Dal decreto sviluppo un incentivo alla mobilita’ sostenibile

21 Luglio 2012
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PREMESSA

 

Lo scorso 26 giugno è entrato in vigore il cd decreto legge sviluppo (n. 83/2012), successivamente convertito, con numerose modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,.

Il capo IV bis della norma, titolato “disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive”, contiene importanti novità destinate a produrre un progressivo e radicale cambiamento nella mobilità urbana.

Tra queste l’incremento della rete dei punti di alimentazione dei veicoli elettrici, obiettivo che costituisce uno dei punti di forza del provvedimento.

La norma, una volta entrata a regime, dovrebbe produrre benefici in termini di miglioramento della qualità dell’aria delle nostre città, favorendo una mobilità sostenibile specie nei centri storici.

 

 

LE CATEGORIE DI VEICOLI INTERESSATE DAGLI INCENTIVI

 

L’articolo 17 bis , ampiamente modificato in sede di conversione in legge,  chiarisce le finalità del provvedimento teso a favorire lo sviluppo della  mobilità urbana.

L’obiettivo diventerà raggiungibile   attraverso:

  1. il potenziamento della rete dei punti di  “ricarica” per i veicoli alimentati ad energia elettrica, in modo da consentire l’approvvigionamento mediante qualsiasi tecnologia, compresa la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
  2. la sperimentazione e la diffusione di   “flotte pubbliche e private”  di veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno (che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km), a ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti, a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano;
  3. l’incentivazione all’’acquisto di  veicoli a trazione elettrica ed ibrida.

 

Le categorie di  veicoli interessate dalle nuove disposizioni sono le seguenti:

  1. ciclomotori autoveicoli , motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche  di cui alle lettere e) f) g) n) d appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 del comma  2 dell’articolo 47 del  codice della strada;
  2. veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002.

Sulla base della classificazione operata dall’articolo 47 del vigente codice della strada la norma di indirizza verso i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

  – L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

– L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

– L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

– L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

– L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

–  M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

– N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

In buona sostanza l’incentivazione alla trazione elettrica o ibrida o all’alimentazione a gpl, metano idrogeno, biometano, biocombustibili, idrogeno o comunque in grado di produrre con emissioni  allo scarico non superiori a 120 G/km,  non riguarderà i veicoli di massa maggiore, destinati al trasporto destinati al trasporto di merci o persone.

La norma ha precisato che per veicoli ad alimentazione ibrida si fa riferimento a quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione.

 

L’INTEGRAZIONE FRA POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

 

 

Il decreto legge 83/2012, proprio allo scopo di  perseguire concretamente gli obiettivi appena enunciati,  intende favorire la realizzazione nel territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente degli interventi:

a) statali e regionali a tutela della salute e dell’ambiente;

b) finalizzati alla  riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall’uso di combustibili fossili;

c) per l’ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;

d) per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;

e) per l’incentivazione dell’economia reale e per l’adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

Allo scopo di realizzare gli interventi anzidetti, lo Stato le regioni e gli enti locali perseguono l’obiettivo della realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica e nelle altre forme elencate in precedenza  anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell’attività edilizia.

La disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di un’ intesa da raggiungersi nell’ambito della Conferenza Stato Regioni queste ultime approvino disposizioni legislative di loro competenza.

Lo scopo da raggiungersi da parte delle norme regionali sarà quello di  assicurare l’armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La realizzazione e l’installazione di reti infrastrutturali di ricarica elettrica rispondenti alla normativa europea.

Ma non è tutto.

Infatti il legislatore, all’articolo 17 quinquies, ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, al più tardi a partire dal 1° giugno 2014,  sia subordinato all’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto.

La disposizione ha valore  per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale(ad esempio gli uffici) con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia.

Paradossalmente non sono interessati da questa importante novità gli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche al fine di non produrre riflessi sulla finanza pubblica.

L’articolo 17-sexies reca disposizioni in materia  urbanistica.

Le  infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovranno essere considerate come opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

Le leggi regionali dovranno definire contenuti, modalità e termini al fine di adeguare le infrastrutture a standard minimi di dotazione.

 

Il  Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

 

L’adozione del Piano Nazionale  Infrastrutturale per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica è prevista dall’articolo  17 septies del c.d decreto sviluppo

Lo scopo perseguito dal legislatore consiste di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Piano dovrà essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  e dovrà  essere aggiornato annualmente.

Il comma 4 dell’articolo citato 17 septies demanda al Piano Nazionale la definizione delle linee guida per lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare il “Piano”  prevede l’istituzione e la disciplina della gestione del servizio di ricarica, con la predisposizione di:

  • un sistema di tariffe differenziate:
  • l’introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli

impianti di distribuzione del carburante affinchè possano ammodernare gli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

  • la realizzazione di programmi integrati di promozione dell’adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Ai comuni ed alle  province sarà consentito associarsi per la migliore realizzazione dei programmi integrati per la realizzazione dei servizi di ricarica.

Gli enti locali potranno accordare l’esonero e/o le agevolazioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  in favore dei proprietari di immobili che eseguiranno interventi diretti all’installazione e all’attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Piano sarà finanziato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2013 e a 15 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

Gli incentivi per l’acquisto di veicoli

 

Tra le novità anche l’incentivo all’acquisto dei veicoli ibridi o alimentati in modo eco compatibili: le novità sono state introdotte dall’articolo  17 decies del dl 83.

Coloro che acquisteranno in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegneranno un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori,  in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, riceveranno un contributo pari al:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;

15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

L’erogazione del contributo spetterà a chi acquisterà ed immatricolerà veicoli tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse stanziate dallo Stato e uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato da almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del

suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

Sul venditore incombe l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,

  • di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista;
  • di non rimettere in circolazione i veicoli usati, i quali vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri di demolizione e rottamazione appositamente autorizzati.

 

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.