In assenza di obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, lo stato di ebbrezza accertato in via sintomatica, impone di fare riferimento all’ipotesi di minore gravità. Cassazione penale, sez. IV, 12/6/2012, n. 23150

È sempre possibile l’accertamento dello stato di ebbrezza dall’evidenza dei sintomi. Tuttavia, in assenza di elementi idonei a formulare obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, lo stato di ebbrezza accertato in via sintomatica, impone di fare riferimento all’ipotesi di minore gravità, di cui all’articolo 186, comma 2, lett. a).
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