Condizioni e limiti entro i quali sono consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio

8 Agosto 2012
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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/5/2012

Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all’interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale.
(G.U. 13/7/2012 n. 162)

 

Art. 1 – Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni ed i limiti entro i quali, a norma dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi’ come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, lungo ed all’interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti, purche’ autorizzati dall’ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale.

 

Art. 2 – Definizioni

 

1. Per cartelli di valorizzazione e promozione del territorio si intendono cartelli che rappresentano, con modalita’ pittorica o fotografica, siti di interesse turistico e culturale presenti all’interno di aree territoriali che si intende romuovere e valorizzare.

2. I cartelli appartenenti a tale tipologia, essendo finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, non sono ricompresi tra i mezzi pubblicitari di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e sono disciplinati dal presente decreto.

 

Art. 3 – Dimensioni e formato

 

1. I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, monofacciali e di forma rettangolare, devono essere sostenuti da idonea struttura, tenuto conto anche delle indicazioni dell’ente che rilascia l’autorizzazione.

2. I cartelli di cui al comma 1 devono essere di forma rettangolare, con superficie massima di 12 mq, avente base di lunghezza massima pari a cm 400 ed altezza massima di cm 300, di cui cm 50 riservati alla denominazione del sito con fondo marrone ed iscrizione di colore bianco, come rappresentato nell’allegato A al presente decreto.

3. I colori e la disposizione dell’immagine pittorica o fotografica, in funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, comunque non rifrangente, devono essere tali da non dare luogo ad abbagliamento, ne’ generare confusione con i segnali stradali; devono essere utilizzate colorazioni tenui, in particolare deve essere evitato l’utilizzo del colore rosso e delle sue gradazioni ed altresi’ l’uso di colori particolarmente vivaci.

 

Art. 4 – Installazione

 

1. Lungo e all’interno delle autostrade e delle strade extraurbane principali, e relativi accessi, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati unicamente entro una distanza massima di 30 Km. dall’uscita utile per raggiungere l’area territoriale che si intende promuovere e valorizzare e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) in itinere oltre il margine esterno destro della piattaforma stradale, come definita al punto 3.3 dell’allegato al decreto ministeriale 5 novembre 2001, posizionati in modo tale da garantire la sicurezza della circolazione, ad una distanza non

inferiore a:

1) m 3000 dagli estremi delle corsie di accelerazione e decelerazione;

2) km 10 da altri cartelli di valorizzazione e promozione del territorio;

3) m 250, dopo i segnali stradali presenti lungo la strada;

4) m 500, prima di segnali stradali presenti lungo la strada;

b) nelle pertinenze di servizio, quali le stazioni di servizio, le aree di parcheggio, le aree di esazione e pagamento e relative pertinenze, purche’ la superficie complessiva, comprendente anche cartelli pubblicitari, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, non superi i limiti di cui all’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

2. I segnali relativi alle progressive chilometriche ed ettometriche non sono da ricomprendere tra i segnali stradali, rispetto ai quali garantire le distanze di cui al comma 1.

3. Lungo le rimanenti strade ricomprese negli itinerari internazionali, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati unicamente all’interno dell’area territoriale che si intende promuovere e valorizzare. Ai soli fini dell’ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza, nonche’ dell’ubicazione nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio sono equiparati ai cartelli pubblicitari e devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nel caso di installazione lungo le strade indicate nel presente comma, le dimensioni massime del cartello di valorizzazione e promozione del territorio sono quelle prescritte per i cartelli pubblicitari di cui all’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere autorizzati nel rispetto delle procedure e termini di cui all’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e possono essere richiesti da soggetti pubblici o enti aventi tra le proprie finalita’ la promozione e la valorizzazione del territorio. L’immagine rappresentata puo’ essere esposta per un tempo non superiore al periodo di validita’ della autorizzazione. In caso di pluralita’ di richieste sara’ applicato un criterio di rotazione temporale.

 

Art. 5 – Sanzioni

 

1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada.

 

Art. 6 – Copertura finanziaria

 

1. Le attivita’ di cui al presente decreto sono effettuate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.