCIA Amministrativa.
      Trattandosi però di manipolazione di prodotti alimentari ritengo che vadano osservate le norme igienico sanitarie : Registrazione Sanitaria presso l’ASL, corso di alimentarista per coloro che entrano in contatto con gli alimenti, HACCP, etichettatura ed ingredienti.

    • La ringrazio per la sollecita risposta.
      Non capisco una cosa però Lei mi scrive che la cosa è fattibile ma che non si tratta di semplici offerte, dobbiamo quindi chiedere delle licenze?
      C’è differenza se lasciamo offerta libera o se indichiamo noi una cifra prestabilita?
      Grazie ancora per la Sua disponibilità e per l’utilissimo servizio che presta.

  94. Gentilissimo mi scuso per l’equivoco il “non” è stato inserito erroneamente.
    L’iniziativa è pienamnete legittima, non occorre nessuna licenza ed è indifferente indicare un’offerta a piacere o un’offerta fissa.

  95. Buongiorno Dott. Giannetta volevo dei chiarimenti e credo che lei sia la persona piu competente del settore.
    nel mio paese sto organizzando una sorta di fiera di natale, dove il comune ci ha ceduto suolo pubblico stand e illuminazione gratis. agli artisti di strada e associazioni devo pensarci io.
    La domanda e’ questa pu0′ una casalinga esporre i suioi dolci e venderli senza avere partita iva? necessita una autorizzazione particolare x la vendita di vino nostrano?
    Quale requisiti necesittano, a chi rivolgermi?
    grazie attendo

    • La vendita diretta di una casalinga dei propri prodotti senza iscrizione alla Camera di Commercio, Partita IVA, Registratore Fiscale, SCIA Amministrativa per la vendita in forma itinerante, Registrazione Sanitaria, Corso di Alimentarista, HACCP non è possibile.
      E’ invece possibile effettuare tale vendita nell’ambito di una manifestazione che vede l’organizzatore richiedere al Comune un titolo abilitativo ai sensi dell’art. 69 e 86 TULPS che riguardi quindi sia gli spettacoli sulle aree pubbliche che la vendita e la somministrazione degli alimenti e delle bevande. Il Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5 – Convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (SEMPLIFICA ITALIA) all’art. Art. 41 – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande dispone che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
      Si evidenzia poi che già per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è richiesto il possesso del corso di alimentarista (ex libretto di idoneità sanitaria) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (art. 92 comma 14 legge 388 del 23/12/2000).
      Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” : Art. 92 : 14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
      Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi e manifestazioni, quali quelle commerciali in forma ambulante, non godono di alcuna agevolazione.

  96. Buongiorno dott. Giannetta,
    mi si presenta il seguente caso: alcuni ragazzi universitari avrebbero la possibilità di gestire la vendita di bibite e altri prodotti (i costi di acquisto della merce sarebbe a carico loro) per i giorni di durata di una manifestazione di calcio per pulcini (2-3 giorni) che è stata organizzata nel palazzetto messo a disposizione dal comune.
    Possono rientrare nell’attività di somministrazione temporanea o eventualmente rientrerebbero nell’art.67 lettera i) attività commerciale occasionale?
    La ringrazio.

  97. gentile Dott. Giannetta volevo chiederle delucidazioni riguardo ad un evento culturale.
    L’intenzione è quella di utilizzare un locale privato per organizzare un evento culturale della durata di 3 giorni con attività artistiche e musicali. L’iniziativa prevede la vendita o somministrazione di bevande al fine di devolvere una parte del ricavato agli artisti che si esibiranno e l’altra parte in beneficenza, ad associazioni umanitarie che presenzieranno all’evento. Affinché il tutto avvenga in maniera conforme a quanto previsto dalla legge, quali sono i prerequisiti e le procedure che dobbiamo conoscere e rispettare per avere i permessi finalizzati alla realizzazione dell’evento?
    Se in caso non fosse possibile un permesso di vendita o somministrazione possiamo chiedere un’offerta di partecipazione?

    • Per l’evento occorre presentare una SCIA Amministrativa al Comune per la vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari e richiedere una licenza ex art. 69 TULPS per eventuali spettacoli musicali previo accertamento dei requisiti del locale ai sensi dell’art. 80 TULPS, presentare la Registrazione Sanitaria all’ASL competente per il tramite del Comune.
      Se l’evento è organizzato senza scopo di lucro per fini di beneficenza il problema fiscale non si pone in caso contrario siamo in presenza di evasione fiscale.
      E’ possibile chiedere un’offerta per la copertura dei costi sostenuti e per beneficenza.

  98. SPett.Le Dott Gianetta:

    Siamo una associazione nuova indirizzata alle famiglie che ancora non e stata registrata, pur che e nata da poco, senza scopo di lucro e benefica nei riguardi degli associati e non solo, pratticamente noi stiamo realizzando un primo evento, un festival in una struttura privata, dove consegneremmo dei regali ai bambini e alle famiglie che asistiranno,questo evento lo stiamo realizzando con il apoggio e contributo di persone che ci stanno aiutanto e anche con degli sponsors che ci stanno collaborando economicamente, visto che bisogna investire qualcosa per riuscirci e portare avanti la iniziativa,oltre tutto questo per poter legalizzare la ass. noi abbiamo pensato di alestire uno stand di gastronomia dove vorremmo vendere dei piatti e cosi ricavare qualcosa per potere realizzare questo nostro scopo e mettere cosi la ass. in regola come menzionato nelle rigue sopra.

    quindi noi vorremo che tipi di permessi abbiamo bisogno e se possiamo alestire questo stand al interno di questa estruttura privata senza nessun problemma visto che ancora non siamo iscriti e privi di c.f. inoltre vorrevemo sapere gentilmente se siamo noi, nel caso tutto sia positivo, quelli che si devono occupare dei permessi determinati ho lo devono fare i proprietari della location o sede, anche per che loro utilizzano questa estruttura per realizzare diversi tipi di eventi privati, feste, discoteca, concerti, ecc.

    Il nostro evento, oltre a essere benefico e pure culturale, senza scopo di lucro ripetto, ma purtroppo abbiamo bisogno di liquidi per poterlo mettere in regola, ma comunque vorrei comunicarla che ci stiamo appoggiando ad un altra associazione che ha tutte le carte in regola e che pratticamente e con noi nella organizzazione del evento come partner e io personalmente come loro associata,con la quale pensiamo realizzare altri eventi di beneficenza in futuro.

    Quindi vorrei sapere pure se per caso dovremmo chiedere qualche permesso o realizzare qualche comunicazione alle autorità competenti possiamo farlo entrambi o no, ho forse non e neccessario, e possiamo realizzarlo soltanto noi o l altra associazione.

    La ringrazio per la sua gentilezza,
    Saluti.

    • Se trattasi di un evento organizzato in forma privata tra gli associati non occorre nessun permesso in caso contrario SCIA amministrativa al Comune, registrazione sanitaria, pagamento siae, agibilità dei locali, licenza ex art. 69 TULPS.
      L’evento può essere organizzato tranquillamente dalla vostra associazione.

