Il nuovo modello di permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente. Approfondimento di L. Boiero

14 Dicembre 2012
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Il permesso provvisorio di guida
Le disposizioni inerenti il permesso provvisorio di guida, precedentemente contenute negli articoli n. 127 del codice della strada e n. 338 del Regolamento di esecuzione, sono ora contenute nel d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.
In forza del suddetto decreto presidenziale, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida. Invero, il titolare che, successivamente alla denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
Entro sette giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli organi di polizia che la ricevono, ne danno comunicazione all’Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti trasmettendo il modulo redatto in sede di denuncia secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo…

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