Qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti
Con gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 6 Agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, vengono apportate importanti novità che riguardano, rispettivamente, l’attività di acconciatore e di estetista.
L’art. 15, comma 2, ha previsto l’abrogazione dell’art. 2 della Legge n. 161/1963, nel quale si stabiliva che l’accertamento dei requisiti professionali per l’attività di parrucchiere e di estetista fosse svolto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA).
A seguito di tale abrogazione sono, pertanto, venute a cessare le competenze delle CPA al rilascio delle attestazioni professionali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, ha stabilito che è “ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore ed estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali”.
A seguito della novellata normativa, d’ora in poi, il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista dovrà essere dichiarato nella Segnalazione certificata d’inizio dell’attività (SCIA) da presentare al S.U.A.P. competente e la valutazione del possesso o meno dei requisiti professionali sarà demandata esclusivamente al Comune competente per territorio, secondo la tempistica e le modalità fissate da ciascuna Regione.
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di acconciatore – Legge n. 174 del 17/08/2005
Ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e’ ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia.
L’attività di acconciatore è disciplinata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174. L’art. 2 precisa che l’attività professionale di acconciatore “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.
Le sanzioni sono previste dall’art.5 della legge n. 174 che recita testualmente: “Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni”.
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di estetista – Legge n. 1 del 4 gennaio 1990
Ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti di seguito elencati:
a) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico;
b) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista e dal superamento di un apposito esame teorico-pratico;
c) Attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un’impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore;
d) Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un’impresa di estetista seguita da corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso.
I corsi devono essere seguiti c/o scuole riconosciute dalla Regione/Provincia
L’attività di estetista è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle leggi regionali e da appositi regolamenti comunali. L’art.1 della legge n.1/1990 stabilisce che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 12 della legge n. 1/90 che individua due sanzioni amministrative pecuniarie:
a) sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 (pagamento in misura ridotta € 860,67) per chi esercita l’attività di estetista senza i requisiti professionali;
b) sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 344,00) per chi esercita l’attività di estetista senza l’autorizzazione comunale.
Per approfondimenti:
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
- Decreto Legislativo 6 Agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”
Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012
Buon giorno. Vorrei avere delle precisazioni, io lavoro presso un negozio di Parrucchiere da Donna e Uomo, regolarmente assunta dal 1982 svolgendo l’apprendistato fino al 1985 e dall’ottobbre dello stesso passata ad lavorante 2° Livello fino ad oggi, che secondo il Contratto Collettivo Nazionale Acconciatori, equivale a lavorante specializzata. Ora mi hanno detto che non basta per mettermi in propio, ma devo fare un corso teorico, però non è molto chiaro, perché ho trovato un corso pratico-teorico di 400 ore, poi un corso per chi ha lavorato più di tre anni come operaio quificato presso Barbieri corso di 100 ore. Ma nel mio caso quale corso devo fare essendo parrucchiera che è un grado superiore al barbiere, doveo lo trovo questo corso se esiste? Grazie
alla regione del tuo paese devi fare un esame teorico un pratico per la qualifica e poi fai le 1oo ore e poi x ripetere di nuovo un’altro esame teorico e pratico davanti alla commissione x avere abiita x aprire il negozio ,
Con la legge 17 agosto 2005, n.174, pubblicata sulla G.U. 2.9.2005, n.204, il Parlamento ha approvato la disciplina dell’attività di acconciatore, che modifica, dopo 35 anni, la precedente normativa del 1963.
La nuova disciplina supera la vecchia impostazione che differenziava varie specializzazioni (parrucchiere uomo, parrucchiera donna, barbiere) e individua un nuovo un profilo professionale che si rivolge indifferentemente all’uomo e alla donna, avendo come obiettivo professionale l’intervento sui capelli o sulla barba.
L’art.2 della legge n.174/2005 precisa, infatti, che l’attività professionale di acconciatore “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.
Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge n.161/1963 devono assumere la denominazione di «attività di acconciatore» e i soggetti, che alla data di entrata in vigore della nuova legge, risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l’esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
Per coloro invece che sono in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione per l’attività di acconciatore, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge n.174/2005 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della legge n.174/2005;
c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge n.174/2005.
Ai barbieri che esercitano, o che hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, anche senza ottenere la nuova abilitazione professionale.
Autorizzazione e abilitazione professionale
L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
Per favorire la nascita di professionisti qualificati, la nuova legge, rivede le modalità della formazione necessaria per ottenere l’abilitazione professionale e ne definisce i percorsi che si concludono sempre con esame teorico-pratico finale.
Per conseguire, infatti,
l’abilitazione professionale occorre superare un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge n.25/55, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Salve, qual è il regime sanzionatorio in merito alla conduzione temporanea di un negozio da parte di un coadiutore famigliare senza qualifica? Ammetto che per periodi brevissimi di tempo (leggasi commissioni) mi capita di lasciare la mia parente (regolarmente iscritta all’inps)da sola. (purtroppo le banche hanno orari non compatibili con i miei..) Il regime sanzionatorio di cui sopra varia da comune a comune o da regione a regione? Grazie mille per l’attenzione dedicatami
Salve ho un attestastato di qualifica professionale di parrucchiera per signora di 1800 ore con esame tecnico pratico seguito da un corso di 900 ore di specializzazione taglio ossia attestato di qualifica professionale di acconciatore puo bastare per aprire un negozio mio?