  99. Egr. Dott. Giannetta, vorrei approfittare della sua gentile disponibilità per chiederle se e come sia possibile vendere con il solo scopo di raccolta fondi per la prevenzione, cura e ricerca del Sarcoma di Ewing, dolci fatti in casa(biscotti, crostate, torte etc)presso stand in occasione di pubbliche manifestazioni. Grazie

    • Nel caso specifico più che parlare di vendita direi di parlare di una raccolta di offerte per la cura ela ricerca del Sarcoma di Ewing. Voler offrire prodotti alimentari fatti in casa comporta il problema dei requisiti igienico sanitari per cui consiglio di non puntare su tali prodotti. Nel caso in cui si voglia procedere con i prodotti alimentari procedere con la presentazione della Registrazione Sanitaria all’Asl da presentare al Comune in cui effettuare la vendita. Sempre al Comune occorre presentare una comunicazione in cui si chiede l’occupazione del suolo pubblico per la vendita di tali prodotti al fine di raccolta fondi.

  100. Spett.le Dott. Giannetta,

    innanzitutto i miei complimenti per l’esaustività e disponibilità con la quale tratta tutti i quesiti che le vengono sottoposti.

    Sono il presidente di una proloco neocostituita, quindi con poco esperienza. Il nostro comune, con la nostra partecipazione e quella di altre associazioni, organizza nel centro storico una festa dedicata alla cioccolata e ai suoi abbinamneti. Partecipano diversi stand di aziende del territorio. Vorremmo anche noi partecipare direttamente , al fine di finanziare le nostre attività, con uno stand (un semplice gazebo) di degustazione, ad offerta, di grappe (prodotti forniti da uno sponsor). Le pongo le seguenti domande:
    1) che tipo di autorizzazione è necessaria (mi sembra di capire che serve una SCIA amministrativa, non mi è chiaro se serve anche quella sanitaria)

    2)Ci sono grappe classificate come superalcolici (gradazione >21 se non sbaglio). Si possonmo somministrare anche queste? o si possono solo distribuire in bottiglie intere (nel qual caso serve un’autorizzazione diversa?)

    la ringrazio in anticipo per il suo aiuto
    cordiali saluti

    • Per la somministrazione degli alcolici necessita l’autorizzazione prevista dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 ex art. 86 del TULPS. L’art. 87 del T.U.L.P.S. vieta la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz’altro vieta la forma itinerante.
      L’art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, “in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol”, ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, per stabilire che:
      1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma, del TULPS;
      2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
      Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
      Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.
      Dovendo tuttavia dare un significato alla norma, essa va interpretata nel senso che è consentita la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertienti agli esercizi elencati all’art. 86 TULPS, cioè “trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche”.
      Tra gli “altri esercizi” vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto una autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici.

      • Salve, vorrei gentilmente chiedere un informazione riguardo a sagre paesane, il comune in cui lavoro deve organizzare una sagra paesana: con delibera della giunta si è stabilito di affidare alla proloco la gestione finanziaria ed organizzativa dell’evento. il comune in questo caso risulta il promotore della sagra.
        vorrei sapere quali sono gli adempimenti che il comune deve osservare in riferimento agli atti da predisporre? premetto la sagra è del pane, il pane verrà preparato e cucinato nelle case private il giorno prima e il giorno della manifestazione verranno cucinate altri alimenti tipo fritture non di origine animale.
        per la cucina dovranno essere utilizzate all’aperto bombole per il gas. inoltre la proloco dovrà somministrare anche bevande il cui ricavato sarà poi utilizzato per altre manifestazioni.
        ringrazio in anticipo

  101. Salve, vorrei gentilmente chiedere un informazione riguardo a sagre paesane, il comune in cui lavoro deve organizzare una sagra paesana: con delibera della giunta si è stabilito di affidare alla proloco la gestione finanziaria ed organizzativa dell’evento. il comune in questo caso risulta il promotore della sagra.
    vorrei sapere quali sono gli adempimenti che il comune deve osservare in riferimento agli atti da predisporre? premetto la sagra è del pane, il pane verrà preparato e cucinato nelle case private il giorno prima e il giorno della manifestazione verranno cucinate altri alimenti tipo fritture non di origine animale.
    per la cucina dovranno essere utilizzate all’aperto bombole per il gas. inoltre la proloco dovrà somministrare anche bevande il cui ricavato sarà poi utilizzato per altre manifestazioni.
    vi ringrazio

  102. Che la sagra sia organizzata dal Comune o da altri soggetti nulla cambia in merito ai titoli abilitativi. Nel caso di specie occorre effettuare la Registrazione Sanitaria all’ASL per la preparazione e somministrazione degli alimenti, presentare la SCIA amministrativa per la somministrazione e ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 68 TULPS in caso di pubblico intrattenimento, pagamento diritti SIAE. In merito al ricavato se sussistono i presupposti di esonero ai sensi della normativa vigente occorre comunque effettuare una contabilità interna all’Associazione.

  103. Buongiorno
    Sono membro del comitato organizzativo della festa patronale, che prevede la somministrazione di pasti per 4 giorni.
    Disponiamo da anni di una struttura metallica prefabbricata (stand) di circa 30×10 metri con copertura in lamiera, sotto la quale vorremmo posizionare i tavoli per gli avventori (la cucina non è posizionata sotto tale struttura)
    Essendo una struttura “datata” non disponiamo di alcun tipo di documentazione tipo planimetrie o progetti.
    Potrebbe gentilmente suggerirci come fare per regolarizzare la situazione?
    Grazie

  104. faccio parte di un comitato con codice fiscale,una volta l’anno organizziamo una festa dove,
    somministriamo alimenti e bevande.
    Il ricavato e usato per scopi di pubblica utilita,
    tutto rendicontato,entrate,uscite.
    facciamo.
    preavviso questura almeno 3 gg prima
    SCIA a comune per somministrazione
    compiliamo modulo registrazione sanitaria
    paghiamo asl e suolo pubblico a tariffe.
    stante queste procedure in quali casi leggittimi il comune può negare permessi?
    oltre alla gradita risposta può girarci mail per documenti ufficiali? GRAZIE

    • Il diniego del Comune deve concretizzarsi in un atto amministrativo che soggiace alla legge 241/90 che prevede che ogni atto deve essere adeguatamente motivato. In base alla motivazione si potrà poi decidere se investire del caso la Prefettura o latri organi del nostro ordinamento.

  105. Salve dott. Giannetta.
    Le volevo chiedere dei chiarimenti su una situazione un po particolare, della quale non ho trovato finora nessun riscontro nei in rete ne negli enti preposti.

    Sono il vice-presidente di un gruppo di rievocazione storica registrato presso l’agenzia delle entrate come associazione culturale. Nel nostro studiare e rievocare il medioevo, vorremmo far conoscere al pubblico delle nostre rievocazioni, i sapori di alcune bevande medievali che pochi conoscono. Sono vini speziati o prodotti di mieli fermentati quindi hanno un piccolo contenuto alcolico.
    Quello che noi vorremmo capire però, è quali autorizzazioni ci servano e cosa dobbiamo fare per poter distribuire queste bevande da noi prodotte durante le feste medievali, che in quanto tali non vengono mai svolte nello stesso comune. Noi pensiamo di offrire un assaggio o una bottiglia in cambio di una offerta all’associazione, che servirà per ripagare le materie prime utilizzate principalamente e per la crescita del’associazione stessa.
    Abbiamo chiesto a vari commercialisti e anche al nostro comune di residenza, ma non ci hanno fornito informazioni valide per metterci in regola con questo aspetto. Chiedo quindi a lei di illustrarci se le è possibile, se ci sia la reale possibilità di portare avanti questa nostra ideam, quale sia l’iter da seguire e i vari documenti necessari al fine di non infrangere nessuna norma.

