Danni da insidia stradale

Corte di Cassazione Civile sez. III 8/5/2012 n. 6903

16 Luglio 2012
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La Suprema Corte, con la sentenza n. 6903/2012, ha confermato che in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all’interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4: Cass. 5308 del 2007), o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del “neminem laedere”, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cass. 2566 del 2007, 23562 del 2011).