Licenziamento legittimo anche con assoluzione

8 Febbraio 2013
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Proprio così! Ma attenzione, meglio fare chiarezza.
I fatti traggono origine da un procedimento disciplinare “aperto” a seguito di rinvio a giudizio di un dipendente pubblico.
Il procedimento penale si concluse con esito favorevole per l’imputato per cui, come prima cosa, l’aspettativa era che avesse lo stesso esito anche il procedimento disciplinare.
Le cose però non stanno esattamente così: o meglio non sempre.
Quello che occorre distinguere, ha precisato la Cassazione civile sez. lavoro sentenza 08.01.2013 n. 206 è la “tipologia” di assoluzione.
Se l’imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto, è evidente che “manca la materia prima” anche per proseguire nel procedimento disciplinare, in quanto è fuori discussione che le contestazioni sono in toto infondate.
Se invece l’assoluzione è stata con formula “perché il fatto non costituisce reato”, allora in questo caso, se è evidente l’estraneità da ogni responsabilità penale, altrettanto non si può dire per le violazioni disciplinari.
Quello che occorre verificare, in pratica, dice la Cassazione, è se i fatti commessi che non costituiscono reato, possono però costituire illecito disciplinare con possibilità, in questo caso, di applicare sanzioni disciplinari che, come è noto, possono arrivare anche al licenziamento a seconda della gravità.