    La ringrazio per il suo tempo!

  106. La manifestazione della rievocazione storica necessita della licenza ex art. 68 TULPS rilasciata dal comune in cui viene effettuato lo spettacolo. Considerato che in tale contesto vengono somministrati anche prodotti alimentari come i vini speziali allora occorre presentare al comun per il successivo inoltro all’ASL competente per territorio il modulo di registrazione sanitaria. Tale modulo deve essere accompagnato da una dichiarazione in cui si illustra dove e come vengono preparati i prodotti alimentari tra cui anche il vino speziale. Se il vino viene preparato in un locale attrezzato allora occorre munire tale locale di registrazione sanitaria se invece viene preparato in casa allora bisogna autocertificare la procedura di preparazione. Alcune ASL sollevano obiezioni alla somministrazione di prodotti alimentari fatti in casa ma l’intesa Stato Regioni prevede tale possibilità.
    In merito all’aspetto fiscale trattandosi di offerte non ci sono problemi

  107. Provo a riproporle il quesito già presenteto al quale, evidentemente per qualche disguido, non ha risposto.
    Grazie ancora.

    Buongiorno
    Sono membro del comitato organizzativo della festa patronale, che prevede la somministrazione di pasti per 4 giorni.
    Disponiamo da anni di una struttura metallica prefabbricata (stand) di circa 30×10 metri con copertura in lamiera, sotto la quale vorremmo posizionare i tavoli per gli avventori (la cucina non è posizionata sotto tale struttura)
    Essendo una struttura “datata” non disponiamo di alcun tipo di documentazione tipo planimetrie o progetti.
    Potrebbe gentilmente suggerirci come fare per regolarizzare la situazione?
    Grazie

    • Fare una perizia tecnica a firma di un tecnico iscritto agli albi professionali (geometra, ingegnere, architetto) nella quale descrivere la struttura nelle sue parti strutturali, effettuare una verifica della sicurezza per quanto riguarda gli impianti (elettrico, idrico) e chiedere al Comune la licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS previa verifica da parte della Commissione Provinciale sui Pubblici Spettacoli. Commissione quest’ultima che ha sede presso la locale Prefettura e alla quale occorre far riferimento per la ulteriore documentazione da produrre. Avuta la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS occorre presentare al Comune la SCIA per la licenza ex art. 68 TULPS.

  108. Salve, volevo chiederle un’informazione in riguardo a questo quesito:ho comprato con atto notarile un camioncino per vendita panini sono un ambulante itinerante ;al vecchio proprietario l’autorizzazione gli era stata rilasciata dal veterinario hai suoi tempi fece il sopralluogo nel camioncino,io non ho fatto nessuna modifica quindi il mio tecnico ha presentato al comune domanda di SUBENTRO all’autorizzazione che già esisteva.La mia domanda è perchè il comune richiede l’autorizzazione via telematica all’igiene pubblica invece di chiederla al veterinario visto che hai suoi tempi era stata rilasciata da lui e in ogni caso deve essere rifatto il sopraluogo e l’autorizzazione deve essere congiunta con l’igiene pubblica?Se tra qualche mese dopo l’autorizzazione dovessi fare qualche modifica di chi è la competenza sempre del veterinario? La mia perplessità è perchè mi devo sottoporre ad un nuovo controllo quando è soltanto un subentro ed in ogni caso quanto tempo devo aspettare perchè mi venga rilasciata dal comune l’autorizzazione per un semplice subentro?Non sò se ci sono leggi particolari per la Regione Sicilia visto che siamo statuto speciale! che iter legislativo c’è e in quanto tempo si conclude. La ringrazio dello spazio concessomi spero di essere stato un pò chiaro.Grazie

    • La SCIA Amministrativa relativa al subingresso nell’attività di somministrazione degli alimenti e delle bevande va presentata al Comune.
      La ex autorizzazione sanitaria che un tempo veniva rilasciata dal Sindaco previo sopralluogo dell’ASL è oggi sostituita dal Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 da presentare all’ASL per il tramite del Comune. L’ASL potrà dare o non fare la verifica dell’automezzo. Per maggiori delucidazioni sui requisiti del mezzo chiedere direttamente all’ASL di competenza.

  109. Vorrei organizzare un evento con un dj e un cantante in area comunale finalizzata a eventi di tipo culturale e di intrattenimento. Il mio dubbio è se è possibile far pagare l’ingresso.
    Grazie in anticipo

  110. Salve Dott. Giannetta,
    dato che lei è l’unico a dare sempre risposte concrete, avrei urgenza di sapere se, quando si organizza una manifestazione pubblica su suolo pubblico, esiste una distanza minima dove ubicare i servizi igienici. Ho fatto regolare SCIA, ma dall’ASP mi hanno detto che, 500 metri sono troppi, come distanza tra la manifestazione e i servizi igienici, ma quando ho chiesto quale dovesse essere la distanza, mi hanno risposto “NON LO SO”.
    Sicuro di una pronta ed esauriente risposta e ringraziandola anticipatamente, la saluto.

  111. Innanzitutto grazie per le belle parole che sono sempre gradite segno che qualcuno come lei apprezza il lavoro che viene fatto.
    I servizi igienici devono essere a servizio della manifestazione e pertanto devono essere posti all’interno dell’area adibita alla stessa. La distanza di 500 metri tra il luogo della manifestazione e gli stessi mi sembrano effettivamente un po’ troppi ma salvo la presenza di un regolamento che stabilisca distanze inferiori gli stessi sono conformi perché non mi è dato conoscere alcuna norma che stabilisca delle distanze. Naturalmente il percorso verso tali servizi dovrà opportunamente essere segnalato. Va anche detto che l’ASL e quindi il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale potrebbero prescrivere una distanza inferiore ma come dice lei qualcuno dovrà assumersi tale responsabilità altrimenti nulla osta ai 500 metri.

  112. Buongiorno Dott. Giannetta,
    vista la sua disponibilità nel rispondere sempre in maniera completa, le porgo il mio quesito.
    Abbiamo un’associazione enogastronomica. In occasione della Giornata del FAI un’Associazione Sportiva di un piccolo paese in provincia di Firenze ci ha invitato a presentare alcuni nostri prodotti. La stessa Associazione si è occupata di selezionare anche gli altri “espositori”. Avremo quindi un gazebo dove venderemo, senza somministrazione, i nostri prodotti. Dobbiamo richiedere la SCIA al Comune ospitante? Oppure è l’Associazione Sportiva stessa, organizzatrice del mercatino, che dovrebbe presentare la richiesta per la SCIA?
    Grazie in anticipo.
    Cordialmente

  113. Sono possibili entrambe le soluzioni ossia l’organizzatore può presentare una scia unica per l’intera manifestazione oppure ogni operatore può presentare la propria scia in relazione all’attività svolta

  114. Gentile dott. Giannetta,
    le pongo il mio caso.
    Una Parrocchia (ente ecclesiastico riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili, che rientra nella categoria degli enti non commerciali) vuole organizzare un banchetto temporaneo con torte ad offerta libera (non vi è vendita), per beneficenza. Il banchetto è temporaneo, del tutto occasionale e non rientrante all’interno di attività quali sagre o feste religiose. Le torte sono prodotte dalle massaie del paese (nelle loro case). Il banchetto è posto di fianco al duomo, ma in suolo pubblico.
    La Parrocchia ha fatto richiesta al Comune per occupazione suolo pubblico, e il Comune l’ha accettata.
    Qual è invece la procedura corretta per quanto riguarda la normativa sanitaria (ULSS 6, Regione Veneto)? Quali sono tutte le pratiche burocratiche che la Parrocchia deve espletare per rispettare le normative vigenti?
    La ringrazio cordialmente

