Notifica e affidamento all’ufficio postale con sede in un comune diverso da quello dell’organo di polizia notificante. In tema di infrazioni al codice della strada , alla notifica del verbale non si applicano le prescrizioni previste dal d.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica. L’art. 201, comma 3, in relazione all’art. 12 comma 1, lett. e) del codice della strada, – nell’abilitare i corpi di polizia municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta le quali, dunque, possono essere eseguite nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale

13 Febbraio 2013
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Cassazione  civile  sez. II, 28 dicembre 2012, n. 24134

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29 dicembre 2005 il Giudice di Pace di Trieste convalidava parzialmente il verbale di contravvenzione impugnato da …. relativamente alla violazione dell’art. 143 comma 11, annullandolo per le contravvenzioni di cui all’art. 141 comma 3 e art. comma 3 del codice della strada.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il ….. sulla base di unico motivo. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia che il verbale di contravvenzione era stato notificato secondo modalità illegittime, in quanto era stato inoltrato dall’ufficio postale di Lamezia Terme, che non aveva alcun collegamento nè con la residenza del trasgressore (Trieste) nè con la sede del Giudice procedente, dovendo al riguardo farsi riferimento anche alle norme sulla competenza territoriale degli ufficiali giudiziari (artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959), che devono trovare applicazione anche nel caso in cui l’attività notificatoria è compiuta da soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari.

Il motivo è infondato.

Tenuto conto che, secondo quanto dedotto nel ricorso può ritenersi pacifico che la notificazione dei verbali di contravvenzione è avvenuta ad opera di soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario, va ricordato che in tema di infrazioni al codice della strada , alla notifica del verbale di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 201 comma 3 del codice della strada non si applicano le prescrizioni previste dal d.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica. Nè potrebbe invocarsi la nullità della notifica per incompetenza territoriale dell’ufficiale di polizia municipale, perchè la legge – e in particolare l’art. 201, comma3, inrelazione all’art. 12 comma 1, lett. e) del codice della strada, – nell’abilitare i corpi di polizia municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta: le quali, dunque, possono essere eseguite nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale (Cass. 23588/2008).

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.