Buon giorno, ho letto tutti i riferimenti di Legge in merito ai requisiti Acconciatori, faccio capo al mio quesito del 24/05/2013. Nella Legge 174/2005 Vi è L’art. 6 (norme transitorie) dove al comma 2, dice:2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere,
per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di
acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi
dell’articolo 3.
Quindi io che ho fatto regolare apprendistato nel 1985 e lavoro tutt’ora in un negozio di Acconciatore, a mio parere avrebbero dovuto trasferire d’ufficio la mia Qualifica, oppure i comuni dovrebbero riconoscere la qualifica come faceva prima la Camera di Commercio, che rilasciava una Certificazione che il soggetto era Qualificato!
Perché sembrerebbe che la Legge in questione con l’art. 6 ha pensato a tutti quelli prima della stessa Legge. Ma poi che differenza c’è tra un soggetto nelle mie stesse condizioni che è andato un giorno prima alla Camera di Commercio a farsi rilasciare la Certificazione di Qualifica, ed io che non ero stata informata di questa perdita di DIRITTO.
Ho saputo anche che in Regione Toscana è stato fatto un Decreto Legge apposta per quelli che non hanno fatto in tempo ad andare alla Camera di Commercio entro il 09-2012. Gli danno la possibilità di fare solo un esame senza corso, valido per tutto il territori Nazionale ed Europeo. Lo posso fare io pur essendo residente a Monza?
Buongiorno, volevo delle informazioni per aprire una parrucchieria per Uomo,non possiedo alcun tipo di attestato, ho 27 anni è ho sempre lavorato nel settore,adesso mi sono licenziato e volevo richiedere la qualifica x aprire un attività, è mi è stato detto che nn posso xke sono sempre stato messo in regola come shampista e con questa qualifica nn mi danno la licenza…mi sono informato al comune di Palermo e mi hanno detto che bastano 2 anni di messa in regola con qualsiasi mansione x poter aprire una parrucchieria, a chi devo credere??
Salve mi chiamo michela ho 25 anni e ho frequentato la scuola di acconciatore per 3 anni quindi con la specializzazione finale! Frequento un centro per acconciatori tramite garanzia giovani. .ora ho finito e la mia titolare mi propone un contratto di stage è possibile dopo aver frequentato la scuola e sei mesi di tirocinio tramite provincia? A cosa serve fare la scuola se poi mi propongono sempre contratti solo a rimborso spese? Non dovrebbe proporre un apprendistato?
Salve vorrei un informazione. Nel 2005 ho frequentato un corso di parrucchiere dalla durata di 2 anni, circa 1800 ore di corso. Nel 2007 ho conseguito gli esami e vorrei sapere se a distanza di circa 9 anni posso aprire un negozio grazie
Gentile Responsabile,
Vorrei sapere se un titolare di una scuola di estetica può iscriversi e frequentare il corso accreditato di operatore del benessere-estetica che la scuola stessa eroga.
Grazie
Salve vorrei un informazione lavoro da 3 anni e 3 mesi in parrucchiere non o frequentato scuole ma sono stata assicurata come parrucchiera a tempo pieno … il mio datore di lavoro può rilasciarmi la qualifica per aprire un salone tutto mio?
Salve..ho conseguito il diploma MCB di 1800 ore presso Regione Lombardia. Volendo aprire attività di estetista, ed essendo adesso assunta come apprendista presso una SPA, devo lo stesso frequentare il corso regionale di due anni di estetista oppure vale il tutolo di MCB già ottenuto e la messa in regola come apprendista per un anno? Grazie.
Buonasera.. la mia domanda è.. essendo io estetista con una qualifica di due anni come posso lavorare? vorrei sapere se posso mettermi in regola come operatore olistico.. grazie per la risposta
Salve…ho 37 anni 22 di esperienza..pultroppo so capitata nel posto sbagliato.sono 9 anni che lavoro in un negozio tra cui un anno in nero sono esperta rifinita..dsl primo giorno il titolare mi feci subito tagliare e così via a tt i lavori tecnici e asciugatura.x 180 euro 8 ore al giorno un anno…dopo mi feci il contratto di operaia 3 livello senza manzione nelle mani ho solo unival che e la dichisrazione obbligatoria x imps ..ricevo tt oggi 1000 di stipendio..nn mi è mai stato cambiato il livello.ultimamenti ne parlai con il titolare e mi disse che nn mi può alzare di livello xché ho un contratto standard ..scusate ma che significa???penso che tt sto anni merito qualcosa in più..oppure mi sta a prende in giro??aspetto vostre risp grazie
Buongiorno
Volevo informazioni riguardo l attività di parrucchiera se possibile intestazione senza qualifica di un negozio di parrucchiera e se all interno c’è una persona con attestato di parrucchiera è possibile???
Buona sera, anche io devo fare il corso delle 400 ore formazione parrucchieri riconosciuto dalla regione, ho gia i tre anni svolti come parrucchiera titolare affiancata dalla diretrice tecnica.volevo sapere se nella regione Sicilia sono richiesti i versamenti inps?per poter iscriversi ai corsi regionalinserito