  115. Buongiorno,
    Sono il presidente di una pro loco,
    Con il semplifica Italia art.41 on caso fi sagre con somministrazione é prevista la sola presentazione della scia senza dichiarazioni asseverate.
    Quali possono essere le dichiarazioni omesse?
    Grazie mille

  116. Buongiorno dott. Giannetta,
    le scrvio in merito all’art. 41 del semplifica italia.
    Sono presidente della PRO LOCO del mio comune e non riesco a trovare una soluzione ad un mio quesito.
    Se si organizza una sagra il semplifica italia ha eliminato, in caso di sommministrazione bevande e alimenti, il possesso dei requisiti professionali e delle dichiarazioni asseverate.
    Quali sono le dichiarazioni asseverate non necessarie?
    Potrebbe indicarmi la fonte normativa per il pagamento diritti sanitari per il deposito SCIA?
    Nel tariffario della ASL non c’è alcuna voce riferita al deposito scia.
    LA ringrazio cordialmente
    Roberto Pozzoli

  117. Salve dottor giànnetta quando un comune organizza una sagra enogastronomica,è obbligato ad avre dei servizi igienici o in mancanza di essi a posizionare dei bagni chimici?Chiedo questo, perchè avendo una piccola attività di somministrazione mi trovo i una processione di gente esterna che mi devasta i servizi.Nel ringraziar la anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti

  118. Gentilissimo,
    Siamo un’associazione APS,fondata da un mese,con iscrizione all’Agenzia delle Entrate e conseguente codice fiscale.Ci stiamo proponendo di organizzare una biciclettata con successivo pranzo(grigliata e risottata)presso una cascina privata.Quali sono i documenti necessari e da presentare a chi?vorremmo far versare una quota di iscrizione ai partecipanti;pur essendo in luogo privato,verrebbe considerata una sagra,ovvero,avremmo obblighi e diritti pari a chi organizza una sagra?
    Ringrazio per l’attenzione che mi vorrà accordare e porgo distinti saluti

    Olivia

    • Se trattasi di una manifestazione aperta al pubblico quindi a chiunque decida di aderire la stessa va autorizzata con gli stessi criteri di un pubblico spettacolo con somministrazione di aliemnti e bevande

  119. Mi scuso per il ripetersi della domanda.I bagni di un esercizio di somministrazione,sono di libero accesso a tutti?Siamo obbligati a far usare i bagni a persone che mangiano e bevono in locali che non hanno servizi e vorrebbero usare i nostri?Quando possiamo impedire l’accesso?Grazie

  120. Buonasera Dr. Giannetta,
    ho letto con interesse molti dei sui esaustivi consigli, il quesito che ho da porle è questo: sono dirigente di una associazione sportiva dilettantistica e nella sagra che tutti gli anni organizziamo nel mio paese (in Toscana)siamo soliti utilizzare come aiutanti/camerieri dei ragazzi/e del paese che si prestano volontariamente; lo scorso anno,però,ci è giunta voce che ad una sagra di un paese vicino un non ben specificato ente ha emesso una sanzione (di migliaia di euro)per presenza di ragazzi al di sotto dei 16 anni, anche se volontari e non retribuiti in nessun modo, si parla di sfruttamento del lavoro minorile.
    E’ plausibile una cosa del genere?
    Possiamo andare incontro a sanzioni?
    Ci possiamo tutelare facendo firmare una liberatoria dai genitori dei ragazzi?
    Grazie

  121. Buondì signor giannetta,chi deve fare i controlli durante le sagre?Se il comune non posiziona i bagni chimici durante la sagra a chi ci dobbiamo rivolgere per protestare contro le inadempienze?Cordiali saluti e grazie per la sua presenza

  122. salve, in occasione di una festa in onore di un santo che si terrà nella mia contrada ho intenzione di sistemare uno stand fuori del mio locale su suolo privato e ho già comunicato tutta la documentazione necessaria al comune e all’asl. non essendo in possesso di laboratorio di cucina il mio locale non realizza preparazioni di alcun tipo di alimenti. mi è stato proposto da un’associazione che si occupa di vendita di vini e prodotti alimentari di utilizzare un loro macchinario per la cottura di salsicce e simili in tale occasione. posso farlo? basta la delega dell’associazione nel caso in cui lo facessi io col mio locale? devono farlo loro? grazie. aspetto la sua risposta.

  123. Salve,faccio parte di un comitato di un paese in provincia di Milano.Ogni anno organizziamo una sagra con musica dal vivo e somministrazione di bevande e alimenti patrocinata dal comune. Non essendo una associazione registrata e non avendo un presidente volevo chiederle se la scia poteva essere fatta a nome di una persona qualunque oppure eravamo obbligati ad appoggiarci a una associazione regolarmente iscritta al registro delle associazioni. Chiarisco che il ricavato della sagra,che dura un paio di giorni,viene speso interamente per organizzare iniziative di utilità sociale nel territorio stesso. Grazie

  124. Salve sig. Domenico, vorrei porle un quesito, vorremmo organizzare una cena in piazza gratis con preparazione dei cibi in casa di ciascuno degli invitati, abbiamo fatto richiesta al Comune l’occupazione di Suolo Pubblico per mettere dei tavoli, ci hanno detto che siamo obbligati a presentare la DIA alla ASL di competenza e pagare i relativi diritti. Grazie

  125. Una società di calcio dilettantistica di seconda categoria, vorrebbe vendere bibite durante le partite in casa, il campo sportivo e di proprietà del Comune, mi sapete dire quali sono i requisiti per poterlo fare, e se devo presentare una duaap.Rientra nel campo delle somministrazioni temporanee?

  126. Buongiorno,
    svolgo l’attività artigianale di produzione di pasta fresca e gastronomia senza somministrazione.
    In occasione della sagra del mio paese, che si svolge una volta all’anno nella piazza, vorrei allestire un banchetto per la vendita dei beni (pizzette, focacce, biscotti secchi, etc)prodotti e incartati nel mio laboratorio situato in periferia.
    Dalle sue risposte mi sembra di aver capito che la prassi da seguire dovrebbe essere:
    1) richiedere autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico;
    2) presentare la SCIA per la vendita temporanea di alimenti
    3) presentare la SCIA sanitaria all’ASL competente
    4) munirmi di ricevute fiscali.
    Ho per caso dimenticato qualcosa?
    Grazie.

  127. Buondì dott. Giannetta

    sono il legale rappresentante di un’ associazione culturale che ha come scopo statutario la promozione delle arti (musica, teatro, cinema, fotografia, ecc). Vorremmo organizzare, nella nostra sede saltuariamnete attività di spettacolo come circolo privato e quindi non pubblico. La sede ha una capienza di posti limitati (una cinquantina) e a fine spettacolo vorremmo socializzare con gli artisti degustando con loro prodotti tipici locali offerti da alcuni sponsor produttori. Quali norme regolano queste attività?

