Il Ministero ancora sulla questione dell’approvazione e omologazione

13 Agosto 2012
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Alcune settimane fa mi è capitato, ancora una volta, di dover rispondere tra le varie doglianze contenute in un ricorso, anche a quella relativa all’uso di apparecchi non omologati per il controllo della velocità senza necessità della presenza degli agenti, in quanto solo “approvati”.

Ormai la questione dovrebbe essere superata dalla modifica dell’articolo 201, comma 1-ter, ma è pur vero che l’articolo 142, comma 6 del codice della strada continua a far riferimento alla sola omologazione, pur ammettendosi, anche nel regolamento (articolo 192) il ricorso all’approvazione in luogo dell’omologazione e l’articolo 345 del regolamento, proprio per i dispositivi di controllo della velocità fa riferimento all’approvazione (approvazione e omologazione.pdf).

Tuttavia, su tale questione è tornato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nuova risposta che si propone, con la quale ha peraltro confermato che le apparecchiature per il controllo della velocità, se utilizzate in presenza degli agenti, possono essere collocate su qualsiasi tipologia di strada.

Il problema era stato già affrontato nel lontano 1994 in relazione ai parcometri. Infatti, l’allora Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) emanò una specifica circolare, peraltro pubblicata in Gazzetta (n. 2233 del 7 luglio 1994 – G.U. n. 167 del 19 luglio 1994). Proprio in ordine alla asserita mancanza del decreto ministeriale relativo alle caratteristiche, modalità costruttive, procedura di omologazione e criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, precisò, testualmente, che già “la precedente normativa (regolamento di esecuzione del codice del 1959) prevedeva per la commercializzazione e l’utilizzo delle suddette apparecchiature e dispositivi segnaletici, l’approvazione od omologazione delle stesse da parte del Ministero competente e che in base alla suddetta normativa sono state rilasciate omologazioni ed approvazioni fino alla data del 31.12.1992 (data ultima di vigenza del codice del 1959”). Continua il Ministero precisando ulteriormente che “considerato che a tutt’oggi (cioè alla data di emanazione della circolare) non è stato possibile procedere alla individuazione delle caratteristiche e modalità costruttive dei dispositivi di controllo di durata della sosta e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi segnaletici, e quindi alla emanazione di nuovi decreti di approvazione degli stessi”, attesa la necessità di consentire la commercializzazione dei dispositivi per il controllo della sosta già omologati, si mantiene efficacia alle disposizioni in precedenza emanate. Del resto, proprio l’articolo 406, comma 2, del regolamento di esecuzione espressamente dispone che, fino alla emanazione dei decreti previsti dal citato articolo 7, comma 5, resta in vigore la previgente normativa e, nelle more dei decreti previsti, si applica il precedente regolamento per l’approvazione delle singole apparecchiature di controllo di durata della sosta e dei singoli dispositivi segnaletici. Non si rinvengono però disposizioni regolamentari nella normativa precedente. Chiude la circolare affermando che per la procedura da seguire si deve fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 192 regolamento di esecuzione codice del 1992.
In definitiva il Ministero, già nel 1994, sosteneva che per l’individuazione degli atti di normazione secondaria richiamati dall’articolo 7, comma 5, in mancanza di nuovi atti in costanza del nuovo codice, doveva essere utilizzata la normazione secondaria già emanata in argomento alla data del 31.12.1992 e ciò in linea con l’articolo 406, comma 2, regolamento di esecuzione dell’attuale codice della strada. Ma come detto non vi sono previgenti disposizioni da applicare.
In applicazione di questi principi e seguendo le procedure dell’articolo 192 reg. es. sono state rilasciate numerose approvazioni di dispositivi di vario tipo.

L’articolo 45 del codice della strada recita che “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.
In relazione all’articolo 45 del codice della strada, l’articolo 192 del regolamento disciplina in termini generali l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi per il controllo e la regolazione del traffico. La modalità con la quale viene avviata la procedura di omologazione o approvazione è in pratica la stessa, per cui l’interessato deve presentare domanda, in carta legale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405 del regolamento. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione (o approvazione) e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tuttavia, quando si tratta di richiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura predetta.

Si aggiunga poi che lo stesso Ministero dell’interno, in riferimento agli apparecchi per il controllo delle intersezioni semaforiche ha sostenuto che “Circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti nell’art. 192 del dpr n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi.
Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l’accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti; si può parlare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee”. Circolare N. 9 Prot. N. M/2413/12 del 22 Marzo 2007.

 

In buona sostanza, in assenza di un decreto che fissi le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione ed i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, in applicazione dell’articolo 406, comma 2 del regolamento che rinvia alle eventuali precedenti disposizioni in materia, mai emanate, si procede ai sensi dell’articolo 192, comma 3 con l’approvazione del prototipo, secondo le procedure previste per l’omologazione.

 


[1] 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

[2] 6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.