Pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 9 ottobre 2012, n. 217, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità”. Approfondimento di G. Carmagnini

13 Dicembre 2012
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Con l’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, l’articolo 177 del codice della strada è stato modificato, aggiungendo tra i veicoli che possono far uso congiunto dei dispositivi di segnalazione supplementare al fine dell’esecuzione dei servizi in emergenza, anche le autoambulanze e i mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, dei quali non erano conosciuti i riferimenti normativi relativi alla classificazione e alle caratteristiche costruttive e funzionali.

A questi veicoli è concesso l’uso dei predetti dispositivi nell’espletamento dei servizi urgenti d’istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo decreto, secondo quanto previsto nel 2010, deve inoltre disciplinare le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità e la documentazione che deve essere esibita all’atto di controllo da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero anche in un tempo successivo. A questo ha provveduto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 9 ottobre 2012, n. 217.

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