  128. Gentile dott. Giannetta,
    ho letto buona parte delle risposte da lei fornite e la ringrazio per la completezza e per l’esattezza. Il mio caso però è diverso dagli altri perché sono titolare di un vivaio e ho intenzione di organizzare delle giornate “porte aperte” in vivaio, con l’intenzione di promuovere i miei prodotti. Vorrei dare ai clienti intervenuti la possibilità di pranzare all’aperto nel nostro prato, proprio con lo stile di una sagra con prodotti forniti da una gastronomia della zona. Se la vendita e la somministrazione è gestita direttamente dalla gastronomia sono tenuto a qualche adempimento? E se invece fossi io a acquistare e rivendere i prodotti della gastronomia cosa dovrei fare, posso io stesso con i miei parenti e collaboratori fare le porzioni e servirle?
    Grazie

  129. In entrambi i casi la somministrazione è possibile ma va fatta la registrazione sanitaria presso l’ASL e la SCIA per la parte amministrativa al Comune SUAP.

  130. Buongiorno dott.Giannetta,
    ho già letto le sue risposte molto chiare ed esaurienti ma a noi ( parrocchia) occorre sapere se partecipando ad una sagra comunale organizzata dalla pro-loco volendo fare uno stand con vendita di un piatto di gnocchi con un bicchiere di una bevanda c’è l’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale o di una semplice ricevuta. Il ricavato è destinato alla ristrutturazione di una chiesa: Grazie

  131. salve, noi abbiamo una licenza di somministrazione di alimenti permanente. Parteciperemo ad un evento nelle prossime settimane e ci è stato richiesto di fare una nuova SCIA (e pagare un bollettino all’asl) per la licenza temporanea. Ma quella permanente in nostro possesso non dovrebbe essere sufficiente?
    Grazie

  132. Buongiorno,
    Vorrei sottoporle il mio caso per avere chiarimenti in merito ai permessi da avere.
    Sono presidente di un associazione no profit che vorrebbe, con il permesso del comune di occupazione di suolo pubblico, attraverso l’offerta libera dei cittadini, vendere torte e biscotti da noi realizzati.
    Posto che il comune ci darebbe lo spazio gratuitamente se l’evento fosse patrocinato dal comune stesso, dobbiamo fare una richiesta anche ad asl?
    Grazie infinite

  133. Buon giorno è mi scuso per l’intrusione di nuovo…..
    Il mio computer ha problemi almeno quanti ne ho io, nel costatare ciò che ( dal mio punto di vista), non và in questa bella e martoriata Italia.
    Noto che lei indossa la stessa divisa che ho indossato anch’io per anni, e gradirei un parere Dott. Giannetta !
    Abbiamo creato auto finanziandoci una Associazione NO PROFIT……finalizzata alla rivalutazione del territorio, al rispetto dell’ambiente e alla riscoperta di antiche tradizioni…..
    Organizziamo giornate ecologiche sudando e sputando sangue. Inoltre quattro volte all’anno, organizziamo eventi con cui tentiamo di sensibilizzare la popolazione su alcune problematiche e lo facciamo anche attraverso delle sagre!
    Da ciò che ho letto noto che in materia e nello specifico, molto è stato semplificato dal legislatore, per ciò che ci riguarda.
    Ma ciò che non comprendo e per me è assurdo, li dove vi è un impegno del tutto disinteressato, e la corresponsione dei diritti S.I.A.E., ma ancor più del VERSAMENTO DIRITTI A.S.L.!
    Perché lo stato pretende questa “MARCHETTA” DA ASSOCIAZIONI COME LA NOSTRA ….
    Comprendo che per tutelare il cittadino vengano richiesti tutti i requisiti igienico sanitari, ma perché tassare anche l’impegno, dove quest’ultimo spesso va a sostituire la latitanza delle istituzioni.
    Mi scusi per lo sfogo che non è rivolto di certo a lei…….ma gradirei comunque un suo consiglio, oltre se può, indirizzarmi per l’eventuale protesta!
    Cordiali saluti.

  134. Buongiorno,
    sono vicina a una onlus che assiste bimbi in difficoltà anche accogliendoli nella propria struttura giorno e notte.
    Vorremmo organizzare delle cene di beneficenza all’interno della struttura oppure in locali di persone amiche.
    Dobbiamo comunicare qualcosa al comune?
    La ringrazio per la risposta che mi darà.
    Cordiali saluti

  135. Buonasera dott. Giannetta,
    desidero rappresentarle una particolare fattispecie riscontrata in un contesto fieristico. Un soggetto non titolare di partita I.V.A. presenta al Comune del luogo ove si svolge la manifestazione, una segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio temporaneo si somministrazione di alimenti e bevande su area privata (in quanto gestita da una s.r.l. cosituita ad hoc e partecipata dal Comune stesso) presentando, contestualmente il modulo DIA alla competente ULSS. Lo stesso soggetto utilizza mezzi e strumenti idonei alla preparazione, conservazione esomministrazione di pizza, piadine, patatine fritte, birre e vino. Tanto premesso, ipotizzando anche la non occasionalità dell’attività, in caso di controllo quale tipo di violazione può essere configurabile e come meglio procedere nei confronti del soggetto?
    La ringrazion anticipatamente e Le porgo distinti saluti.

  136. Buonasera, nella scuola dove insegno organizziamo da anni la festa di fine anno. Un gruppodi genitori vorrebbe prepararsalamelle, patatine ecc e somministrarle al pubblico che interverrà. Quali autorizzazioni sanitarie e/o comunali sono necessarie?
    Cordiali saluti

  137. Buongiorno dott. Giannetta,
    volevo porle la seguente domanda:
    può un’associazione culturale no profit riconosciuta dall’arci e con l’autorizzazione a somministrare cibi e bevande organizzare eventi settimanalmente all’interno di un’azienda agricola, nello specifico all’interno di una serra con regolare autorizzazione comunale. tali eventi saranno aperti solo ed esclusivamente ai soci dell’associazione, la quale ha regolare contratto di locazione dell’immobile, di quali documenti si ha bisogno?, grazie

  138. Buongiorno dott.Giannetta,
    sono un volontario di una parrocchia a Milano.
    Organizziamo ogni anno una festa di 1 settimana nel cortile dell’oratorio con musica e ristorazione (preparazione e somministrazione di alimenti).
    Non mi sono chiari i requisiti dei volontari della somministrazione: devono fare la formazione ? il responsabile deve fare l’autocontrollo con HACCP ? l’eventuale formazione da chi deve essere tenuta ?
    La ringrazio e saluto cordialmente.
    Paolo

  139. Salve,
    Per promuovere un prodotto dolcisrio tipico del mio paese vorrei costituire un associazione, che abbia tale scopo. Solo che una volta fatto ciò vorrei, offrire nelle piazze o nei centri cittadini, quindi in modo occasionale in zone sempre diverse (nella mia regione ma anche in altre), degustazioni gratuite del dolce.Vorrei sapere se occorrono autorizzazioni oppure posso svolgere questo tipo di attività liberamente. Grazie mille, resto in attesa.

  140. Salve, sono presidente di un’associazione culturale non riconosciuta. Stiamo organizzando una festa musicale da svolgersi in area verde comunale; vorremmo per l’occasione vendere qualche bibita con panini, il quesito è:
    1) possiamo vendere al pubblico senza rilasciare scontrino, oppure possiamo prendere il costo del panino a titolo di contributo?
    2) quali sono tutti gli adempimenti che dobbiamo fare per la serata.
    3) che permessi servono. Grazie

  141. Egregio Comandante,
    sono membro di una Associazione animalista-ambientalista onlus regolarmente iscritta al registro ODV F.V.G,vorremmo organizzare dei corsi di cucina vegana,perfettamente in linea con gli scopi del nostro statuto,sia per promuovere l’alimentazione senza crudelta’ animale,che per raccogliere i fondi necessari al nostro operato attraverso le donazioni liberali.Il corso sarebbe tenuto da un nostro membro volontario appassionato di cucina vegana che lo farebbe molto volentieri a titolo gratuito. Durante il corso,i partecipanti estranei alla nostra associazione,potrebbero assaggiare delle degustazioni di quanto dimostrato in loro presenza…le chiedo gentilmente se ,e come e’ possibile attuare questo progetto che ci sta molto a cuore,ed eventualmente in che locali farlo e che normative seguire.La ringrazio sentitamente per quanto potra’ aiutarci.Cordiali saluti Elena

  142. Salve dott. Giannetta,
    mi chiamo Manuela e faccio parte di un’assocazione culturale che vuole organizzare nel proprio paese un palio gastronomico dove quattro cotrade si sfidano producendo piatti della tradizione, che verranno giudicati da un’apposita giuria. Per l’occasione alcune massaie del paese produrranno piatti tipici locali da distribuire ai partecipanti oltre a piatti di pasta e salsiccia cotta alle brace preparati in piazza. E’possibile fare questo? quali sono le autorizzazioni di cui abbiamo bisogno come associazione per essere in regola con il Comune e con USL locale?
    Grazie mille, resto in attesa.

  143. Buongiorno dott. Giannetta,
    mi permetto di approffittare della sua cortesia per sottoporle il mio quesito: La scuola di mio figlio (paritaria) a fine anno organizza una festa con tutti genitori e alunni all’interno del prioprio spazio verde durante la quale facciamo giochi e poi spontaneamente da noi genitori è nato il desiderio di qualcosa in più per cui abbiamo organizzato il pranzo che si svolge in parte utilizzando il personale di cucina (cuoca) e relative attrezzature (ogni anno sottoposte a verifiche asl senza problemi) ed una parte invece da un gruppo di genitori che fanno la grigliata (salamelle e wurstell)all’esterno mediante griglie. Sarebbe così gentile da dirmi quali adempimenti dovremmo presentare per fare la suddetta festa? Vorremmo quest’anno mettere della musica di sottofondo. Grazie del suo aiuto.

    • Qualora tale festa viene svolta in forma gratuita, ed è aperta ai soli genitori degli alunni, ritengo che sia equiparabile ad una festa privata, senza alcuna finalità imprenditoriale e, quindi, non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa; parimenti anche per la musica di sottofondo o musica d’ascolto.
      C. te M. Pezzullo

  144. Gentilissimo dott.
    sono un commerciante e’ sono stato invitato a partecipare ad un proggetto presentato al comune da parte di una societa (srl)di servizi della confcommercio che si svolgera in occasione dei mondiali di calcio 2014 e’ si terra per tutto il periodo (30gg), per tanto verra istallato un max schermo per la visione dei mondiali, un palco per concerti e’ circa 120 stand da concedere in uso a commercianti vario settore ( alimentare e non )ovviamente i commercianti per partecipare dobbiamo prendere in affitto almeno uno stand da adebbire secondo le nostre necessita’, quindi volevo sapere, chi lo adebbira’ per vendita di koctel con prodotti alcoli e prodotti superalcolici cosa deve fare e chi lo adebbira per la vendita di panini imbottiti e vendita di bevande vario genere, visto che le autorizzazioni le a richieste la societa’organizzatrice?.a me anno chiesto solo denominazione azziendale p.iva e i soldi per parteciparne. devo presentare la scia ci vuole autorizzazione sanitaria.
    grazie

  145. Gentilissimo Dott. Giannetta
    sono titolare di un attività alimentare che commercializza solo prodotti confezionati (quindi senza manipolazione) quali bibite in lattina e bottiglia, patatine, snack etc etc….nel mio paese viene organizzata ogni anno un festival del folklore che dura alcuni giorni, volevo installare un piccolo gazebo nella zona della manifestazione con un banchetto per la vendita dei prodotti del mio negozio, sono chiaramente in possesso di tutti i requisiti professionali. Volevo sapere quali sono gli adempimenti da compiere, da quanto ho capito da questo suo articolo (se non vado errato) bisogna presentare una scia al comune per dichiarare l’inizio dell’attività e richiedere l’occupazione del suolo pubblico, ma per il resto? Posso tranquillamente utilizzare ai fini fiscali la cassa del mio negozio? Devo per forza di cose contattare l’organizzazione della manifestazione (che comunque è ubicata nella pubblica piazza) o posso evitare? Ci sono altre cose di cui tenere conto? Grazie mille e mi scusi per le tante domande.
    Saluti

  146. Buongiorno, volevo avere delucidazioni in merito ad una questione. L’amministrazione del mio Comune ha intenzione di effettuare una festa della birra che dura 4 giorni. In queste date loro somministreranno birra e altre bevande più alimenti quali panini, patatine fritte ecc.. Poichè chi allestisce i banchetti sono persone private e qualche associazione, sono tenute ad emettere scontrino fiscale? grazie per la risposta

  147. Gent.mo Dott. Giannetta,
    sono il rappresentate di un’associazione che vorrebbe organizzare una sagra il cui ricavato destinare in beneficenza.
    Nella serata sarà attivato un angolo all’aperto dove verranno degustazioni di prodotti tipici (cucinati in loco e non ed distribuzione di bevande). La serata sarà allietata da uno spettacolo musicale, per il quale provvederò a pagare i diritti Siae.
    La domanda che le pongo è la seguente:
    in merito alla distribuzione di alimenti e bevande le uniche autorizzazioni da presentarsi sono: la Scia e la comunicazione a favore dell’Usl?
    I vari collaboratori che provvedono alla distribuzione quali autorizzazioni devono possedere in tal senso?
    Le sarei grato se potesse inviarmi le documentazioni necessarie per le autorizzazioni comunali e quelle relative all’Usl o se puoi consigliarmi dove reperirLe.
    Eventualmente quali altre autorizzazioni richiedere.
    La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.

  148. Gentilissimo Dott. Giannetta,
    Vorrei approfittare se possibile della sua competenza per avere un chiarimento.
    Da molti anni ormai io ed i miei amici ( non costituiti in associazione) organizziamo una festa della birra, otte m perando a utte le normative sia in materia di pub blica sicurezza, che a livello di somministrazione di alimentie bevande. Tuttavia vi è una questione che no nrriusciamo a ccomprendere: in qualità di manifestazione temporanea, abbiamo l obbligo di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche alle ore 3 così come per i locali, oppure costituiamo una eccezione?
    La ringrazio anticipatamente.
    Nicolò Quilico

  149. Egr. Dott. Giannetta,
    la associazione culturale del mio paese, sta organizzando (per la prima volta) una festa/sagra per il periodo di ferragosto, al fine di favorire il ripopolamento, almeno nel periodo estivo del borgo. In questa sagra saranno presenti stand di artigiani, di produttori locali e l’associzaione vorrebbe aprire un piccolo stand per una raccolta fondi. Ora, in Comune non hanno le idee ben chiare sulle richieste necessarie, oltre alla autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico non hanno chiesto altro. I vari stand si assumeranno la responsabilità per ciò che vendono e provvederanno a fornire le proprie autorizzazioni. Per lo stand dell’associazione, che presumibilmente venderà prodotti pre confezionati (ed acquistati) è necessario avere particolari requisiti/documenti/autorizzazioni? L’associazione culturale può effettuare una raccolta fondi in tal modo o diventa una attività di tipo commerciale? grazie mille per la risposta!
    Marco

  150. Salve dott. Giannetta, sono il presidente di un’associazione sportiva di ballo e organizzo ogni fine anno sportivo un saggio di danza all’aperto con allestimento di stand gastronomici. Ho inoltrato tutta la documentazione all’asl ma a livello fiscale, al momento della vendita come mi devo comportare?io non posso rilasciare ricevute e scontrini. Grazie.

  151. Dott. Giannetta buongiorno,
    sono il presidente di un’associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, che persegue la promozione delle tradizioni popolari e la riscoperta dei prodotti locali. Organizziamo una volta l’anno una sagra dove vengono preparati al momento, cibi cotti in olio o al forno, per la preparazione dei quali usiamo fornelli a gas, e somministrati ai convenuti dietro versamento di un contributo destinato al sostentamento dell’attività associativa, o devoluto in beneficenza. quali sono le autorizzazioni da richiedere o comunicazioni da fare?

  152. Dott. Giannetta Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento o quanto meno una informazione,è possibile durante una sagra di paese vendere o quanto meno somministrare bevande alcooliche o super alcooliche pur non facendo parte di nessuna associazione o comitato?se non è possibile esiste un qualche modo che ci permetta di farlo pagando le rispettive tasse?

  153. Buon giorno, sono la dirigente di una squadra di calcio femminile, vorremmo cominciare la vendita di biscotti artigianali sui sagrati delle chiese per poter autofinanziare le nostre attività, Le chiedo quali siano le procedure per regolarizzare la nostra posizione
    La ringrazio
    Aurora

  154. Buona sera.
    Vorrei avere il suo parere sulla seguente questione: l’amministrazione comunale del mio paese, in occasione dell’inaugurazione del nuovo campo sportivo, ha acconsentito a servire dolci fatti in casa dalle massaie. Ho contestato il fatto che non ci sia la possibilità di avere una tracciabilita’ dei prodotti ma si è minimizzato….è possibile questo atteggiamento o sono io troppo intransigente? Grazie. G.

  155. Salve, siamo due amici che vogliono costituire un comitato per la promozione dell’economia regionale attraverso l’organizzazione di fiere e mostre. L’attività del comitato non avrà fini di lucro ma solo quello di far conoscere i prodotti /servizi degli espositori al pubblico. A tal proposito, vorrei sapere:
    1. se il ricavato ottenuto dal pagamento degli spazi offerti agli espositori è utilizzato esclusivamente come fondo comune del comitato, si rientra nel punto c) del comma 4 art. 148 del TUIR?
    2. se sì, anche se non vi è alcuna forma di vendita di beni o prodotti durante le manifestazioni, ma solo l’esposizione di quanto presentato dagli espositori?
    Gentilmente avrei bisogno di una risposta nel più breve tempo possibile, grazie. Gentilmente avrei bisogno di una risposta nel più breve tempo possibile, grazie.

  156. Buongiorno sono un agente di Polizia Locale di un piccolo Comune della Sardegna, vi scrivo per porvi un quesito in merito all’ autorizzazione degli eventi occasionali tipo le fiere – festa Patronale etc;
    La pro loco del nostro Comune vorrebbe organizzare assieme ad altre associazioni locali (non aventi scopo di lucro ad esempio auser, gruppo folk, gruppo sportivo etc) un evento della durata di 2/3 giorni (periodo natalizio) con lo scopo di promuovere e valorizzare il centro storico e far conoscere le diverse attività delle suddette associazioni presenti nel territorio comunale.

    Considerato che durante questi 2/3 giorni le suddette associazione organizzerebbero dei singoli eventi (p.e. torneo di calcetto – mostra fotografica – rassegne di balli tradizionali – etc) all’interno dell’unica rassegna organizzata dalla Pro Loco negli stessi giorni e sempre nel centro storico;

    Posto che l’art. 41 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” dispone quanto segue: “L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

    Considerato che i responsabili delle associazioni partecipanti all’evento sono convinti di poter effettuare una propria attività di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo pubblico o in locali all’uopo predisposti perchè collaboratori della pro loco nell’organizzazione dell’evento e perchè anche le loro associazioni non hanno come scopo sociale, il lucro;

    Considerato che in qualità di agente di P.L. il sottoscritto, invece, ha comunicato ai soggetti suindicati che è la sola Pro Loco (Associazione organizzatrice) a poter effettuare la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande durante la manifestazione, tutto ciò a condizione che venga presentata una SCIA (amministrativa) che descriva l’evento ed una “ DIA (sanitaria)da inoltrare successivamente alla competente asl territoriale;

    Ognuna di queste associazioni sostiene di poter svolgere una propria attività di vendita (alimentare e non alimentare) sul suolo pubblico del centro storico o in locali all’uopo predisposti senza un proprio titolo amministrativo, perchè già conseguito, per tutti, dalla pro loco, ma garantendo la presentazione della sola dia sanitaria;

    In considerazione del fatto che l’interpretazione normativa del sottoscritto può essere errata e che è interesse del sottoscritto applicare le Leggi correttamente;

    Si chiede:

    1) L’interpretazione del sottoscritto è corretta ? – La Scia ammnistrativa e la dia sanitaria possono essere presentate solo dall’associazione organizzatrice titolata quindi ad effettuare le attività dichiarate ?

    2) La Pro loco (intesa come capogruppo o rappresentante delle associazioni non aventi scopo di lucro) può interloquire, a nome di tutte le altre associazioni, con i vari Enti (Amministrazione Comunale – asl – questura – Agenzia siae etc) per essere autorizzata (tramite scia amministrativa) ad organizzare un unico evento e lasciare ad ogni associazione il conseguente compito di effettuare la propria registrazione sanitaria per la propria attività di vendita?

    3) Le singole associazioni possono trasmettere una propria scia amministrativa e una propria scia sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi nello stesso centro storico e nelle stesse date e orari ?

    4) Esiste la possibilità di consentire l’attività commerciale contemporaneamente a tutte le associazioni succitate nelle medesime date e luoghi dell’evento?

    Certo di un Vs. Autorevole riscontro porgo
    distinti saluti

  157. Buongiorno, volevo chiederLe sè secondo Lei un commerciante che pubblicizza in vetrina la scritta” Acquista un capo l’altro te lo regaliamo”sta effettuando vendite promozionali, in considerazione del fatto che tali vendite sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data dei saldi di fine stagione.Tra noi ci sono pareri discordanti, perchè secondo alcuni tale cosa non ricade nella casistica delle promozioni essendo un omaggio.
    Per lo scrivente, appare una vera promozione e quindi vietata. Le sarei grato sè esprimesse il suo pensiero in merito.Grazie, distinti saluti.

  158. Buonasera Dottore
    la mia associazione organizzerà all’interno di un bar ristorante un mercatino moderno/vintage, quali accorgimenti burocratici, oltrre che l’atto di notorietà , l’adesione con dichiarazione di provenienza dei prodotti devono avere questi espositori?, premetto che solo una persona portera delle sue conserve , il resto è puramente oggettistica ed hobbistica.
    un’ultima domanda, quali obblghi ha l’associazione nei confronti del municipio? Dovremmo compilare moduli?

    LA ringrazio in anticipo

    BuonaserataL

  159. Egregio Dott. Giannetta,
    sono segretario di una pro loco che si pone molti interrogativi per il rispetto delle norme vigenti in tutte le materie cui l’associazione incorre. Premetto che organizziamo manifestazioni enogastronomiche con associate varie attività di tipo ludico. Leggendo l’articolo ed alcuni dei post non ho trovato però riferimenti a questi argomenti:
    Somministrazione di bevande alcooliche;
    Pesca di beneficenza;
    Lotteria.
    Sarei interessato a conoscere il suo parere e la normativa di riferimento per la corretta gestione di questi argomenti.
    Ringraziandola anticipatamente per il tempo dedicato, mi associo a quanti le hanno mosso complimenti per la chiarezza e la puntualità delle sue risposte.
    Con stima

  160. Buongiorno,
    In occasione di EXPO 2015, un gruppo di associazioni del nostro comune intende organizzare un evento in un’area feste messa a disposizione dal Comune. In questo contesto, si è pensato ad un momento conviviale condiviso, dove distribuire pietanze, bevande, dolci preparati e donati dagli stessi partecipanti al pranzo, si precisa inoltre che in nessun momento dell’evento è prevista la vendita o quasi si forma di raccolta di denaro. Gradiremmo avere indicazioni su prescrizioni, obblighi e requisiti in merito a quanto sopra.
    Ringraziamo anticipatamente e complimenti per l’efficacia della vs. comunicazione.
    Saluti

  161. Buona sera,
    Volevo alcune informazioni per organizzare una sagra.
    Lavoro presso il mio Hotel e vorremmo organizzare una sagra nel cortile del locale.
    Devo chiedere autorizzazione al comune anche se è sul mio terreno?
    Gli hobbisti e i commercianti che parteciperanno dovranno pagare una tassa?
    Grazie in anticipo

  162. Salve,
    Vorremmo gestire un piccolo Bar durante una festa di paese (Sagra) Organizzata dalla ProLoco, della durata di 8 giorni. E’ possibile ottenere una Partita Iva provvisoria o un qualcosa che ci consenta la gestione del suddetto bar? Qual’è iter burocratico da seguire in questi casi?

    Grazie.

  163. Salve dottore vorrei avere
    una risposta a questo mio problema:ho un gazebo dove io e.mia mamma friggiamo prodotti tipici della nostra città,per la maggior parte friggiamo pasta di pane,mi sono rivolto all ufficio sanitario della mia città per ottenere la dia sanitaria ma dopo aver pagato i dovuti diritti mi è stata rigettata la domanda perche mi hanno chiesto e obbligato di avere per forza un mezO idoneo!! Ma se a me la pasta per friggere me la porta il fornaio con il suo mezzo perché continuano a non accettarmi la pratica?? Io porto solo gli attrezzi per la bancarella adibita alla vendita e non la pasta!!la pasta me la porta il fornaio! Cosa Devo fare per non farmi rigettare di nuovo la dia sanitaria? Grazie in anticipo.teo

  164. Salve,vorrei un informazione riguardo le sagre,a breve ce ne sarà una nel mio paese e vorrei adibire il mio grande giardino ad un punto ristoro e mettere qualche bancarella per la vendita di prodotti caserecci tra i quali i liquori fatti in casa a oggi c’è stata qualche modifica su quanto ha scritto riguardo l’autorizzazione alla vendita tramite certificato alla asl o è assolutamente vietato venderli?per essere in regola e aprire senza rischi il mio punto ristoro di un giorno e vendere i miei liquori che requisiti devo avere.La ringrazio anticipatamente
    Luisa

  165. Gent.mo dott Giannetta faccio parte della Proloco del mio paese da più di 10 anni, organizziamo una sagra per la promozione del prodotto principe della tradizione gastronomica locale, non vendiamo noi il prodotto ma organizziamo tutta la logistica e l’intera manifestazione volontariamente, adempiamo a tutte le autorizzazioni elencate dal decreto ed essendo responsabili dell’organizzazione dell’evento abbiamo anche una copia di tutte le autorizzazioni degli ambulanti, abbiamo avuto diversi controlli negli anni e almeno si complimentano, quello che le voglio chiedere riguarda i diritti siae che corrispondiamo insieme a tutti i bordeaux dei vari gruppi che si susseguono per le tre serate. Da tre anni per finanziare l’evento siamo dovuti ricorrere a dei chioschi che vendono bevande mono porzione e alla siae abbiamo dovuto corrispondere una dichiarazione degli incassi e versare una percentuale sugli incassi leggendo dalle sue risposte ho capito che non dovevamo corrispondergli questa percentuale perché l’evento è pubblico e non prevede nessuna forma di pagamento d’ingresso è corretto? Potrebbe cortesemente inviarmi un riferimento normativo?

  166. Sono il presidene di una associazione che ha organizzato per 7 anni una manifestazione culturale che dura un solo giorno che prevedeva una escursione paesaggistica nel territorio limitrofo. I partecipanti dovevono pagare un importo di € 15.00 e venivono accompagnati da un bus navetta per tutto il comprensorio, Nel percorso predisposto sette proprietari di abitazioni private si erano rese disponobili ad ospitare gli itineranti e a far assaporare i prodotti locali preparati dalle massaie. Da due anni non riusciamo più ad avere l’autorizzazione della ASL in qunato ci contestano che le strutture delle abitazioni private devono avere le stesse agibilità di una struttura adibita alla somministrazione di prodotti alimentari ad uso commerciale. Inoltre chiedono di conoscere i processi di produzione e l’origine delle materie prime utilizzate dalle massaie che evidentemente utilizzano prodotti della propria produzione ad uso personale. Data la sua competenza vorrei un parere. Grazie

  167. Buongiorno,
    avevo bisogno di un aiuto. Con le chiese della nostra città e con il patrocinio del nostro comune stiamo organizzando il grest nel mese di luglio per i bambini. Per la sera della serata finale volevamo organizzare una sagra di salsiccia nella villa comunale, cosa dobbiamo compilare e di quale autorizzazioni abbiamo bisogno? Può il locale presente nella villa opporsi? Grazie mille

  168. Gent.mo Dott. Giannetta,sono il Presidente pro tempore del comitato feste patronali del paese.Vorrei sapere da lei se siamo in regola con la documentazione presentata vogliamo organizzare una sagra, le spiego : Ho il protocollo SCIA Comune, il protocollo della Asl,per la haccp mi sono appoggiato ad un Bar, ho fatto domanda di occupazione suolo pubblico, ho pagato la siae x le musiche. A riguardo delle attrezzature abbiamo tavoli e sedie, i gazebbi x la preparazione dei panini e fornacelle x la cottura dei arrosticini e salcicce. Le Bevande sono la birra alla spina e bottigliette di acqua e lattine di coca-aranciata.Inoltre vorremo cuocere un tipo di pasta “Avremmo dei problemi “?Gli addetti al ristoro sono provvisti di Cappelli, Grembiuli mono uso , Guanti mono uso e quant’altro x l’igene necessaria. Vorrei sapere da lei se manca qualcosa !!! Sarebbe gradito un suo suggerimento ……mi può rispondere sulla mia e-mail Grazie Mille Gabriele

  169. Buongiorno
    Sono titolare di un negozio; posso cominciare a fare i mercatini (tipo notte bianca)?
    Bastano le mie iscrizioni alla camera di commercio o serve altro? Scia? Occupazione suolo pubblico?

    Grazie
    Cordiali saluti

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